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AS 2009 1501

Ordinanza del DFE sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale

Ordinanza del DFE sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale

Modifica del 17 marzo 2009

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del DFE del 4 luglio 20001 sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3 3 Presupposti per il rilascio di un titolo SUP nel campo della sanità di cui all’arti- colo 1 capoverso 1 lettera g LSUP sono: a. aver conseguito uno dei seguenti diplomi o certificati:

1. uno dei seguenti diplomi di una scuola riconosciuta dalla Croce Rossa

Svizzera: – «dietista dipl.», – «levatrice/ostetrica dipl.»/«ostetrico dipl.», – «fisioterapista dipl.»,

2. un certificato della Croce Rossa Svizzera di «ergoterapista dipl.» rila-

sciato al termine della procedura di riconoscimento del corrispondente diploma cantonale; b. poter comprovare una pratica professionale riconosciuta (art. 2 cpv. 2) di almeno due anni; e c. poter comprovare la frequentazione di un corso postdiploma di livello uni- versitario nel campo della sanità o un altro perfezionamento equivalente (art. 3 cpv. 2).

Art. 2 cpv. 2 2 È riconosciuta come pratica professionale per i richiedenti del campo della sanità (art. 1 cpv. 3) un’attività professionale esercitata nel rispettivo campo professionale dopo il 1° giugno 20012.

1 RS 414.711.5

2 Entrata in vigore dell’O della Conferenza dei direttori cantonali della sanità

(CDS) del 17 mag. 2001 concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali nel campo della sanità (disponibile in tedesco e francese).

2007-0921 1501

Ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale RU 2009

Art. 3 Estensione dei corsi postdiploma di livello universitario 1 Per i detentori di un diploma di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a, i corsi postdiploma di livello universitario devono comprendere almeno 200 lezioni oppure 10 punti di credito secondo il Sistema europeo di trasferimento dei crediti (European Credit Transfer System, ECTS). 2 Per i richiedenti del campo della sanità il corso postdiploma di livello universitario deve comprendere almeno 200 lezioni oppure 10 punti di credito ECTS.

3 Un punto di credito ECTS corrisponde a un carico di lavoro di 25–30 ore.

Art. 4 Domanda 1 La domanda deve essere presentata all’Ufficio federale della formazione profes- sionale e della tecnologia.

2 Essa deve includere:

a. cognome, nome, indirizzo, luogo di attinenza e data di nascita del richie- dente; b. indicazioni relative al diploma o certificato e, se necessario, alla pratica pro- fessionale, al corso postdiploma di livello universitario o a un altro corso di perfezionamento equivalente. 3 La titolarità del diploma o del certificato, l’adempimento della pratica professio- nale richiesta, del corso postdiploma di livello universitario o di un altro corso di perfezionamento equivalente devono essere comprovati mediante i documenti origi- nali o in copia autenticata.

II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2009.

17 marzo 2009 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

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