AS 2009 1661
Ordinanza sulle dogane
Ordinanza sulle dogane
Modifica del 22 aprile 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° novembre 20061 sulle dogane è modificata come segue:
Art. 14 cpv. 1 e 3 lett. b
1 Concerne solo il testo francese
3 Per masserizie di trasloco s’intendono:
b. Scorte domestiche e prodotti del tabacco in genere e quantità usuali nonché bevande alcoliche:
1. con un tenore alcolico fino al 25 per cento del volume: 200 litri al mas-
simo, e
2. con un tenore alcolico superiore al 25 per cento del volume: 12 litri al
massimo.
Art. 17 cpv. 3 3 La domanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario prima dell’importazione.
Art. 19 cpv. 4 4 La domanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario prima dell’importazione.
Art. 20 cpv. 3 3 La domanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario prima dell’importazione.
Art. 21 cpv. 2 2 La domanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario prima dell’importazione.
1 RS 631.01
2009-0295 1661
Ordinanza sulle dogane RU 2009
Art. 22 cpv. 3 3 La domanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario prima dell’importazione.
Art. 34 cpv. 2bis e 3 frase introduttiva 2bis Un rimorchio estero destinato al trasporto di cose, introdotto nel territorio doga- nale a fini commerciali e trainato da un veicolo indigeno per trasporti tranfrontalieri, può beneficiare dell’ammissione temporanea. Dopo ogni trasporto, il rimorchio dev’essere riesportato. 3 Per trasporti interni, l’Amministrazione delle dogane può autorizzare l’ammissione temporanea di mezzi di trasporto esteri nel territorio doganale, segnatamente se il richiedente prova che:
Art. 72 lett. a Base per la determinazione dell’origine preferenziale sono le disposizioni: a. degli accordi internazionali elencati nell’allegato 1 dell’ordinanza del 18 giugno 20082 sul libero scambio 1 e nell’allegato 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sul libero scambio 2;
Art. 118 cpv. 4 4 Il gestore deve dichiarare ogni importazione di merci secondo la forma prescritta dall’Amministrazione delle dogane.
Art. 195 cpv. 1
1 Non è necessaria una garanzia nel regime dell’ammissione temporanea secondo
l’articolo 34 capoverso 2bis, nella procedura di non riscossione nel regime del perfe- zionamento attivo e nel regime del perfezionamento passivo.
Art. 242a Disposizioni d’esecuzione (art. 130 LD)
Il DFF è autorizzato a emanare disposizioni d’esecuzione della presente ordinanza.
2 RS 632.421.0 3 RS 632.319
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Ordinanza sulle dogane RU 2009
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2009.
22 aprile 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Ordinanza sulle dogane RU 2009
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