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AS 2009 2391

Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)

Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)

Modifica dell’11 maggio 2009

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’ordinanza del 23 novembre 20051 sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3 3 I perni destinati alla prima perforazione e altri perni introdotti nei lobi perforati degli orecchi o in altre parti del corpo perforate non devono cedere più di 0,2 µg di nichelio per cm2 e settimana. Questa regola si applica parimenti ai dispositivi di chiusura.

II La presente modifica entra in vigore il 25 maggio 2009.

11 maggio 2009 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

1 RS 817.023.41

2009-0500 2391

Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano RU 2009

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