AS 2009 197
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l'Istituto Max von Laue Paul Langevin sulla partecipazione scientifica della Svizzera (con allegato)
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l’Istituto Max von Laue – Paul Langevin sulla partecipazione scientifica della Svizzera
Concluso il 13 novembre 2008 Entrato in vigore il 1° gennaio 2009
Il Consiglio federale svizzero, rappresentato dalla Segretaria di Stato per l’educazione e la ricerca, Berna, Svizzera, (di seguito denominato «Partner svizzero»), e l’Istituto Max von Laue – Paul Langevin, ILL, Grenoble, Francia, rappresentato dal suo Direttore, il professor Richard Wagner, e dal suo Responsabile amministrativo, Amin Saidoun, (di seguito denominato «ILL»), riconoscendo il valido contributo degli scienziati svizzeri attivi nel campo della diffusione neutronica alla vita scientifica dell’ILL e in vista di estendere ulterior- mente le loro opportunità di lavorare al reattore a elevato flusso di Grenoble; considerando la collaborazione fruttuosa e i contributi apportati dalla Svizzera dal 1988 e il successo dell’applicazione dell’Accordo del 13 maggio 20042 sulla parte- cipazione scientifica valido fino al 31 dicembre 2008; desiderosi di prolungare la partecipazione per un ulteriore periodo di cinque anni, hanno concluso, riconoscendosi a vicenda la piena facoltà di farlo, un Accordo retto dalle disposizioni seguenti:
Primo Utilizzazione dell’ILL
1.1 Il Direttore dell’ILL prevede un programma operativo di circa 5600 giorni-
strumento all’anno. 1.2 Gli utenti della Svizzera hanno lo stesso diritto d’accesso al tempo di radia- zione programmato all’ILL degli utenti dei Paesi membri dell’ILL. Gli scienziati della Svizzera possono pertanto sottoporre proposte di esperimenti a titolo personale o in collaborazione con scienziati di altri Paesi. 1.3 Il tempo di radiazione è assegnato dal Direttore dell’ILL in base alla qualità scientifica emersa da una revisione paritaria (peer review). Entro i limiti del suo contributo il Partner svizzero ha diritto a una parte del tempo di radia- zione disponibile per scopi scientifici proporzionale alla quota media del suo
RS 0.424.22
1 Dal testo originale inglese.
2 Non pubblicato nella RU.
2008-2454 197
Partecipazione della Svizzera alla ricerca scientifica. Acc. con l’ILL RU 2009
contributo variabile al budget delle spese dell’ILL calcolata sull’arco della durata del presente Accordo ai prezzi del 2008 (v. Allegato). 1.4 Le proposte sono valutate da sottocomitati composti da scienziati qualificati che presentano rapporto al Consiglio scientifico dell’ILL. Alle proposte approvate è accordato lo stesso sostegno tecnico e di altra natura concesso alle proposte dei Paesi membri dell’ILL. Il tempo di radiazione assegnato ai gruppi provenienti da Paesi che non partecipano all’ILL, ma che collaborano con gli scienziati svizzeri, è computato alla stessa maniera di quello attribui- to ai Paesi membri nella stessa situazione.
1.5 Se durante il periodo di validità del presente Accordo il reattore è fuori
servizio per un lasso di tempo prolungato di un anno o più, il Partner svizze- ro si riserva il diritto di essere risarcito di comune intesa e in misura propor- zionale al tempo di radiazione perso.
Secondo Disposizioni finanziarie
2.1 Contributo
Per la sua partecipazione scientifica all’ILL il Partner svizzero versa un contributo annuo, tasse escluse, secondo quanto disposto nell’Allegato. Al più tardi tre mesi prima della fine del 2011, il Direttore dell’ILL e i rappresentanti del Partner svizzero procedono a una valutazione del tempo di radiazione che il Partner svizzero ha chiesto e ricevuto durante i primi tre anni per stabilire le condizioni per un adeguamento del tasso del suo tempo di radiazione per il quale deve pagare durante i restanti due anni. Nella valu- tazione sono presi in conto tutti gli sviluppi eccezionali concernenti la varia- zione dei costi.
2.2 Pagamento
I contributi annui sono richiesti e pagati secondo quanto disposto nell’Alle- gato. La richiesta di pagamento deve essere notificata almeno 60 giorni pri- ma del termine di pagamento. Altri accordi concernenti il pagamento possono essere stipulati di volta in volta tra il Direttore e i Membri scientifici.
2.3 Modalità
Nell’interesse degli Associati e dei Membri scientifici, l’ILL investe in modo prudente i mezzi di cui non ha immediatamente bisogno per poter far fronte ai suoi obblighi finanziari. Al termine di ogni trimestre, gli interessi percepiti nel relativo trimestre sono ripartiti tra gli Associati e i Membri scientifici in modo proporzionale ai sus- sidi/contributi versati entro il termine previsto. La quota degli interessi destinata al Partner svizzero è stabilita annualmente in conformità al suo sistema di pagamento. Se non versa il contributo entro il termine previsto, il Partner svizzero non ha diritto ad alcun interesse per il relativo anno.
Partecipazione della Svizzera alla ricerca scientifica. Acc. con l’ILL RU 2009
L’ILL è autorizzato a addebitare un interesse di mora, applicando il tasso legale per i prestiti vigente in Francia, per la parte del contributo non versata entro tre mesi dopo la data prevista nell’Allegato. Tutti i contributi versati dalla Parte svizzera sono utilizzati in primo luogo e principalmente per compensare o ridurre l’importo in mora di precedenti richieste di pagamento. Il contributo del Partner svizzero è inserito nel budget dell’ILL e sottostà alle regole generali applicabili al budget. Per l’inserimento di questo contri- buto non è allestito un conto di budget specifico o separato. Durante il periodo di validità del presente Accordo, il Partner svizzero riceve i docu- menti rimessi al Comitato di gestione strategica dell’ILL, compresi i conti annuali finali e il rapporto della Commissione di verifica dei conti dell’ILL.
Terzo Partecipazione nei comitati 3.1 Il Partner svizzero ha il diritto di inviare un osservatore alle riunioni del Comitato di gestione strategica dell’ILL. Il Partner svizzero comunica al Direttore dell’ILL per scritto il nominativo della persona designata e il Diret- tore informa i membri del Comitato di gestione strategica.
3.2 Il Partner svizzero partecipa inoltre alla vita scientifica dell’ILL tramite
rappresentanti che siedono nel Comitato scientifico dell’ILL e nei suoi sot- tocomitati. In accordo con il Direttore dell’ILL, il Partner svizzero propone uno scienziato quale membro del Consiglio scientifico. I membri sono nominati dal Comitato di gestione strategica dell’ILL per un periodo di due anni. Di norma chi non partecipa per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio scientifico perde lo statuto di membro.
3.3 Previo accordo con il Direttore dell’ILL, il Partner svizzero può nominare
tre scienziati quali membri dei sottocomitati del Consiglio scientifico responsabili della revisione paritaria delle proposte di esperimenti e della consulenza sullo sviluppo degli strumenti.
3.4 Tutti i membri scientifici dell’ILL nominano congiuntamente:
− un osservatore nel sottocomitato per le questioni amministrative; e − un osservatore alle sessioni aperte delle riunioni degli Associati.
Quarto Spese degli scienziati ospiti Gli scienziati della Svizzera, le cui proposte sono state accolte, sono rimbor- sati per le spese di viaggio, vitto e alloggio sopportate per effettuare i loro esperimenti a Grenoble conformemente alle disposizioni in vigore all’ILL.
Quinto Eleggibilità per posti dell’ILL
5.1 Gli scienziati della Svizzera sono presi in considerazione per le nomine nel
settore scientifico dell’ILL, nel quale rientrano i posti di postdottorato e di dottorato. L’apertura dei bandi di concorso per posti a termine è comunicata al Partner svizzero per consentire ai candidati svizzeri di presentare la loro
Partecipazione della Svizzera alla ricerca scientifica. Acc. con l’ILL RU 2009
candidatura. L’ILL intraprende inoltre attività specifiche in cooperazione con gli istituti di ricerca e le scuole universitarie svizzere per incoraggiare gli scienziati svizzeri a lavorare all’ILL.
5.2 L’ILL accoglie studenti che effettuano un progetto di dottorato sulla diffu-
sione neutronica e concede durante la durata di validità del presente Accordo un aiuto finanziario per un posto di dottorato all’ILL.
5.3 Il programma dottorale dell’ILL consente inoltre agli studenti svizzeri di
candidarsi a un posto di dottorato all’ILL per realizzare un progetto nel cam- po della diffusione neutronica. Gli scienziati delle scuole universitarie e degli istituti di ricerca svizzeri sono autorizzati a presentare proposte di ricerca per ottenere borse di dottorato dell’ILL. Le proposte di ricerca sono valutate e selezionate in base alla qualità scientifica nel quadro di una proce- dura di revisione paritaria.
Sesto Strumenti CRG Il Partner svizzero è autorizzato a utilizzare uno strumento CRG all’ILL conformemente alle disposizioni in vigore all’ILL.
Settimo Gare d’appalto
7.1 Le imprese e le istituzioni svizzere sono considerate nei bandi di concorso
dell’ILL allo stesso modo dei Paesi membri (Associati) dell’ILL.
7.2 La Direzione dell’ILL informa il Partner svizzero sul tipo di equipaggiamen-
to di cui l’ILL avrà probabilmente bisogno nei prossimi anni. Da parte sua, il Partner svizzero aiuta l’ILL a tenere a giorno un elenco dei potenziali forni- tori svizzeri che si presume abbiano le competenze necessarie per operare nell’ambito di progetti dell’ILL.
7.3 La Direzione dell’ILL invita i fornitori svizzeri a partecipare alle gare
d’appalto, se ritengono di disporre delle necessarie competenze tecniche.
Ottavo Scambio d’informazioni Lo scambio di personale e d’informazioni tra le scuole universitarie e/o le istituzioni di ricerca e l’ILL sottostà alle stesse condizioni di quello tra l’ILL e i quattro Associati dell’ILL. Pertanto questo scambio d’informazioni è esteso, ma non in modo limitativo, ai seguenti campi: − bandi di concorsi di posti scientifici permanenti e di durata limitata e di posti per ingegneri e tecnici; e − bandi di concorso di posti per scienziati ospite a lungo o breve termine.
Nono Durata Il presente accordo è valevole dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013. Il Partner svizzero e l’ILL convengono di avviare negoziati per il rinnovo del presente Accordo al più tardi un anno prima della sua scadenza.
Partecipazione della Svizzera alla ricerca scientifica. Acc. con l’ILL RU 2009
Decimo Arbitrato Il Partner svizzero e l’ILL si sforzano di comporre in modo amichevole eventuali controversie. Se questo non è possibile, il Partner svizzero e il Direttore dell’ILL designano un giudice arbitrale che emana una decisione vincolante per entrambe le Parti.
Il presente Accordo è stilato in due esemplari originali in lingua inglese.
Berna, 6 novembre 2008 Grenoble, 13 novembre 2008 Per il Consiglio federale svizzero: Per l’ILL: Mauro Dell’Ambrogio Richard Wagner
Partecipazione della Svizzera alla ricerca scientifica. Acc. con l’ILL RU 2009
Allegato all’Accordo sulla partecipazione scientifica della Svizzera all’ILL (dal 2009 al 2013)
Contributo Come convenuto tra i Partner scientifici e l’ILL, il contributo annuo include un contributo fisso inteso come compensazione per gli investimenti e gli obblighi futuri dei Paesi membri dell’ILL. La base di calcolo della parte variabile del contributo è il preventivo 2008 approvato che prevede una spesa complessiva di 82 391 k€. Il contributo variabile annuo è indicizzato ogni anno all’inflazione nella misura del
2 per cento. Se, conformemente agli «Indicatori economici principali» pubblicati
dall’OCSE, l’indice dei prezzi dell’anno precedente (per tutte le categorie di spesa, esclusi gli alimentari e l’energia) della Francia si discosta da questo 2 per cento, i Partner scientifici possono adeguare il contributo generale versato all’ILL o l’ILL può adeguare di conseguenza i tempi di radiazione accordati dopo un’analisi appro- fondita. Conformemente a quanto disposto negli articoli 1.3 e 2.1, la tabella seguente riporta i contributi annui nominali (ossia comprendenti il contributo fisso e l’indicizzazione all’inflazione) versati dal Partner svizzero all’ILL:
Anno 2009 2010 2011 2012 2013 Totale
M€ 2,988 3,028 3,069 3,110 3,151 15,346
Pagamento I contributi sono richiesti e versati una volta all’anno. Gli importi devono essere accreditati sui conti dell’ILL entro il 1° luglio. Le richieste di pagamento devono essere notificate almeno 60 giorni prima di questa scadenza. Conformemente a quanto disposto all’articolo 2.2 capoverso 2, l’ILL e il Partner svizzero concordano il profilo di pagamento seguente:
Anno 2009 2010 2011 2012 2013 Totale
M€ 2,650 3,088 3,120 3,258 3,230 15,346