AS 2009 1665
Ordinanza sulle poste
Ordinanza sulle poste (OPO)
Modifica del 22 aprile 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 novembre 20031 sulle poste è modificata come segue:
Art. 1 lett. h Nella presente ordinanza si intende per: h. invii della posta-lettere rapida: gli invii per il cui trasporto viene pagato un prezzo due volte e mezzo superiore a quello applicato dalla Posta per il tra- sporto di una lettera della posta A della prima categoria di peso e di formato;
Art. 2 cpv. 1 1 I servizi riservati comprendono il trasporto di invii della posta-lettere indirizzati del traffico nazionale e di quelli provenienti dall’estero di peso non eccedente
50 grammi.
Art. 3 lett. a I servizi non riservati comprendono: a. il trasporto di invii della posta-lettere indirizzati del traffico nazionale e di quelli provenienti dall’estero di peso eccedente 50 grammi;
Art. 16 cpv. 1 1 Chiunque è autorizzato a presentare all’autorità di regolazione denunce relative al servizio universale. Sono eccettuate le denunce relative ai prezzi del servizio univer- sale.
Art. 18 Divieto di sovvenzionamento trasversale 1 La Posta fornisce ogni anno all’autorità di regolazione la prova che il prezzo dei servizi liberi non è ridotto con proventi del servizio universale.
1 RS 783.01
2008-1912 1665
Ordinanza sulle poste RU 2009
2 La Posta è tenuta a fornire tale prova, su denuncia o d’ufficio, anche nel singolo caso.
Art. 18a Competenze
1 Il Dipartimento decide in merito al rispetto del divieto di sovvenzionamento
trasversale. 2 L’autorità di regolazione istruisce la procedura ed esegue le decisioni del Diparti- mento.
Art. 19 Verifica indipendente 1 Un ufficio di revisione esterno indipendente e abilitato verifica, all’attenzione dell’autorità di regolazione: a. la prova fornita dalla Posta sui costi del servizio universale secondo l’articolo 17 capoverso 1; b. se le disposizioni in materia di contabilità dei costi e delle prestazioni secondo l’articolo 17 capoverso 1 sono rispettate; c. la prova della Posta in merito al rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale secondo l’articolo 18 capoverso 1. 2 L’autorità di regolazione può incaricare un ufficio di revisione di verificare la prova della Posta nel singolo caso secondo l’articolo 18 capoverso 2. 3 La Posta concede al Dipartimento, all’autorità di regolazione e all’ufficio di revi- sione di prendere visione degli atti e fornisce tutte le informazioni necessarie.
Art. 41 cpv. 1 lett. c 1 In quanto autorità indipendente nel suo settore di attività, l’autorità di regolazione:
c. tratta le denunce che le sono presentate in quanto autorità di vigilanza secondo l’articolo 16.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2009.
22 aprile 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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