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AS 2009 2435

Ordinanza del DDPS sui campi di dati e i diritti d'accesso dell'ISIS

Ordinanza del DDPS sui campi di dati e i diritti d’accesso dell’ISIS

del 20 maggio 2009

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visti gli articoli 5 capoverso 2 e 7 capoverso 4 dell’ordinanza del 30 novembre 20011 sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza definisce i singoli campi di dati e i diritti d’accesso per i siste- mi e le banche dati giusta l’articolo 4 capoverso 1 lettere a–c, f e g nonché capo- verso 2 lettere a, c–e, i–o dell’ordinanza del 30 novembre 2001 sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato.

Art. 2 Campi di dati I campi di dati sono elencati nell’allegato 1.

Art. 3 Diritti d’accesso I diritti d’accesso sono elencati nell’allegato 2.

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 2 giugno 2009.

20 maggio 2009 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer

RS 120.32 1 RS 120.3

2009-0222 2435

Campi di dati e diritti d’accesso dell’ISIS. O del DDPS RU 2009

Allegati 1 e 22

2 I testi degli allegati 1 e 2 sono pubblicati né nella RU né nella RS. Gli estratti sono ottenibili presso il Servizio di analisi e prevenzione, 3003 Berna.

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