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AS 2009 183

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale (Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità)

del 28 novembre 2008

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 19771 sulla metrologia, visti gli articoli 5 capoverso 2, 7 capoverso 1, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2,

24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di

misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. i requisiti degli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale nonché i requisiti degli strumenti di misurazione per l’esame degli indicatori di velo- cità; b. le procedure per l’immissione di tali strumenti sul mercato; c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali stru- menti.

Art. 2 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica agli: a. strumenti di misurazione per il controllo ufficiale della velocità nella circo- lazione stradale; b. strumenti di misurazione per la sorveglianza ufficiale della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale; c. strumenti di misurazione per l’esame ufficiale degli indicatori di velocità secondo l’articolo 55 dell’ordinanza del 19 giugno 19953 concernente le esi- genze tecniche per i veicoli stradali.

RS 941.261

2008-1359 183

Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità RU 2009

Art. 3 Definizioni

1 Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

a. strumenti di misurazione per i controlli della velocità: tutti gli elementi di un sistema di misurazione necessari alla determinazione della velocità nonché all’attribuzione della stessa al veicolo oggetto della misurazione; b. strumenti di misurazione per la sorveglianza della fase rossa ai semafori: tutti gli elementi di un sistema di misurazione necessari all’accertamento del mancato rispetto della fase rossa ai semafori nonché all’attribuzione dello stesso al veicolo responsabile; c. strumenti di misurazione per l’esame ufficiale degli indicatori di velocità: tutti gli elementi di un sistema di misurazione necessari alla determinazione del valore della velocità misurata. 2 Tra gli strumenti di misurazione di cui al capoverso 1 si annoverano in particolare anche tutti gli elementi che, pur non contribuendo direttamente alla determinazione del valore misurato possono influenzarlo, come gli elementi inseriti nel manto stradale e le coperture o protezioni contro le intemperie, oppure che possono influire sui dati trasferiti a un servizio centrale di valutazione.

Art. 4 Requisiti essenziali 1 Gli strumenti di misurazione devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’alle- gato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato della presente ordinanza. Devono inoltre soddisfare i requisiti dell’ordinanza dell’USTRA del 22 maggio 20084 concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale. 2 Nella trasmissione dei dati a un servizio di valutazione deve essere garantita l’inte- grità dei dati. L’Ufficio federale di metrologia (Ufficio federale) emana istruzioni sull’integrità dei dati. 3 Per quanto riguarda gli ambienti elettromagnetici devono essere soddisfatti i requi- siti della classe E2 o E3 conformemente all’allegato 1 numero 1.3.3 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione. L’Ufficio federale emana istruzioni secondo l’attuale stato della tecnica. 4 La connessione senza filo sul posto agli strumenti di misurazione automatici per i controlli della velocità e agli strumenti di misurazione automatici per la sorveglianza della fase rossa ai semafori deve essere protetta contro l’accesso di persone non autorizzate. L’Ufficio federale emana istruzioni sulla sicurezza d’accesso.

Art. 5 Procedure per l’immissione sul mercato 1 Per gli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e gli strumenti di misurazione per la sorveglianza della fase rossa dei semafori sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

4 RS 741.013.1

Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità RU 2009

2 Per gli strumenti di misurazione per l’esame ufficiale degli indicatori di velocità è prescritta la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’or- dinanza sugli strumenti di misurazione.

Art. 6 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione 1 Gli strumenti di misurazione devono essere presentati all’Ufficio federale o a un ufficio di verificazione legittimato per la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

2 La verificazione successiva degli strumenti di misurazione ha luogo:

a. ogni anno per gli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e per gli strumenti di misurazione per la sorveglianza della fase rossa dei semafori; b. ogni due anni per gli strumenti di misurazione per l’esame ufficiale degli indicatori di velocità. 3 L’Ufficio federale può, per singoli tipi, prolungare o abbreviare tali termini, se le caratteristiche metrologiche degli strumenti utilizzati lo consentono o lo esigono. 4 Se non sono verificati entro sei mesi dalla scadenza della validità della verifica- zione, prima di una nuova verificazione gli strumenti di misurazione devono essere sottoposti a revisione.

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DFGP del 1° marzo 19995 sugli strumenti per la misurazione uffi- ciale della velocità nella circolazione stradale è abrogata.

Art. 8 Disposizioni transitorie 1 Gli strumenti di misurazione ammessi secondo il diritto previgente possono ancora essere immessi sul mercato e sottoposti alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione fino alla scadenza dell’ammissione.

2 Possono essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo la scadenza

dell’ammissione. 3 Nella verificazione lo scarto standard s degli scarti non deve superare l’1,2 per cento in tutti gli strumenti di misurazione. Per il rimanente si applicano gli errori massimi tollerati di cui all’allegato della presente ordinanza.

5 RU 1999 1388, 2006 4197

Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità RU 2009

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 31 marzo 2009.

28 novembre 2008 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Eveline Widmer-Schlumpf

Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità RU 2009

Allegato (art. 4)

Requisiti specifici (errori massimi tollerati)

1 Disposizioni generali

Le condizioni climatiche alle quali i limiti di tolleranza devono essere rispet- tati sono quelle specificate dal fabbricante per il rispettivo tipo di strumento. Le indicazioni in per cento si riferiscono allo scarto relativo fra il valore della velocità misurato dallo strumento di misura e il valore di riferimento.

2 Strumenti di misurazione per i controlli della velocità nella circolazione

stradale e strumenti di misurazione per la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale

2.1 Media m degli scarti

dal valore di riferimento: −1,4 % ≤ m ≤ +0,5 % Scarto standard s degli scarti: ≤ 0,8 %

2.2 Misure singole fino a 100 km/h: scarto mass. +3 km/h

oltre 100 km/h: scarto mass. +3 % I valori statistici (media, scarto standard) vanno determinati sulla base di almeno 120 valori misurati nel traffico reale o simulato.

3 Strumenti di misurazione per l’esame degli indicatori di velocità

3.1 Media m degli scarti

dal valore di riferimento: −2,0 % ≤ m ≤ +2,0 % Scarto standard s degli scarti: ≤ 1,2 %

3.2 Misure singole fino a 50 km/h: scarto mass. ±2 km/h

oltre 50 fino a 100 km/h: scarto mass. ±3 km/h oltre 100 km/h: scarto mass. ±3 % I valori statistici (media, scarto standard) vanno determinati sulla base di almeno 60 valori misurati nel traffico reale o simulato. Condizione essenziale per i banchi di prova a rulli: lo scarto fra la velocità di rotazione del banco e il valore di riferimento non deve superare ±1 km/h.

Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità RU 2009

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