AS 2009 1555
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell'Uzbekistan
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell’Uzbekistan
Modifica del 1o aprile 2009
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 18 gennaio 20062 che istituisce provvedimenti nei confronti dell’Uzbekistan è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 15 aprile 2009.
1° aprile 2009 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
2009-0693 1555
Provvedimenti nei confronti dell’Uzbekistan RU 2009
Allegato 1 (art. 1 cpv. 2)
Beni che possono essere utilizzati per la repressione interna
1 Bombe e bombe a mano non menzionate nell’allegato 1 dell’ordinanza del
25 febbraio 19983 sul materiale bellico (OMB) e nell’allegato 3 dell’ordi- nanza del 25 giugno 19974 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI).
2 I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per
la lotta antincendio:
2.1 veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o
modificati a fini antisommossa;
2.2 veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati
al fine di respingere gli assalti;
2.3 veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere
le barricate;
2.4 veicoli appositamente progettati o modificati per il trasporto o
il trasferimento di prigionieri e/o detenuti;
2.5 veicoli e rimorchi appositamente progettati per l’installazione
di barriere mobili;
2.6 componenti di veicoli di cui ai punti 2.1–2.5, appositamente
progettate a fini antisommossa.
3 Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate
nell’allegato 1 OMB e nell’allegato 3 OBDI:
3.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare
esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate. Fanno eccezione quelli impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli air bag per autoveicoli.
3.2 Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:
a) amatolo; b) nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 per cento di azoto); c) nitroglicole; d) tetranitrato di pentaeritrite (PETN); e) cloruro di picrile; f) 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).
3 RS 514.511 4 RS 946.202.1. L'all. 3 della OBDI può essere consultato sul sito Internet seguente (SECO): www.seco.admin.ch (> Temi > Politica economica esterna > Controlli delle e- sportazioni > Prodotti industriali > Leggi e elenchi dei beni).
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Provvedimenti nei confronti dell’Uzbekistan RU 2007
4 I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al punto ML 13
dell’allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per discipline sportive o a fini di sicurezza e di lavoro:
4.1 giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro
gli attacchi all’arma bianca;
4.2 elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti
antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
5 Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco diversi da quelli
menzionati al punto ML 14 dell’allegato 3 OBDI, e relativi programmi informatici appositamente progettati.
6 Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini
termiche e amplificatori d’immagine diversi da quelli menzionati dagli allegati 3 e 5 OBDI.
7 Filo spinato a lame di rasoio.
8 Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza
superiore a 10 cm non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
9 Merci destinate all’esecuzione di esseri umani:
9.1 forche e ghigliottine;
9.2 sedie elettriche;
9.3 camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate
all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica o di un gas letale;
9.4 sistemi automatici per l’iniezione di droghe destinati all’esecuzione
di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale.
10 Cinture a scarica elettrica destinate alla contenzione degli esseri umani
mediante somministrazione di scariche elettriche con tensione a vuoto superiore a 10 000 V.
11 Merci destinate alla contenzione degli esseri umani:
11.1 sedie e tavoli di contenzione.
Sono escluse le sedie di contenzione per disabili;
11.2 ceppi, catene e manette o bracciali individuali.
Sono escluse le manette aventi una dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell’altro, e che non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche;
11.3 serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati.
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Provvedimenti nei confronti dell’Uzbekistan RU 2009
12 Dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche tra cui
manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10 000 V, non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI. Sono esclusi i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l’utente porta con sé per autodifesa. 13 Sostanze destinate a fini antisommossa o di autodifesa e relativa attrezzatura portatile per il loro rilascio:
13.1 dispositivi portatili a fini antisommossa o di autodifesa mediante
somministrazione o rilascio di una sostanza chimica paralizzante, non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI. Sono esclusi i dispositivi portatili individuali, anche quando contengano una sostanza chimica, che l’utente porta con sé per autodifesa;
13.2 vanillilammide dell’acido pelargonico (PAVA) (CAS 2444-46-4);
13.3 oleoresine di Capsicum (OC) (CAS 8023-77-6).
14 Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco. 15 Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all’utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.
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