AS 2009 179
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione del radon
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione del radon
del 29 novembre 2008
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 19771 sulla metrologia; visti gli articoli 5 capoverso 2, 7 capoverso 1, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2,
24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di
misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione); visto l’articolo 112 dell’ordinanza del 22 giugno 19943 sulla radioprotezione (ORaP), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. i requisiti posti ai dosimetri radon e agli apparecchi di misurazione del radon; b. la procedura per l’immissione in commercio di tali strumenti di misurazione; c. la procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali stru- menti.
Art. 2 Campo d’applicazione Sottostanno alle disposizione della presente ordinanza i dosimetri radon e gli appa- recchi di misurazione del radon impiegati per le misurazioni del gas radon dalle autorità di sorveglianza nell’ambito della radioprotezione e dai servizi di misurazio- ne riconosciuti dall’Ufficio federale della sanità pubblica ai sensi dell’articolo 112 ORaP.
Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza i seguenti termini significano: a. dosimetro radon: strumento di misurazione per determinare l’esposizione al radon;
RS 941.215
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Strumenti di misurazione del radon RU 2009
b. esposizione al radon: prodotto fra la concentrazione radioattiva del radon e la durata di esposizione; c. concentrazione radioattiva del radon: attività del radon per unità volume- trica; d. apparecchio di misurazione del radon: strumento di misurazione per deter- minare la concentrazione radioattiva del radon.
Sezione 2: Dosimetri radon
Art. 4 Requisiti essenziali 1 I dosimetri radon devono soddisfare i requisiti essenziali definiti nell’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e i risultati di misurazione devono essere riconducibili a campioni di riferimento nazionali o internazionali conforme- mente all’articolo 9 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
2 I dosimetri radon devono in particolare soddisfare i seguenti requisiti:
a. misurando: esposizione al radon in kBq h/m3; b. tempo d’integrazione: > 1 mese; c. esposizione minima misurabile: 50 kBq h/m3; d. campo di misurazione: fino a 15 000 kBq h/m3; e. linearità: deviazione < 15 % tra 50 kBq h/m3 e 10 000 kBq h/m3; f. riproducibilità: deviazione standard s ≤ 15 %.
Art. 5 Procedura per l’immissione in commercio I dosimetri radon necessitano di un’ammissione generale rilasciata da un laboratorio autorizzato dall’Ufficio federale di metrologia (METAS) conformemente all’alle- gato 5 numero 1.2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Art. 6 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione Il METAS autorizza un laboratorio a verificare il mantenimento della stabilità di misurazione. Tale laboratorio deve controllare ogni due anni i dosimetri radon mediante prelievo di campioni nell’ambito di misurazioni comparative secondo l’allegato 7 numero 4 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Sezione 3: Apparecchi di misurazione del radon
Art. 7 Requisiti essenziali 1 Gli apparecchi di misurazione del radon devono soddisfare i requisiti essenziali definiti nell’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e i risultati di
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Strumenti di misurazione del radon RU 2009
misurazione devono essere riconducibili a campioni di riferimento nazionali o internazionali ai sensi dell’articolo 9 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione. 2 Gli apparecchi di misurazione del radon devono in particolare soddisfare i seguenti requisiti: a. misurando: concentrazione radioattiva del radon in Bq/m3; c. concentrazione radioattiva minima misurabile del radon: 10 Bq/m3 per un intervallo di misurazione di 1 ora; d. campo di misurazione: fino a 100 000 Bq/m3; e. linearità: deviazione < 10 % tra 10 Bq/m3 e 10 000 Bq/m3; f. riproducibilità: deviazione standard s ≤ 5 %.
Art. 8 Procedura per l’immissione in commercio 1 Gli apparecchi di misurazione del radon necessitano di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misura- zione. 2 Chiunque sottopone un apparecchio di misurazione del radon per la verificazione iniziale deve allegare su un adeguato supporto dati una descrizione tecnica, le istru- zioni per l’uso e il rispettivo programma per la valutazione dei dati di misurazione. 3 La grandezza di riferimento utilizzata dal laboratorio di verificazione deve essere situata nell’intervallo di valori dell’utilizzazione dell’apparecchio di misurazione del radon negli spazi abitativi e nei locali di lavoro.
4 Per gli apparecchi di misurazione del radon gli errori massimi tollerati sono
del ± 20 per cento.
Art. 9 Certificato di verificazione Ad ogni verificazione di un apparecchio di misurazione del radon viene rilasciato un certificato di verificazione. Il certificato di verificazione contiene le informazioni seguenti: a. nome del laboratorio di verificazione; b. richiedente; c. identificazione dell’apparecchio di misurazione del radon (fabbricante, tipo, numero di serie); d. data della verificazione; e. durata di validità della verificazione; f. caratterizzazione dell’apparecchio (marcatura di verificazione); g. grandezza di riferimento; h. metodo di misurazione; i. valore di riferimento con relativa incertezza di misura;
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j. condizioni ambientali (temperatura, pressione atmosferica e umidità del- l’aria); k. tracciabilità del valore di riferimento; l. valore di misurazione determinato dall’apparecchio con relativa incertezza di misura; m. deviazione del valore di misurazione dal valore di riferimento; n. persona che esegue la verificazione; o. firma del responsabile del laboratorio di verificazione o del sostituto.
Art. 10 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione 1 Gli apparecchi di misurazione del radon devono essere sottoposti ogni quattro anni a verificazione periodica da parte di un laboratorio di verificazione conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione. In casi moti- vati, segnatamente se lo strumento di misurazione è necessario per un’utilizzazione, il METAS può prolungare il termine di verifica. 2 Per la verificazione periodica si applicano i requisiti previsti nell’articolo 8 capo- versi 2–4.
Art. 11 Procedura in caso di apparecchi di misurazione del radon non conformi Gli apparecchi di misurazione del radon difettosi o non conformi ai requisiti essen- ziali sono contrassegnati con la marchiatura di rifiuto secondo l’allegato 6 numero
1.3 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e dichiarati non conformi.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 12 Disposizioni transitorie Gli apparecchi di misurazione del radon che sono stati verificati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere utilizzati fino alla scadenza del ter- mine di verifica fissato in occasione dell’ultima verificazione.
Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2009.
29 novembre 2008 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Eveline Widmer-Schlumpf
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