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AS 2009 2405

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia

del 13 maggio 2009

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb) in esecuzione delle risoluzioni 733 (1992), 1356 (2001), 1425 (2002),

1744 (2007), 1772 (2007), 1844 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) e 1863 (2009)2

del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina:

Sezione 1: Misure coercitive

Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine 1 Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione della Somalia di materiale d’armamento di ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equi- paggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio. 2 È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi il finanziamento, i servizi di mediazione e la formazione tecnica, in relazione con la fornitura, la vendita, il transito, la fabbricazione, la manutenzione e l’impiego di beni di cui al capoverso 1, nonché con attività militari in Somalia. 3 I divieti dei capoversi 1 e 2 si applicano anche alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni menzionate nell’allegato.

4 Sono esclusi dai divieti elencati nei capoversi 1 e 2:

a. l’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettili e i caschi, per l’uso individuale del personale delle Nazioni Unite e della Svizzera, dei rappresentanti dei mass media e del personale umanitario. b. beni e servizi destinati esclusivamente a sostenere la missione dell’Unione Africana in Somalia (AMISOM) o a essere utilizzati esclusivamente da quest’ultima, conformemente al paragrafo 9 della risoluzione 1772 (2007);

RS 946.231.169.4 1 RS 946.231 2 S/RES/733 (1992), 1356 (2001), 1425 (2002), 1744 (2007), 1772 (2007), 1844 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) e 1863 (2009); consultabile al seguente indirizzo Internet dell’ONU: www.un.org/documents/scres.htm.

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Provvedimenti nei confronti della Somalia RU 2009

c. beni e servizi destinati esclusivamente a Stati e organizzazioni regionali per la lotta alla pirateria e alla rapina a mano armata in mare, conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 1846 (2008) e al paragrafo 6 della risoluzione 1851 (2008). 5 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e in conformità alle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU, autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per: a. equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a scopi umani- tari o di protezione; b. beni e assistenza tecnica messi a disposizione da Stati e destinati esclusiva- mente a contribuire allo sviluppo di istituzioni nel settore della sicurezza, conformemente al processo politico menzionato nei paragrafi 1–5 della riso- luzione 1772 (2007); c. assistenza tecnica messa a disposizione da Stati e organizzazioni interessate, tra cui l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), per migliorare la sicurezza delle coste e della navigazione marittima al largo della Somalia e degli Stati confinanti, conformemente al paragrafo 5 della risoluzione 1846 (2008). 6 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19964 sul materiale bellico.

Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato sono bloccati. 2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione in altro modo, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

3 D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle

finanze, nonché previa notificazione al competente Comitato del Consiglio di sicu- rezza dell’ONU o conformemente alle decisioni di questo Comitato, la SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patri- moniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate.

Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti mone- tari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricono- scimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbliga- zioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi,

3 RS 946.202 4 RS 514.51

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dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolariz- zazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro stru- mento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari; c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento del loro impiego per acqui- sire averi, merci o servizi, ivi comprese la vendita, la locazione o la costitu- zione in pegno di tali risorse.

Art. 4 Divieto di entrata e di transito 1 L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato.

2 L’Ufficio federale della migrazione (UFM) può concedere deroghe in conformità

alle decisioni del competente comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5 Controllo ed esecuzione 1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2.

2 L’UFM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’arti- colo 4.

3 Ilcontrollo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle

dogane. 4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti neces- sari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondia- rio di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie

1 Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure

sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1, li dichiarano senza indu- gio alla SECO.

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2 Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 7 Disposizioni penali 1 Chiunque viola gli articoli 1, 2 o 4 della presente ordinanza è punito conforme- mente all’articolo 9 LEmb.

2 Chiunque viola l’articolo 6 della presente ordinanza è punito conformemente

all’articolo 10 LEmb. 3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri o confische.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 8 La presente ordinanza entra in vigore il 25 maggio 2009.

13 maggio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato (art. 1 cpv. 3, 2 cpv. 1 e 4 cpv. 1)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui agli articoli 1, 2 e 4

Il presente allegato non contiene ancora alcuna iscrizione poiché il competente Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha ancora pubblicato un elenco nominativo.

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