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AS 2009 193

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il GEIE EDCTP concernente la partecipazione al partenariato Europa-Paesi in via di sviluppo per gli studi clinici

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il GEIE EDCTP concernente la partecipazione al partenariato Europa-Paesi in via di sviluppo per gli studi clinici

Concluso il 19 dicembre 2005 Entrato in vigore il 19 dicembre 2005

Il presente Accordo entra in vigore alla data di apposizione dell’ultima firma da parte del:

Consiglio federale svizzero e del GEIE EDCTP (qui di seguito «EDCTP»), Gruppo europeo di interesse economico con sede nei Paesi Bassi, Laan Van Nieuw Oost Indië 334, 2593 CE L’Aia, Paesi Bassi. Le parti summenzionate (qui di seguito «le Parti»), considerato che l’EDCTP (partenariato Europa-Paesi in via di sviluppo per gli studi clinici) è retto dai suoi statuti che prevedono di riconoscere a Paesi terzi lo statuto di membro associato, e considerato che la Svizzera ha espresso interesse a partecipare al programma di ricerca promosso dall’EDCTP, hanno concordato quanto seguente:

1. Introduzione

Lo scopo dell’EDCTP è di accelerare lo sviluppo di nuovi interventi clinici per lottare contro l’HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi nei Paesi in via di sviluppo, in particolare nell’Africa subsahariana, e di migliorare la qualità della ricerca su queste malattie. Le attività principali svolte dall’EDCTP sono le seguenti: – rafforzare la cooperazione e la messa in rete dei programmi nazionali euro- pei di ricerca per accelerare nei Paesi in via di sviluppo gli studi clinici sui nuovi preparati o il perfezionamento di quelli già in uso, in particolare i medicamenti e i vaccini; – verificare che la ricerca risponda effettivamente alle esigenze e alle priorità dei Paesi in via di sviluppo; – favorire lo sviluppo e il potenziamento delle capacità nei Paesi in via di svi- luppo, compresa la promozione del trasferimento tecnologico;

RS 0.420.518.22

1 Dal testo originale francese (RO 2009 193).

2006-0508 193

Partecipazione al partenariato Europa-Paesi in via di sviluppo RU 2009 per gli studi clinici. Acc. con il GEIE EDCTP

– incoraggiare la partecipazione del settore privato; – mobilitare fondi supplementari per lottare contro queste malattie.

2. Adesione

L’EDCTP propone alla Svizzera di aderire quale membro associato; la Svizzera accetta. L’adesione comporta il riconoscimento di tutti gli obblighi e i diritti sanciti negli statuti dell’EDCTP (allegato A) e nel regolamento interno dell’EDCTP (alle- gato B) nella loro integrità e senza eccezioni. La proposta dell’EDCTP è approvata all’unanimità dall’Assemblea dell’EDCTP alle condizioni previste dal presente Accordo. Le Parti riconoscono che la stessa proposta può essere fatta a terzi.

3. Obblighi

Conformemente a quanto previsto dagli statuti, l’Assemblea dell’EDCTP propone alla Svizzera quale quota dell’obbligo interno all’EDCTP (articolo 9 capoverso 3 degli Statuti dell’EDCTP) lo zero per cento dell’obbligo totale.

4. Contributo svizzero al programma

4.1 La Svizzera si adopera al meglio per adempiere tutti gli scopi e gli impegni

attuali e futuri inerenti al sostegno della ricerca nell’ambito degli obiettivi dell’EDCTP analogamente agli altri membri a pieno titolo. 4.2 La Svizzera contribuisce parzialmente con fondi pubblici a tutte le attività di ricerca selezionate e finanziate dall’EDCTP, attuate in Svizzera o super- visionate dalla Svizzera, come previsto dalle direttive dell’EDCTP sul finan- ziamento (versione del 23 settembre 2005).

5. Diritti della Svizzera

Fatte salve le restrizioni definite negli statuti dell’EDCTP, la Svizzera partecipa a pieno titolo all’EDCTP con gli stessi diritti degli altri Paesi membri.

6. Comunicazioni

Tutte le informazioni richieste o da fornire in virtù del presente Accordo vanno comunicate in forma scritta tramite servizio di corriere espresso autorizzato, perso- nalmente, per fax (con ricevuta) o per lettera raccomandata indirizzandole alle Parti come riportato nella pagina sottostante con le firme in calce e vanno considerate come trasmesse alla data della ricezione.

7. Entrata in vigore e durata

Il presente Accordo di partecipazione al partenariato entra in vigore alla data di apposizione dell’ultima firma delle Parti e resta valido fino al 15 settembre 20082. L’Accordo può essere modificato previo consenso scritto delle Parti. L’Accordo può essere denunciato da entrambe le parti con un preavviso scritto di sessanta giorni

2 Mediante l’acc. concluso il 2 set. 2008, le Parti contraenti hanno deciso di prorogare il presente Acc. fino al 15 set. 2010.

Partecipazione al partenariato Europa-Paesi in via di sviluppo RU 2009 per gli studi clinici. Acc. con il GEIE EDCTP

trasmesso alla controparte e decade automaticamente nel caso l’EDCTP sia smantel- lata.

In fede di che, i rappresentanti debitamente autorizzati dalle rispettive Parti hanno firmato il presente Accordo in duplice esemplare in lingua inglese e francese, ogni testo facente parimenti fede.

Berna, 19 dicembre 2005 L’Aia, 19 dicembre 2005

Per il Consiglio federale svizzero: Per il GEIE EDCTP: Charles Kleiber Segretario di Stato per l’educazione Odile Leroy, Direttrice esecutiva e la ricerca Simon Belcher, Direttore delle finanze

Partecipazione al partenariato Europa-Paesi in via di sviluppo RU 2009 per gli studi clinici. Acc. con il GEIE EDCTP

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