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AS 2009 2437

Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l'omologazione semplificata di medicamenti e l'omologazione di medicamenti con procedura di notifica (OOSM)

Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’omologazione semplificata di medicamenti e l’omologazione di medicamenti con procedura di notifica (OOSM)

Modifica dell’8 maggio 2009

Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio d’Istituto) ordina:

I L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 22 giugno 20061 concernente l’omologazione semplificata di medicamenti e l’omologazione di medi- camenti con procedura di notifica è modificata come segue:

Art. 28 Principio

1 Un medicamento importato secondo l’articolo 14 capoverso 2 LATer può essere

omologato con procedura semplificata. 2 L’Istituto rende noto al richiedente quali Paesi dispongono di un sistema di omolo- gazione equivalente ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 LATer.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2009.

8 maggio 2009 In nome del Consiglio d’Istituto: La presidente, Christine Beerli

1 RS 812.212.23

2009-1000 2437

Omologazione semplificata di medicamenti e omologazione di medicamenti RU 2009 con procedura di notifica

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