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AS 2009 1661

Ordinanza sulle dogane

Ordinanza sulle dogane

Modifica del 22 aprile 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1° novembre 20061 sulle dogane è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 1 e 3 lett. b

1 Concerne solo il testo francese

3 Per masserizie di trasloco s’intendono:

b. Scorte domestiche e prodotti del tabacco in genere e quantità usuali nonché bevande alcoliche:

1. con un tenore alcolico fino al 25 per cento del volume: 200 litri al mas-

simo, e

2. con un tenore alcolico superiore al 25 per cento del volume: 12 litri al

massimo.

Art. 17 cpv. 3 3 La domanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario prima dell’importazione.

Art. 19 cpv. 4 4 La domanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario prima dell’importazione.

Art. 20 cpv. 3 3 La domanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario prima dell’importazione.

Art. 21 cpv. 2 2 La domanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario prima dell’importazione.

1 RS 631.01

2009-0295 1661

Ordinanza sulle dogane RU 2009

Art. 22 cpv. 3 3 La domanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario prima dell’importazione.

Art. 34 cpv. 2bis e 3 frase introduttiva 2bis Un rimorchio estero destinato al trasporto di cose, introdotto nel territorio doga- nale a fini commerciali e trainato da un veicolo indigeno per trasporti tranfrontalieri, può beneficiare dell’ammissione temporanea. Dopo ogni trasporto, il rimorchio dev’essere riesportato. 3 Per trasporti interni, l’Amministrazione delle dogane può autorizzare l’ammissione temporanea di mezzi di trasporto esteri nel territorio doganale, segnatamente se il richiedente prova che:

Art. 72 lett. a Base per la determinazione dell’origine preferenziale sono le disposizioni: a. degli accordi internazionali elencati nell’allegato 1 dell’ordinanza del 18 giugno 20082 sul libero scambio 1 e nell’allegato 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sul libero scambio 2;

Art. 118 cpv. 4 4 Il gestore deve dichiarare ogni importazione di merci secondo la forma prescritta dall’Amministrazione delle dogane.

Art. 195 cpv. 1

1 Non è necessaria una garanzia nel regime dell’ammissione temporanea secondo

l’articolo 34 capoverso 2bis, nella procedura di non riscossione nel regime del perfe- zionamento attivo e nel regime del perfezionamento passivo.

Art. 242a Disposizioni d’esecuzione (art. 130 LD)

Il DFF è autorizzato a emanare disposizioni d’esecuzione della presente ordinanza.

2 RS 632.421.0 3 RS 632.319

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Ordinanza sulle dogane RU 2009

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2009.

22 aprile 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Ordinanza sulle dogane RU 2009

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