AS 2009 1619
AS 2009 1619
Ordinanza del DFE sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)
Modifica dell’8 aprile 2009
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del 16 maggio 20071 sui controlli OITE è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 39 capoverso 1 e 52 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE); visto l’articolo 7 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 aprile 20073 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visti gli articoli 3 capoverso 2, 10 capoverso 5 e 15 capoverso 1 dell’ordinanza del 27 agosto 20084 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA); visto l’articolo 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20075 concernente l’importazione di animali da compagnia,
Art. 1 lett. c La presente ordinanza stabilisce: c. quali condizioni di importazione per prodotti animali provenienti da Paesi terzi valgono nel traffico turistico.
Art. 5b Importazione nel traffico turistico 1 L’importazione nel traffico turistico di prodotti animali provenienti da Paesi terzi è disciplinata dalle disposizioni dell’allegato 4. 2I prodotti importati possono essere utilizzati esclusivamente per il consumo privato.
2009-0316 1619
Ordinanza sui controlli OITE RU 2009
II Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 4 conformemente alla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2009.
8 aprile 2009 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
Ordinanza sui controlli OITE RU 2009
Allegato 4
Importazione nel traffico turistico di prodotti animali provenienti da Paesi terzi
I. Non possono essere importati: a. sottoprodotti di origine animale, ad eccezione dei prodotti provenienti da Andorra, dalla Norvegia e da San Marino (numero II) e degli alimenti spe- ciali per animali di cui al numero III lettera a; e b. le seguenti derrate alimentari, ad eccezione delle derrate alimentari di cui al numero II e dell’importazione di cui al numero III lettera d:
Voce di tariffa Designazione Campo d’applicazione
1. ex capitolo 2 Carni e frattaglie commestibili Tutte, ad eccezione delle
cosce di rane
2. 0401–0406 Latte e derivati del latte Tutti
3. 0504 00 Budella, vesciche e stomaci di Tutti
animali diversi dai pesci
4. 1501 00 Grassi di maiale, compreso lo strutto, Tutti
e grassi di volatili
5. 1502 00 Grassi di animali della specie bovina, Tutti
ovina o caprina
6. 1503 00 Stearina solare, olio di strutto, Tutti
oleostearina, oleomargarina e olio di sevo
7. 1506 00 Altri grassi e oli animali e loro frazioni, Tutti
a meno che siano stati modificati chimicamente
8. 1601 00 Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, Tutti
di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti
9. 1602 Altre preparazioni e conserve di carni, Tutte
di frattaglie o di sangue
10. 1702 11 00 Lattosio e sciroppo di lattosio Tutti
1702 19 00
11. ex 1901 Estratti di malto e preparazioni Soltanto preparazioni
alimentari di farine, semole, semolini, contenenti carne, latte o amidi, fecole o estratti di malto derivati del latte
12. ex 1902 Paste alimentari, p. es. spaghetti, Soltanto preparazioni
maccheroni, tagliatelle, lasagne, contenenti carne, latte o gnocchi, ravioli, cannelloni o cuscus derivati del latte
13. ex 1905 90 Pane, torte, biscotti e altri prodotti Soltanto preparazioni
della panetteria contenenti carne, latte o derivati del latte
Ordinanza sui controlli OITE RU 2009
Voce di tariffa Designazione Campo d’applicazione
14. ex 2004, Ortaggi o legumi, a meno che siano Soltanto preparazioni
ex 2005 preparati o conservati nell’aceto o contenenti carne, latte o nell’acido acetico derivati del latte
15. ex 2103 Salse e preparazioni per salse Soltanto preparazioni
contenenti carne, latte o derivati del latte
16. ex 2104 Zuppe, minestre e brodi come pure Soltanto preparazioni
preparazioni per zuppe, minestre e contenenti carne, latte o brodi; preparazioni alimentari derivati del latte composte omogeneizzate
17. ex 2105 00 Gelati Soltanto preparazioni
contenenti carne, latte o derivati del latte
18. ex 2106 Preparazioni alimentari che non Soltanto preparazioni
sono elencate al numero II o III. contenenti carne, latte o derivati del latte
II. Possono essere importati senza restrizioni prodotti animali provenienti da Andor- ra, dalla Norvegia e da San Marino nonché le seguenti derrate alimentari, se non contengono carne: a. biscotti e pasticcini simili; b. pane; c. torte; d. cioccolato; e. prodotti dolciari, compresi i dolciumi; f. capsule di gelatina non riempite; g. complementi alimentari confezionati per i consumatori finali, che conten- gono quantitativi esigui di prodotti di origine animale, nonché complementi alimentari che contengono glucosamina, condroitina o chitosano; h. estratti e concentrati di carne; i. olive ripiene di pesce; j. paste alimentari che non sono mischiate con prodotti a base di carne o ne so- no ripiene; k. brodi di carne e aromi per minestre confezionati per i consumatori finali, che contengono estratti di carne, concentrati di carne, grassi animali oppure olio di pesce, polvere di pesce o estratti di pesce; l. pesce e prodotti a base di pesce provenienti dalle Isole Faeröer e dall’Islanda;
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m. prodotti composti che non contengono carne e sono composti per meno della metà da prodotti trasformati di origine animale, se:
1. sono conservabili a temperatura ambiente oppure, al momento della
fabbricazione, sono stati interamente cotti al punto giusto o sottoposti a un trattamento termico, di modo che non vi è più contenuto alcun tipo di prodotto crudo;
2. sono contrassegnati univocamente come destinati al consumo umano; e
3. sono imballati in modo sicuro o sigillati in contenitori puliti.
III. Possono essere importati in misura limitata:
Prodotto Provenienza Condizioni
a. Latte in polvere per neonati, alimenti Croazia, Isole al massimo 10 kg per persona per la prima infanzia e alimenti Faeröer, risp. per animale preso con sé destinati a fini medici speciali per Groenlandia, l’uomo e gli animali, se: Islanda
1. i prodotti sono conservabili a Altri Paesi terzi al massimo 2 kg per persona
temperatura ambiente; risp. per animale preso con sé
2. si tratta di prodotti di marca confe-
zionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e
3. la confezione è integra, a meno
che non venga già utilizzata. b. Pesci freschi, sventrati, e prodotti a Tutti i Paesi terzi, al massimo 20 kg per persona base di pesce. ad eccezione delle o un pesce intero, sventrato, Isole Faeröer e senza limitazione di peso per dell’Islanda persona c. Derrate alimentari non elencate al Croazia, Isole al massimo 10 kg per persona numero I, II o III lettere a e b, Faeröer, come uova e miele. Groenlandia, Islanda
Altri Paesi terzi al massimo 2 kg per persona d. Derrate alimentari elencate al Croazia, Isole al massimo 10 kg per persona numero I lettera b e sottoprodotti Faeröer, di origine animale destinati Groenlandia, all’alimentazione degli animali Islanda da compagnia.
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