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AS 2009 2461

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Modifica del 12 maggio 2009

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:

I Gli allegati 1 e 3 dell’ordinanza del 25 ottobre 20062 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

II La presente modifica entra in vigore il 15 maggio 2009.3

12 maggio 2009 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

Allegato 1 (art. 1 cpv. 2)

Beni, compresi tecnologie e software, ai quali si applica il divieto di cui all’articolo 1 capoversi 2 e 3

1. I beni di cui all’allegato 2, parte 1 dell’ordinanza del 25 giugno 19974 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI). 2. I beni di cui all’allegato 2, parte 2 OBDI. Sono esclusi i numeri di controllo all’esportazione recanti i codici 001–099.

3. Materiali nucleari giusta l’articolo 1 dell’ordinanza del 10 dicembre 20045

sull’energia nucleare.

4. Sistemi completi di razzi e aeromobili senza pilota, compresi sottosistemi

completi, che non sono contemplati dall’articolo 1 capoverso 1. 5. Tutti i beni rimanenti che possono essere impiegati in relazione con sistemi di razzi e con aeromobili senza pilota nonché con programmi di produzione di armi di distruzione di massa e quelli contemplati dall’allegato 2, parte 2 OBDI, dall’allegato 3 OBDI o dall’allegato 1 dell’ordinanza del 25 febbraio

19986 concernente il materiale bellico (OMB).

4 L’all. 2 OBDI (RS 946.202.1) è disponibile sul sito Internet della SECO:

www.seco.admin.ch (Temi > Politica economica esterna > Controlli delle esportazioni > Prodotti industriali (Dual-Use) > Legge e elenchi dei beni). 5 RS 732.11 6 RS 514.511

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Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea RU 2009

Allegato 3 (art. 3 cpv. 1)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui all’articolo 3

NOME ALIAS INDIRIZZO GIUSTIFICAZIONE

KOREA MINING CHANGGWANG Central District, Primary arms dealer DEVELOPMENT SINYONG Pyongyang, DPRK. and main exporter of TRADING CORPORATION; goods and equipment CORPORATION EXTERNAL related to ballistic TECHNOLOGY missiles and conven- GENERAL tional weapons. CORPORATION; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; KOMID KOREA KOREA YONBONG Pot’onggang District, Defense conglomerate RYONBONG GENERAL Pyongyang, DPRK; specializing in acquisi- GENERAL CORPORATION; Rakwon-dong, tion for DPRK defense CORPORATION Prima conosciuta col Pothonggang District, industries and support nome di: Pyongyang, DPRK. to that country’s military-related sales. LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION TANCHON Prima conosciuta col Saemul 1-Dong Main DPRK financial COMMERCIAL nome di: Pyongchon District, entity for sales of BANK CHANGGWANG Pyongyang, DPRK. conventional arms, CREDIT BANK; ballistic missiles, and goods related to the Prima conosciuta col assembly and manufac- nome di: ture of such weapons. KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Abbreviazioni: DPRK Democratic People’s Republic of Korea

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Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea RU 2009

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