AS 2009 2393
Ordinanza del DFI sui requisiti igienici
Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI)
Modifica dell’11 maggio 2009
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sui requisiti igienici è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2
2 Sono fatti salvi i requisiti specifici:
a. dell’ordinanza del DFI dell’11 maggio 20092 concernente la trasformazione igienica del latte nelle aziende di estivazione; b. dell’ordinanza del 23 novembre 20053 sulla produzione primaria.
Art. 41 cpv. 3 3 Per la pulizia esterna dei prodotti freschi della pesca interi, al posto dell’acqua potabile può essere utilizzata acqua pulita. Le fasi di lavorazione quali la decapita- zione e l’eviscerazione devono essere effettuate in condizioni igieniche ineccepibili. Immediatamente dopo tali operazioni, i prodotti devono essere lavati accuratamente con acqua pulita.
Art. 43 lett. a, secondo periodo Abrogato
Art. 48 cpv. 3, frase introduttiva e lett. b 3 Le aziende che fabbricano prodotti di latte devono mettere in atto procedimenti tesi a garantire che immediatamente prima del trattamento termico siano osservati i seguenti valori di tolleranza: b. latte trattato termicamente impiegato per la fabbricazione di prodotti di latte: tenore di germi inferiore a 100 000 per ml a 30 °C;
2009-0497 2393
Ordinanza del DFI sui requisiti igienici RU 2009
Art. 51 cpv. 2 2 Il latte pastorizzato e i prodotti di latte pastorizzati in forma liquida possono essere consegnati aperti ai consumatori, se il dispositivo di mescita (recipiente, rubinetto ecc, ) garantisce un prelievo privo di contaminazioni. Il punto di consegna è tenuto a informare i consumatori sulla conservabilità del latte e dei prodotti di latte e sulle relative condizioni.
II La presente modifica entra in vigore il 25 maggio 2009.
11 maggio 2009 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
2394