Lexipedia

AS 2009 2019

Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale

Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale

Modifica dell’11 maggio 2009

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari di origine animale è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 4 e 5 primo periodo 4 Invece di una denominazione specifica ai sensi del capoverso 1, le seguenti deno- minazioni possono essere impiegate come denominazioni specifiche soltanto per i seguenti prodotti a base di carne e preparati di carne: sanguinaccio (sanguinaccio alla panna), carne secca dei Grigioni, cervelat, fleischkäse (del contadino o delicato), salsiccia di vitello da arrostire, landjäger, salsiccia di fegato, salsiccia di Lione, mortadella, pancetta piana, prosciutto crudo, salame (Milano, Nostrano, Varzi), prosciutto (cotto contadino, cotto di coscia, cotto di spalla, cotto sottovuoto), schü- blig, salsiccia di maiale da arrostire, carne secca del Ticino, carne secca del Vallese, salsicce di Vienna. 5 Non è necessario indicare le specie animali per i prodotti a base di carne e i prepa- rati di carne che sono costituiti esclusivamente da carne di animali delle specie bovina o suina e quando viene impiegata una denominazione abituale secondo il capoverso 4. …

Art. 14 1 Sugli involucri e sugli imballaggi di gelatina devono figurare l’indicazione «gela- tina commestibile» e la data minima di conservabilità.

2 Il collagene destinato al consumo deve essere munito della dicitura «collagene

idoneo al consumo umano» come pure della data di fabbricazione.

Art. 18 cpv. 4 4 I prodotti della pesca trasformati sono prodotti della pesca freschi, preparati o trasformati che sono stati ulteriormente trasformati.

1 RS 817.022.108

2009-0502 2019

Derrate alimentari di origine animale RU 2009

Art. 20 cpv. 3 primo periodo 3 I prodotti della pesca freschi, preparati, surgelati o trasformati appartenenti alla famiglia delle Gempylidae, in particolare Ruvettus pretiosus e Lepidocybium flavo- brunneum, possono essere immessi sul mercato soltanto sotto forma di prodotti confezionati o imballati. …

Art. 21 cpv. 3, frase introduttiva 3 I prodotti della pesca non trasformati appartenenti alle seguenti categorie di specie sono considerati impropri al consumo da parte dell’essere umano, qualora dal con- trollo organolettico emergano dubbi circa la loro freschezza e i controlli chimici dimostrino che i valori limite di azoto basico volatile totale (ABVT) sono superati:

Art. 71 cpv. 2 2 Le uova incrinate possono tuttavia essere utilizzate per la fabbricazione di uova liquide od ovoprodotti purché lo stabilimento di produzione o il centro di imballag- gio le consegni direttamente a uno stabilimento autorizzato alla fabbricazione di uova liquide o a uno stabilimento di trasformazione e colà siano rotte al più presto.

II

Disposizione transitoria della modifica dell’11 maggio 2009 Le derrate alimentari non conformi alle disposizioni secondo la modifica dell’11 maggio 2009 della presente ordinanza, possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 30 aprile 2010. Possono essere consegnate ai consumatori sino a esaurimento delle scorte.

III La presente modifica entra in vigore il 25 maggio 2009.

11 maggio 2009 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

2020