AS 2009 1517
Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta
Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta
Modifica del 25 marzo 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 agosto 19921 concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta è modificata come segue:
Introduzione di un titolo abbreviato (Ordinanza sui costi di immobili)
Art. 1 cpv. 1
1 Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manuten-
zione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicura- zione e le spese d’amministrazione da parte di terzi (art. 32 cpv. 2 LIFD).
Art. 8 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
25 marzo 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 642.116
2009-0283 1517
Deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato RU 2009 in materia di imposta federale diretta