AS 2009 1995
Ordinanza del DFI sulle minestre, le spezie e l'aceto
Ordinanza del DFI sulle minestre, le spezie e l’aceto
Modifica dell’11 maggio 2009
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle minestre, le spezie e l’aceto è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 2
2 Il curry o polvere di curry è una mescolanza di curcuma (utilizzato anche per
conferire colore) con altre spezie, come pepe, paprica, zenzero, coriandolo, carda- momo, garofano e cannella. Possono essere aggiunti anche altri ingredienti quali amido, sorte di zuccheri o sale commestibile per migliorare l’aroma e il sapore.
II
Disposizione transitoria della modifica dell’11 maggio 2009 Le derrate alimentari interessate dalle modifiche di cui alla cifra I possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 marzo
2010. Possono essere consegnate ai consumatori sino a esaurimento delle scorte.
III La presente modifica entra in vigore il 25 maggio 2009.
11 maggio 2009 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
1 RS 817.022.103
2008-2696 1995
Minestre, spezie e aceto RU 2009
1996