AS 2009 1507
AS 2009 1507
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 25 marzo 2009
La Direzione generale delle dogane, visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane, ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modifi- cato come segue:
Modifica dell’aliquota di dazio della voce di tariffa 1104.2932
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1104. Cereali altrimenti lavorati per la fabbricazione di 14.40
29 32 di orzo derrate alimentari, con
residui per il foraggia- mento
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2009.
25 marzo 2009 Direzione generale delle dogane: Rudolf Dietrich