AS 2009 157
AS 2009 157
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 19 dicembre 2008
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 22e capoverso 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole, ordina:
I L’allegato 4b dell’ordinanza sulle importazioni agricole è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
19 dicembre 2008 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch
1 RS 916.01
2008-3177 157
Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2009
Allegato 4b
Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili
Quantitativo parziale del contingente doganale Periodo per l’importazione all’aliquota di dazio del contingente