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AS 2009 1995

Ordinanza del DFI sulle minestre, le spezie e l'aceto

Ordinanza del DFI sulle minestre, le spezie e l’aceto

Modifica dell’11 maggio 2009

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle minestre, le spezie e l’aceto è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2

2 Il curry o polvere di curry è una mescolanza di curcuma (utilizzato anche per

conferire colore) con altre spezie, come pepe, paprica, zenzero, coriandolo, carda- momo, garofano e cannella. Possono essere aggiunti anche altri ingredienti quali amido, sorte di zuccheri o sale commestibile per migliorare l’aroma e il sapore.

II

Disposizione transitoria della modifica dell’11 maggio 2009 Le derrate alimentari interessate dalle modifiche di cui alla cifra I possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 marzo

2010. Possono essere consegnate ai consumatori sino a esaurimento delle scorte.

III La presente modifica entra in vigore il 25 maggio 2009.

11 maggio 2009 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

1 RS 817.022.103

2008-2696 1995

Minestre, spezie e aceto RU 2009

1996