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AS 2009 217

Decisione n. 1/2008 del Comitato istituito nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità riguardante l'inserimento nell'allegato 1 di un nuovo capitolo 16 sui prodotti da costruzione

Testo originale

Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità Decisione n. 1/2008 riguardante l’inserimento nell’allegato 1 di un nuovo capitolo 16 sui prodotti da costruzione

Approvata il 12 marzo 2008 Entrata in vigore per la Svizzera il 12 marzo 2008

Il comitato, visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica relativo al reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (d’ora in poi «l’accordo») stipulato il 21 giugno 19991, in particolare l’articolo 10, paragrafo 5, considerando che in virtù dell’articolo 10, paragrafo 5, il Comitato può modificare gli allegati dell’accordo, decide:

1. L’allegato 1 dell’accordo relativo ai settori di prodotti è modificato al fine di inserire un nuovo capitolo 16 sui prodotti da costruzione, conformemente alle dispo- sizioni dell’allegato A della presente decisione. 2. La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del Comitato autorizzati ad agire per conto delle parti ai fini della modifica dell’accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l’ultima firma.

Firmata a Berna, il 12 marzo 2008 Firmata a Bruxelles, il 26 febbraio 2008

Per la Per la Confederazione svizzera: Comunità europea: Heinz Hertig Fernando Perreau de Pinnick

Allegato A

Nell’allegato 1 relativo ai settori di prodotti, è inserito il seguente capitolo 16 sui prodotti da costruzione:

Capitolo 16 Prodotti da costruzione Sezione I Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2 Comunità 1) Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, europea relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concer- nenti i prodotti da costruzione (GU L 40 dell’11.02.1989, pag. 12) Misure d’applicazione: 2) Decisione 94/23/CE della Commissione, del 17 gennaio 1994, relativa alle regole procedurali comuni per i benestare tecnici europei (GU L 17 del 20.01.1994, pag. 34) 2bis) Decisione 94/611/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che attua l’articolo 20 della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (GU L 241 del 16.09.1994, pag. 25) 2ter) Decisione 95/204/CE della Commissione, del 31 maggio 1995, recante disposizioni applicative dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (GU L 129 del 14.06.1995, pag. 23) 3) Decisione 95/467/CE della Commissione, del 24 ottobre 1995, recante applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (GU L 268 del 10.11.1995, pag. 29) 4) Decisione 96/577/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai sistemi fissi antincendio (GU L 254 dell’8.10.1996, pag. 44)

Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. RU 2009

5) Decisione 96/578/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai prodotti igienico-sanitari (GU L 254 dell’8.10.1996, pag. 49) 6) Decisione 96/579/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo alle attrezzature fisse per la circolazione stradale (GU L 254 dell’8.10.1996, pag. 52) 7) Decisione 96/580/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai sistemi di tamponamento (GU L 254 dell’8.10.1996, pag. 56) 8) Decisione 96/581/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai geotessili (GU L 254 dell’08.10.1996, pag. 59) 9) Decisione 96/582/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai sistemi di vetrazioni strutturali incollate e ancoraggi di metallo da utilizzare nel calcestruzzo (GU L 254 dell’8.10.1996, pag. 62) 10) Decisione 96/603/CE della Commissione, del 4 ottobre 1996, recante l’elenco dei prodotti delle classi A «nessun contributo all’incendio» di cui alla decisione 94/611/CE che attua l’articolo 20 della direttiva 89/106/CE del Consiglio sui prodotti da costruzione (GU L 267 del 19.10.1996, pag. 23) 11) Decisione 97/161/CE della Commissione, del 17 febbraio 1997, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo agli ancoraggi metallici per il fissaggio di sistemi leggeri nel calcestruzzo (GU L 62 del 4.03.1997, pag. 41)

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12) Decisione 97/176/CE della Commissione, del 17 febbraio 1997, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai prodotti di legno per impiego strutturale e componenti ausiliari (GU L 73 del 14.03.1997, pag. 19) 13) Decisione 97/177/CE della Commissione, del 17 febbraio 1997, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo agli ancoraggi a iniezione metallica per l’utilizzo in muratura (GU L 73 del 14.03.1997, pag. 24) 14) Decisione 97/462/CE della Commissione, del 27 giugno 1997, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai pannelli a base di legno (GU L 198 del 25.07.1997, pag. 27) 15) Decisione 97/463/CE della Commissione, del 27 giugno 1997, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli ancoraggi di plastica da utilizzare nel calcestruzzo e in muratura (GU L 198 del 25.07.1997, pag. 31) 16) Decisione 97/464/CE della Commissione, del 27 giugno 1997, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai prodotti per il trattamento delle acque reflue (GU L 198 del 25.07.1997, pag. 33) 17) Decisione 97/555/CE della Commissione, del 14 luglio 1997, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda cementi, calci da costruzione e altri leganti idraulici (GU L 229 del 20.08.1997, pag. 9) 18) Decisione 97/556/CE della Commissione, del 14 luglio 1997, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai sistemi/kit complessi per l’isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati «a cappotto») (ETICS) (GU L 229 del 20.08.1997, pag. 14)

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19) Decisione 97/571/CE della Commissione, del 22 luglio 1997, relativa allo schema generale di benestare tecnico europeo per i prodotti da costruzione (GU L 236 del 27.08.1997, pag. 7) 20) Decisione 97/597/CE della Commissione, del 14 luglio 1997, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai prodotti di acciaio per cemento armato e precompresso (GU L 240 del 2.09.1997, pag. 4) 21) Decisione 97/638/CE della Commissione, del 19 settembre 1997, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai dispositivi di fissaggio per prodotti di legno per impiego strutturale (GU L 268 dell’1.10.1997, pag. 36) 22) Decisione 97/740/CE della Commissione, del 14 ottobre 1997, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo alle murature e ai prodotti correlati (GU L 299 del 4.11.1997, pag. 42) 23) Decisione 97/808/CE della Commissione del 20 novembre 1997, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i rivestimenti per pavimentazioni (GU L 331 del 3.12.1997, pag. 18) 24) Decisione 98/143/CE della Commissione, del 3 febbraio 1998, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai sistemi di membrane flessibili per l’impermeabilizzazione dei tetti a fissaggio metallico (GU L 42 del 14.02.1998, pag. 58) 25) Decisione 98/213/CE della Commissione, del 9 marzo 1998, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai kit di tramezzi interni (GU L 80 del 18.03.1998, pag. 41)

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26) Decisione 98/214/CE della Commissione, del 9 marzo 1998, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai prodotti metallici per impiego strutturale e loro accessori (GU L 80 del 18.03.1998, pag. 46) 27) Decisione 98/279/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai sistemi/kit permanenti di casseforme non portanti costituiti da blocchi forati e pannelli di materiale isolante e, talvolta, cemento (GU L 127 del 29.04.1998, pag. 26) 28) Decisione 98/436/CE della Commissione, del 22 giugno 1998, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo a rivestimenti per tetti, lucernari, abbaini e prodotti accessori [notificata con il numero C(1998) 1598] (GU L 194 del 10.07.1998, pag. 30) 29) Decisione 98/437/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo alle pareti interne ed esterne e finiture dei soffitti (GU L 194 del 10.07.1998, pag. 39) 30) Decisione 98/456/CE della Commissione, del 3 luglio 1998, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai kit per il post-tensionamento di strutture precompresse (GU L 201 del 17.07.1998, pag. 112) 31) Decisione 98/457/CE della Commissione, del 3 luglio 1998, relativa alla prova «Incendio di singoli oggetti in un locale» (SBI) di cui alla decisione 94/611/CE che attua l’articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (GU L 201 del 17.07.1998, pag. 114) 32) Decisione 98/598/CE della Commissione, del 9 ottobre 1998, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo agli aggregati (GU L 287 del 24.10.1998, pag. 25)

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33) Decisione 98/599/CE della Commissione, del 12 ottobre 1998, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai kit di impermeabilizzazione per tetti applicati allo stato liquido (GU L 287 del 24.10.1998, pag. 30) 34) Decisione 98/600/CE della Commissione, del 12 ottobre 1998, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai kit di tetti traslucidi autoportanti, eccetto i kit a base di vetro (GU L 287 del 24.10.1998, pag. 35) 35) Decisione 98/601/CE della Commissione, del 13 ottobre 1998, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai prodotti per la costruzione di strade (GU L 287 del 24.10.1998, pag. 41) 36) Decisione 1999/89/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio£ riguardo ai kit di montaggio di scale prefabbricate (GU L 29 del 3.02.1999, pag. 34) 37) Decisione 1999/90/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai rivestimenti [notificata con il numero C(1999) 114] (GU L 29 del 3.02.1999, pag. 38) 38) Decisione 1999/91/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai prodotti per l’isolamento termico (GU L 29 del 3.02.1999, pag. 44) 39) Decisione 1999/92/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo alle travi e colonne leggere composte a base di legno [notificata con il numero C(1999) 116] (GU L 29 del 3.02.1999, pag. 49)

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40) Decisione 1999/93/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo a porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori (GU L 29 del 3.02.1999, pag. 51) 41) Decisione 1999/94/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai calcestruzzi prefabbricati normali, leggeri o porosi (GU L 29 del 3.02.1999, pag. 55)

41 bis) Decisione 1999/453/CE della Commissione, del 18 giugno

1999, che modifica le decisioni 96/579/CE e 97/808/CE (relative alle procedure per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda rispettivamente le attrezzature fisse e i rivestimenti per pavimentazioni) (GU L 178 del 14.07.1999, pag. 50) 42) Decisione 1999/454/CE della Commissione, del 22 giugno 1999, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20 paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti intesi a impedire la propagazione del fuoco e i prodotti di protezione dal fuoco (GU L 178 del 14.07.1999, pag. 52) 43) Decisione 1999/455/CE della Commissione, del 22 giugno 1999, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai kit per prefabbricati costituiti da strutture e travi di legno (GU L 178 del 14.07.1999, pag. 56) 44) Decisione 1999/469/CE della Commissione, del 25 giugno 1999, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai prodotti relativi a calcestruzzo, malta, boiacca (GU L 184 del 17.07.1999, pag. 27) 45) Decisione 1999/470/CE della Commissione, del 29 giugno 1999, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo agli adesivi per la costruzione (GU L 184 del 17.07.1999, pag. 32)

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46) Decisione 1999/471/CE della Commissione, del 29 giugno 1999, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo agli apparecchi di riscaldamento per ambienti (GU L 184 del 17.07.1999, pag. 37) 47) Decisione 1999/472/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo a tubazioni, serbatoi e relativi accessori non a contatto con acqua destinata al consumo umano (GU L 184 del 17.07.1999, pag. 42) 48) Decisione 2000/147/CE della Commissione, dell’8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all’azione dell’incendio dei prodotti da costruzione (Corrigendum nel

2001 nelle versioni EN, FR, IT, PT e DK) (GU L 50 del

23.02.2000, pag. 14) 49) Decisione 2000/245/CE della Commissione, del 2 febbraio 2000, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai prodotti di vetro piatto, vetro profilato e vetro in blocchi (GU L 77 del 28.03.2000, pag. 13) 50) Decisione 2000/273/CE della Commissione, del 27 marzo 2000, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda sette prodotti per il benestare tecnico europeo senza orientamenti (GU L 86 del 7.04.2000, pag. 15) 51) Decisione 2000/367/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza all’azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costru- zione e dei loro elementi (GU L 133 del 6.06.2000, pag. 26) 52) Decisione 2000/447/CE della Commissione, del 13 giugno 2000, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato e ai pannelli leggeri autoportanti a struttura mista (GU L 180 del 19.07.2000, pag. 40)

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53) Decisione 2000/553/CE della Commissione, del 6 settembre 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo alla resistenza esterna all’azione del fuoco dei rivestimenti per tetti (GU L 235 del 19.09.2000, pag. 19) 53bis) Decisione 2000/605/CE della Commissione, del 26 settem- bre 2000, che modifica la decisione 96/603/CE recante l’elenco di prodotti delle classi A «nessun contributo all’incendio» di cui alla decisione 94/611/CE che attua l’articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (GU L 258 del 12.10.2000, pag. 36) 54) Decisione 2000/606/CE della Commissione, del 26 settembre 2000, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda sei prodotti per il benestare tecnico europeo senza orientamenti (GU L 258 del 12.10.2000, pag. 38) 55) Decisione 2001/19/CE della Commissione, del 20 dicembre 2000, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo a giunti di dilatazione per ponti stradali (GU L 5 del 10.01.2001, pag. 6) 56) Decisione 2001/308/CE della Commissione, del 31 gennaio 2001, relativa alla procedura per l’attestazione della conformità dei prodotti da costruzione denominati «vetures» a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 107 del 18.04.2001, pag. 25) 56bis) Decisione 2001/596/CE della Commissione, dell’8 gennaio 2001, che modifica le decisioni 95/467/CE, 96/578/CE, 96/580/CE, 97/176/CE, 97/462/CE, 97/556/CE, 97/740/CE, 97/808/CE, 98/213/CE, 98/214/CE, 98/279/CE, 98/436/CE, 98/437/CE, 98/599/CE, 98/600/CE, 98/601/CE, 1999/89/CE, 1999/90/CE, 1999/91/CE, 1999/454/CE, 1999/469/CE, 1999/470/CE, 1999/471/CE, 1999/472/CE, 2000/245/CE, 2000/273/CE e 2000/447/CE relative alla procedura di attestazione di conformità di determinati prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 209 del 2.08.2001, pag. 33)

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57) Decisione 2001/671/CE della Commissione, del 21 agosto 2001, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti (GU L 235 del 4.09.2001, pag. 20) 58) Decisione 2002/359/CE della Commissione, del 13 maggio 2002, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a contatto con le acque destinate al consumo umano, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 127 del 14.05.2002, pag. 16) 59) Decisione 2002/592/CE della Commissione, del 15 luglio 2002, che modifica le decisioni 95/467/CE, 96/577/CE, 96/578/CE e 98/598/CE relative alla procedura per l’ attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo, rispettivamente, ai prodotti a base di gesso, ai sistemi fissi antincendio, ai prodotti igienico-sanitari e agli aggregati (GU L 192 del 20.07.2002, pag. 57) 60) Decisione 2003/43/CE della Commissione, del 17 gennaio 2003, che determina le classi di reazione all’azione dell’incendio per taluni prodotti da costruzione (GU L 13 del 18.01.2003, pag. 35) 61) Decisione 2003/312/CE della Commissione, del 9 aprile 2003, sulla pubblicazione dei riferimenti alle norme relative ai prodotti per l’isolamento termico, ai geotessili, agli impianti fissi di estinzione degli incendi e ai blocchi di gesso conformemente alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 114 dell’8.05.2003, pag. 50) 62) Decisione 2003/424/CE della Commissione, del 6 giugno 2003, che modifica la decisione 96/603/CE recante l’elenco di prodotti delle classi A «nessun contributo all’incendio» di cui alla decisione 94/611/CE che attua l’articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (GU L 144 del 12.06.2003, pag. 9) 63) Decisione 2003/593/CE della Commissione, del 7 agosto 2003, che modifica la decisione 2003/43/CE che determina le classi di reazione all’azione dell’incendio per taluni prodotti da costruzione (GU L 201 dell’8.08.2003, pag. 25)

Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. RU 2009

64) Decisione 2003/629/CE della Commissione, del 27 agosto 2003, che modifica la decisione 2000/367/CE sulla classificazione della resistenza all’azione del fuoco dei prodotti da costruzione per quanto riguarda l’inclusone dei prodotti di controllo del fumo e del calore (GU L 218 del 30.08.2003, pag. 51) 65) Decisione 2003/632/CE della Commissione, del 26 agosto 2003, che modifica la decisione 2000/147/CE che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all’azione dell’incendio dei prodotti da costruzione (GU L 220 del 3.09.2003, pag. 5) 66) Decisione 2003/639/CE della Commissione, del 4 settembre 2003, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i perni per giunti strutturali (GU L 226 del 10.09.2003, pag. 18) 67) Decisione 2003/640/CE della Commissione, del 4 settembre 2003, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i kit di rivestimento delle pareti esterne (GU L 226 del 10.09.2003, pag. 21) 68) Decisione 2003/655/CE della Commissione, del 12 settembre 2003, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i kit di rivestimento impermeabili per pavimenti e pareti di ambienti umidi (GU L 231 del 17.09.2003, pag. 12) 69) Decisione 2003/656/CE della Commissione, del 12 settembre 2003, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda sette prodotti per il benestare tecnico europeo senza orientamenti (GU L 231 del 17.09.2003, pag. 15) 70) Decisione 2003/722/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i kit d’impermeabilizzazione dell’impalcato da applicare allo stato liquido (GU L 260 dell’11.10.2003, pag. 32)

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71) Decisione 2003/728/CE della Commissione, del 3 ottobre 2003, relativa alla procedura per stabilire la conformità dei prodotti da costruzione di cui all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda strutture metalliche prefabbricate, strutture di cemento prefabbricate, edifici prefabbricati, celle frigorifere prefabbricate e strutture di protezione dalla caduta di massi (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 34) 72) Decisione 2004/663/CE della Commissione del 20 settembre

2004 che modifica la decisione 97/464/CE della

Commissione relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai prodotti per il trattamento delle acque reflue (GU L 302 del 29.09.2004, pag. 6) 73) Decisione 2005/403/CE della Commissione del 25 maggio

2005 che determina le classi di resistenza agli incendi esterni

dei tetti e delle coperture di tetti per taluni prodotti da costruzione a norma della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 135 del 28.05.2005, pag. 37) 74) Decisione 2005/484/CE della Commissione del 4 luglio

2005 relativa alla procedura per l’attestazione di conformità

dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di edifici frigoriferi e i sistemi d’involucro per edifici frigoriferi (GU L 173 del 6.07.2005, pag. 15) 75) Decisione 2005/610/CE della Commissione del 9 agosto

2005 che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni

prodotti da costruzione (GU L 208 dell’11.08.2005, pag. 21) 76) Decisione 2005/823/CE della Commissione del 22 novembre

2005 che modifica la decisione 2001/671/CE che attua la

direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 53) 77) Decisione 2006/190/CE della Commissione, del 1° marzo 2006, che modifica la decisione 97/808/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CE del Consiglio, per quanto riguarda i rivestimenti per pavimentazioni (GU L 66 dell’8.03.2006, pag. 47)

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78) Decisione 2006/213/CE della Commissione, del 6 marzo 2006, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione per quanto concerne le pavimentazioni in legno e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio (GU L 79 del 16.03.2006, pag. 27) 79) Decisione 2006/600/CE della Commissione, del 4 settembre 2006, che definisce la classificazione della resistenza all’azione esterna del fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente ai pannelli sandwich a doppio rivestimento metallico destinati alle coperture dei tetti (GU L 244 del 7.09.2006, pag. 24) 80) Decisione 2006/673/CE della Commissione, del 5 ottobre 2006, che modifica la decisione 2004/43/CE che determina le classi di reazione all’azione dell’incendio per taluni prodotti da costruzione, per quanto riguarda i pannelli di cartongesso (GU L 276 del 7.10.2006, pag. 77) 81) Decisione 2006/751/CE della Commissione, del 27 ottobre 2006, che modifica la decisione 2000/147/CE che attua la direttiva 89/106/CE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all’azione dell’incendio dei prodotti da costruzione (GU L 305 del 4.11.2006, pag. 8) 82) Decisione 2006/893/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, relativa alla cancellazione del riferimento alla norma EN 10080:2005 «Acciaio per cemento armato – Acciaio saldabile – Generalità» conformemente alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 343 dell’ 8.12.2006, pag. 102) 83) Decisione 2007/348/CE della Commissione del 15 maggio

2007 che modifica la decisione 2003/43/CE che determina le

classi di reazione all’azione dell’incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai pannelli a base di legno (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 21) Svizzera 100) Legge federale dell’8 ottobre 1999 sui prodotti da costruzione (RU 2000 3104) 101) Ordinanza del 27 novembre 2000 sui prodotti da costruzione (RU 2001 100) 102) Concordato intercantonale del 23 ottobre 1998 sull’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (RU 2003 270)

Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. RU 2009

Sezione II Organismi di valutazione della conformità 1. Il comitato istituito dall’articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna, secondo la procedura di cui all’articolo 11 del presente accordo, un elenco degli organismi di valutazione della conformità. 2. Gli organismi di valutazione della conformità possono essere classificati in tre categorie differenti di organismi che intervengono nel settore dell’attestazione di conformità: gli organismi di certificazione, gli organismi d’ispezione e i laboratori di prove. Le definizioni dell’allegato III, sezione 3, della direttiva 89/106/CEE sono applicabili ai fini del presente accordo.

Sezione III Autorità di designazione Il comitato istituito dall’articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna un elenco delle autorità di designazione e delle autorità competenti notificate dalle parti.

Sezione IV Regole particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità di designazione rispettano i principi generali contenuti nell’allegato 2 del presente accordo, nonché i criteri di valutazione definiti nell’allegato IV della direttiva 89/106/CEE.

Sezione V Disposizioni aggiuntive

1. Norme armonizzate europee per i prodotti da costruzione

Ai fini del presente accordo, la Svizzera pubblicherà il riferimento delle norme armonizzate europee concernenti i prodotti da costruzione dopo la loro pubblica- zione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 7 della direttiva 89/106/CEE. Al fine di precisare l’equivalenza dei sistemi svizzeri di attestazione della confor- mità, la Svizzera aggiungerà a ciascuna norma armonizzata una tabella di conver- sione. Ciò consentirà di garantire la comparabilità dei sistemi svizzero ed europeo di attestazione della conformità descrivendo le procedure da seguire per valutare la conformità.

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2. Documenti interpretativi e documenti di orientamento

Sono inoltre applicabili ai fini del presente accordo i sei documenti interpretativi di cui all’articolo 3 della direttiva 89/106/CEE e nella comunicazione 94/C62/01 della Commissione (GU C 62 del 28.2.1994, pag. 1) e i documenti di orientamento stabi- liti conformemente all’articolo 20 della direttiva 89/106/CEE.

3. Benestare tecnici europei

(a) La Svizzera ha il diritto di designare organismi nazionali per il rilascio di benestare tecnici europei. Essa garantisce che gli organismi designati diven- gono membri dell’Organizzazione europea per i benestare tecnici (EOTA, European Organisation for Technical Approvals) e partecipano ai suoi lavo- ri, in particolare al fine di redigere orientamenti di benestare tecnici europei secondo le disposizioni dell’articolo 11 della direttiva 89/106/CEE e per il rilascio di benestare tecnici europei. La Svizzera notifica al comitato istituito dall’articolo 10 del presente accor- do i nomi e gli indirizzi di tali organismi. Sono applicabili ai fini del presente accordo anche le decisioni dell’EOTA. I benestare tecnici europei sono rilasciati dagli organismi competenti dell’EOTA e sono riconosciuti dalle due parti ai fini del presente accordo. (b) S’intende per «organismo competente per il benestare» un organismo di diritto privato o pubblico abilitato a rilasciare benestare tecnici europei. Gli organismi competenti per il benestare sono designati dalle parti confor- memente alle loro rispettive procedure. Il comitato istituito dall’articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggior- na un elenco degli organismi competenti per il benestare. A tal fine, la pro- cedura di notifica di cui all’articolo 11 del presente accordo, così come descritta alla sezione II, paragrafo 1, è anche applicabile per analogia agli organismi competenti per il benestare. Le parti riconoscono che gli organismi citati in questa lista ai fini dell’applicazione del presente accordo riempiono le condizioni previste per procedere al rilascio di benestare tecnici europei.

4. Scambi d’informazioni

Conformemente all’articolo 9 del presente accordo, le parti scambiano le informa- zioni necessarie alla corretta applicazione del presente capitolo.

5. Documentazione tecnica

Per quanto riguarda la documentazione tecnica necessaria alle autorità nazionali a fini d’ispezione, è sufficiente che i fabbricanti, i loro mandatari o le persone respon- sabili dell’immissione sul mercato tengano a disposizione tale documentazione sul territorio di una delle due parti per almeno dieci anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del prodotto.

Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. RU 2009

Le parti s’impegnano a trasmettere tutti i documenti tecnici pertinenti su richiesta delle autorità dell’altra parte. 6. Persona responsabile per l’immissione sul mercato e l’etichettatura dei prodotti Il fabbricante non è tenuto a designare un mandatario o una persona responsabile per l’immissione sul mercato stabiliti sul territorio dell’altra parte, né a indicare il nome e l’indirizzo di un mandatario, di una persona responsabile o di un importatore sull’etichetta, sull’imballaggio esterno o sulle istruzioni per l’uso.

Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. RU 2009

Decisione n. 1/2008 del Comitato istituito nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità riguardante l'inserimento nell'allegato 1 di un nuovo capitolo 16 sui prodotti da costruzione | Lexipedia | Lexipedia