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AS 2009 1625

Ordinanza concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

Ordinanza concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE)

Modifica del 22 aprile 2009

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 17 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 20051 sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni in combinato disposto con gli articoli 3 e 4 della legge federale del 20 marzo 20092 che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell’assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni, ordina:

I L’ordinanza del 25 ottobre 20063 concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2bis 2bis Per l’assicurazione del credito di fabbricazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 20094 che completa temporaneamente le presta- zioni assicurative dell’assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni il saggio di garanzia massimo è pari all’80 per cento dell’importo assicurato.

II

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 22 aprile 2009 L’articolo 4 capoverso 2 non è applicabile nel periodo di validità della presente modifica.

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