AS 2009 1613
Ordinanza del DFE sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base
Ordinanza del DFE sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base
Modifica del 9 aprile 2009
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del DFE del 29 maggio 20081 sulle deroghe al divieto del lavoro not- turno e domenicale durante la formazione professionale di base è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 3 3 Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di domenica entro i seguenti limiti: Dai 16 anni Al massimo una domenica al mese. compiuti Dai 17 anni Al massimo due domeniche al mese. compiuti
Art. 3a Professioni del commercio al dettaglio di panetteria, pasticceria e confetteria
1 Le disposizioni si applicano alle seguenti professioni:
a. impiegato del commercio al dettaglio/impiegata del commercio al dettaglio AFC nel ramo di formazione e d’esame panetteria, pasticceria e confetteria; b. assistente del commercio al dettaglio CFP nel ramo di formazione e d’esame panetteria, pasticceria e confetteria. 2 Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di domenica entro i seguenti limiti: Dai 16 anni Al massimo una domenica al mese. compiuti Dai 17 anni Al massimo due domeniche al mese. compiuti
1 RS 822.115.4
2009-0574 1613
Deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione RU 2009 professionale di base
Art. 5a Operatore di linee di produzione/Operatrice di linee di produzione AFC
1 Le disposizioni si applicano alla seguente professione:
Operatore di linee di produzione/Operatrice di linee di produzione AFC.
2 Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di notte entro i seguenti
limiti: Dai 16 anni Al massimo cinque notti alla settimana; al massimo 30 notti compiuti all’anno. Una settimana di lavoro notturno deve essere seguita da almeno una settimana di lavoro diurno. Dai 17 anni Al massimo cinque notti alla settimana; al massimo 50 notti compiuti all’anno. Una settimana di lavoro notturno deve essere seguita da almeno una settimana di lavoro diurno.
II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2009.
9 aprile 2009 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
1614