AS 2009 2437
Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l'omologazione semplificata di medicamenti e l'omologazione di medicamenti con procedura di notifica (OOSM)
Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’omologazione semplificata di medicamenti e l’omologazione di medicamenti con procedura di notifica (OOSM)
Modifica dell’8 maggio 2009
Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio d’Istituto) ordina:
I L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 22 giugno 20061 concernente l’omologazione semplificata di medicamenti e l’omologazione di medi- camenti con procedura di notifica è modificata come segue:
Art. 28 Principio
1 Un medicamento importato secondo l’articolo 14 capoverso 2 LATer può essere
omologato con procedura semplificata. 2 L’Istituto rende noto al richiedente quali Paesi dispongono di un sistema di omolo- gazione equivalente ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 LATer.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2009.
8 maggio 2009 In nome del Consiglio d’Istituto: La presidente, Christine Beerli
1 RS 812.212.23
2009-1000 2437
Omologazione semplificata di medicamenti e omologazione di medicamenti RU 2009 con procedura di notifica