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AS 2009 1147

Ordinanza dell'AFD sulle dogane

Ordinanza dell’AFD sulle dogane (OD-AFD)

Modifica del 27 febbraio 2009

L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ordina:

I L’ordinanza dell’AFD del 4 aprile 20071 sulle dogane è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1bis e 2 1bis Alle condizioni di cui al capoverso 1 lettere b–e, la DGD può autorizzare anche persone soggette all’obbligo di dichiarazione con sede o domicilio all’estero nei pressi del confine a presentare una dichiarazione doganale elettronica. Tali persone devono: a. disporre di un recapito nel territorio doganale; b. provvedere affinché l’AFD possa accedere, dal territorio doganale, ai dati e documenti conservati conformemente agli articoli 94–98 OD.

2 Abrogato

Art. 20a Decisione d’imposizione (art. 38 LD; art. 92 OD)

La decisione d’imposizione elettronica è pubblicata nel sistema EED dell’AFD e da quel momento è considerata notificata. Il sistema EED dell’AFD registra immedia- tamente il ritiro della decisione d’imposizione da parte della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.

Art. 20b Restituzione della decisione d’imposizione (art. 174 OD)

Se la decisione d’imposizione deve essere restituita, la decisione d’imposizione elettronica già notificata è annullata nel sistema EED dell’AFD e contrassegnata in quanto tale. L’annullamento è comunicato alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.

1 RS 631.013

2009-0012 1147

O dell’AFD sulle dogane RU 2009

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2009.

27 febbraio 2009 Amministrazione federale delle dogane: Rudolf Dietrich

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