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AS 2009 1175

Legge federale che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

Legge federale che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell’assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

del 20 marzo 2009

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 100 capoverso 1 e 101 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 febbraio 20092, decreta:

Art. 1 Scopo 1 La presente legge intende agevolare l’intraprendimento e l’esecuzione di esporta- zioni in circostanze difficili. 2 A tale scopo essa completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell’assi- curazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE).

Art. 2 Garanzie

1 L’ASRE può garantire che:

a all’istituto finanziario che rilascia una garanzia (bond) assicurata dall’ASRE sia rimborsata, su semplice richiesta e per intero, la somma versata in seguito a tale rivendicazione di garanzia; b al cessionario di crediti all’esportazione assicurati dall’ASRE sia rimborsata, su semplice richiesta, l’intera somma scoperta se il debitore non può effet- tuare i pagamenti in scadenza. Lo stipulante deve restituire all’ASRE il rimborso da essa effettuato, in quanto non abbia diritto a prestazioni d’indennizzo garantite in base all’assicurazione contro i rischi delle esportazioni.

Art. 3 Assicurazione del credito di fabbricazione 1 Se un istituto finanziario accorda un credito a un esportatore per il finanziamento di forniture e servizi, l’ASRE può assicurare il rischio del credere dell’esportatore a condizione che le forniture e i servizi siano stati forniti nell’ambito di un’espor- tazione assicurata dall’ASRE. 2 Se l’ASRE ha indennizzato l’istituto finanziario, l’esportatore deve restituire l’indennizzo per intero.

RS 946.11

2009-0310 1175

Complemento temporaneo delle prestazioni assicurative RU 2009 dell’assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

Art. 4 Applicazione della legge sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni Per il resto è applicabile la legge del 16 dicembre 20053 sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni.

Art. 5 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge è dichiarata urgente conformemente all’articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale; sottostà al referendum facoltativo ai sensi dell’arti- colo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

2 Entra in vigore il 21 marzo 2009 con effetto sino al 31 dicembre 2011.

Consiglio nazionale, 20 marzo 2009 Consiglio degli Stati, 20 marzo 2009 La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il presidente: Alain Berset Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

3 RS 946.10