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AS 2009 2017

Ordinanza del DFI sulla frutta, la verdura, le confetture e i prodotti simili alle confetture

Ordinanza del DFI sulla frutta, la verdura, le confetture e i prodotti simili alle confetture

Modifica dell’11 maggio 2009

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulla frutta, la verdura, le confetture e i prodotti simili alle confetture è modificata come segue:

Art. 22 cpv. 2 lett. b 2 Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari devono figurare: b. l’indicazione «tenore totale di zucchero: … g per 100 g», se questo dato non è già presente in una caratterizzazione del valore nutritivo; il numero indi- cato rappresenta il valore rifrattometrico del prodotto finito, misurato a

20 °C; nella determinazione rifrattometrica è ammessa una differenza di

±3 per cento in massa;

II La presente modifica entra in vigore il 25 maggio 2009.

11 maggio 2009 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin