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AS 2009 1567

Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali

Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE)

Modifica dell’8 aprile 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione, il transito e l’esporta- zione di animali e prodotti animali è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 26 cpv. 4–7

4 Il permesso di cui al capoverso 3 è rilasciato se:

a. i prodotti animali non sono nocivi alla salute; b. le autorità competenti del Paese di destinazione hanno espressamente appro- vato le condizioni. 5 Qualora mutassero le condizioni alle quali gli animali o i prodotti animali possono essere immessi in commercio in Svizzera, l’UFV informa l’autorità competente del Paese di destinazione. 6 L’UFV può concludere con il Paese di destinazione un trattato internazionale sui certificati e sulle condizioni di cui al presente articolo. 7 Per quanto l’UFSP sia competente, il rilascio dell’autorizzazione di cui al capo- verso 2 o la stesura di un trattato internazionale secondo il capoverso 6 avviene d’intesa con l’UFSP.

1 RS 916.443.10

2009-0314 1567

Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2009

II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2009.

8 aprile 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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