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AS 2009 235

Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie

Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2)

Modifica del 12 dicembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 2 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:

Art. 22 cpv. 1 e 5

1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni per-

sona dipendente dall’aiuto sociale. L’indennità globale media per tutta la Svizzera ammonta a 51,04 franchi (stato dell’indice: 31 ott. 2004). 5 La quota parte per le spese di locazione è di 8,22 franchi, quella per le spese di aiuto sociale e di assistenza è di 33,97 franchi. Si basano sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 110,6 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2004). L’UFM adegua queste quote parte della somma forfettaria globale a tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.

Art. 23a Contributo di base alle spese di assistenza La Confederazione versa a tutti i Cantoni un contributo di base di 80 194 franchi per trimestre, destinato al mantenimento di una struttura assistenziale minima. Tale contributo si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 110,6 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2004). L’UFM lo adegua a tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.

II

Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 2008 Le somme forfettarie previste agli articoli 22 e 23a sono adeguate retroattivamente al rincaro (stato: 31 ott. 2007) a partire dal 1° luglio 2008.

1 RS 142.312

2008-2772 235

Ordinanza 2 sull’asilo RU 2009

III La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° luglio 2008.

12 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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