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AS 2009 1577

Accordo tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sugli utili provenienti dalle attività di trasporto aereo internazionale

Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sugli utili provenienti dalle attività di trasporto aereo internazionale

Concluso il 30 novembre 2008 Entrato in vigore con scambio di note il 9 aprile 2009

Il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato del Qatar desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sugli utili provenienti dalle attività di trasporto aereo inter- nazionale, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Imposte considerate

1. Le imposte cui si applica il presente Accordo sono:

a) per quanto concerne lo Stato del Qatar: – le imposte sul reddito, (qui di seguito indicate quali «imposta del Qatar»); b) per quanto concerne la Confederazione Svizzera: – le imposte prelevate dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni sul reddito, (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»). 2. L’Accordo si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma dell’Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti dei due Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle imposte indicate nel presente articolo.

Art. 2 Definizioni generali

1. Ai fini del presente Accordo, sempre che il contesto non richieda una diversa

interpretazione: a) le espressioni uno «Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, lo Stato del Qatar o la Confederazione Svizzera; b) il termine «imposta» designa, secondo il contesto, l’imposta del Qatar o l’imposta svizzera;

RS 0.672.965.65

1 Dal testo originale francese (RO 2009 1577).

2008-2820 1577

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sugli utili RU 2009 provenienti dalle attività di trasporto aereo internazionale. Acc con il Qatar

c) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa attiva in traffico aereo internazionale e la cui sede di direzione effettiva si trova in uno Stato con- traente e un’impresa attiva in traffico aereo internazionale la cui sede di direzione effettiva si trova nell’altro Stato contraente; queste espressioni comprendono pure le imprese esercitate dal Governo di uno Stato contraente o da una società di uno Stato contraente di cui il Governo di uno Stato con- traente detiene una partecipazione; d) l’espressione «traffico aereo internazionale» designa qualsiasi trasporto aereo effettuato da un aeromobile che è di proprietà, locato o noleggiato ed esercitato da un’impresa di uno Stato contraente, fatto salvo quando l’aero- mobile è esercitato fra punti situati all’interno dell’altro Stato contraente; e) l’espressione «esercizio di un aeromobile» designa le attività operative vin- colate al trasporto aereo di passeggeri, bagagli, animali, merci o invii postali svolte da un’impresa di uno Stato contraente, compresa la vendita di biglietti o di titoli analoghi di trasporto; f) l’espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne lo Stato del Qatar, il Ministro dell’economia o il suo rappresentante autorizzato, (ii) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato. 2. Per l’applicazione dell’Accordo da parte di uno Stato contraente, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che a esse è attribuito nel momento in cui l’Accordo è applicato conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte ogget- to dell’Accordo.

Art. 3 Metodo per evitare la doppia imposizione 1. I redditi e gli utili conseguiti da un’impresa di uno Stato contraente provenienti dall’esercizio di aeromobili in traffico aereo internazionale sono esentati dalle impo- ste dell’altro Stato contraente, indipendentemente dal modo in cui sono prelevate. 2. I redditi e gli utili conseguiti da un’impresa di uno Stato contraente dall’alie- nazione di aeromobili impiegati nell’esercizio in traffico internazionale e dall’aliena- zione di beni mobili relativi a questo esercizio sono esentati dalle imposte dell’altro Stato contraente, indipendentemente dal modo in cui sono prelevate. 3. Ai sensi del presente articolo i redditi e gli utili conseguiti da un’impresa di uno Stato contraente derivanti dall’esercizio di aeromobili, in traffico aereo internazio- nale, comprendono anche: a) gli interessi provenienti da somme generate direttamente dall’esercizio di aeromobili in traffico internazionale a condizione che questi interessi costi- tuiscano un reddito accessorio a questo esercizio;

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sugli utili RU 2009 provenienti dalle attività di trasporto aereo internazionale. Acc con il Qatar

b) i redditi e gli utili provenienti dalla locazione o dal noleggio di un aero- mobile da parte di questa impresa a condizione che tale locazione o noleggio siano accessori all’esercizio di un aeromobile in traffico internazionale. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1–3 si applicano parimenti ai redditi e agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Art. 4 Procedura amichevole 1. Gli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo. 2. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro per giungere a un accordo ai sensi del paragrafo precedente.

Art. 5 Entrata in vigore I due Stati contraenti si notificano vicendevolmente per via diplomatica che sono adempiuti i procedimenti legali interni necessari all’entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la ricezione dell’ultima di queste notificazioni e le sue disposizioni si applicheranno agli anni fiscali a partire dal 1° gennaio 2004. Trattandosi tuttavia di imposte prelevate alla fonte, in entrambi gli Stati contraenti le disposizioni del presente Accordo si appli- cheranno alle somme versate o accreditate il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno succes- sivo a quello della sua entrata in vigore.

Art. 6 Denuncia Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata, ma ciascuno Stato contraente può denunciarlo con la notificazione di un preavviso di denuncia per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine di un anno civile. In questo caso l’Accordo cesserà di essere applicabile agli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello della notificazione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in doppio esemplare a Doha il 30 novembre 2008, in lingua francese, araba e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenza d’interpretazione tra i testi francese e arabo, prevarrà il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo dello Stato del Qatar: Micheline Calmy-Rey Fahad Bin Jassem Bin Mohammed Al Thani

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sugli utili RU 2009 provenienti dalle attività di trasporto aereo internazionale. Acc con il Qatar

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