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AS 2009 2539

Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)

RS 0.232.142.21; RU 2007 6541

Modifica del regolamento di esecuzione Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 21 ottobre 2008 Entrata in vigore il 1° aprile 2009

Traduzione1

Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:

1. Il nuovo testo della regola 17 (3) CBE è il seguente:

(3) La tassa di designazione deve essere pagata entro sei mesi dalla data in cui il Bollettino europeo dei brevetti ha menzionato la pubblicazione del rapporto di ricerca europea per la nuova domanda. È applicabile la disposizione della regola 39, paragrafi 2 e 3.

2. Il nuovo testo della regola 36 (4) CBE è il seguente:

(4) La tassa di designazione deve essere pagata entro sei mesi dalla data in cui il Bollettino europeo dei brevetti ha menzionato la pubblicazione del rapporto di ricerca europea per la domanda divisionale. È applicabile la disposizione della regola 39, paragrafi 2 e 3.

3. Il nuovo testo della regola 38 CBE è il seguente:

(1) La tassa di deposito e la tassa di ricerca devono essere pagate entro il termine di un mese a decorrere dal deposito della domanda di brevetto europeo. (2) Il regolamento sulle tasse può prevedere una tassa suppletiva in aggiunta alla tassa di deposito, qualora la domanda conti oltre 35 pagine. (4) La tassa di cui al paragrafo 2 deve essere pagata entro un mese dal deposito della domanda di brevetto europeo o entro un mese dal deposito del primo gruppo di rivendicazioni o entro un mese dal deposito della copia certificata ai sensi della regola 40 capoverso 3, secondo il termine che scade più tardi.

1 Dai testi originali tedesco e francese (AS/RO 2009 2539).

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4. Il nuovo testo della regola 39 CBE è il seguente:

(1) La tassa di designazione deve essere pagata entro sei mesi dalla data in cui il Bollettino europeo dei brevetti ha menzionato la pubblicazione del rapporto di ricerca europea. (2) Se la tassa di designazione non è pagata entro il termine oppure viene ritirata la designazione di tutti gli Stati contraenti, la domanda di brevetto europeo è conside- rata ritirata. (3) Impregiudicata la regola 37 paragrafo 2 secondo periodo, la tassa di designa- zione non viene rimborsata.

5. Il nuovo testo della regola 49 (3) e (10) CBE è il seguente:

(3) I documenti della domanda devono essere presentati su carta flessibile, forte, bianca, liscia, non lucida e resistente, nel formato A4 (29,7 cm × 21 cm). Fatti salvi il paragrafo 9 e la regola 46 paragrafo 2 lettera h), ogni foglio deve essere utilizzato in modo che i lati corti si trovino in alto e in basso (senso verticale). (10) I valori devono essere espressi nelle unità degli standard internazionali e, se il caso specifico lo giustifica, nel sistema metrico utilizzando le unità del Sistema Internazionale. Inoltre, ogni indicazione che non risponda a tale esigenza dovrà essere espressa nelle unità degli standard internazionali. Si devono utilizzare soltanto termini, formule, segni e simboli tecnici generalmente accettati nel ramo.

6. Il nuovo testo della regola 51 (1) CBE è il seguente:

(1) Il pagamento delle tasse annuali per una domanda di brevetto europeo è esigibi- le, per ogni anno successivo, l’ultimo giorno del mese omonimo di quello del depo- sito della domanda di brevetto europeo. La tassa può essere validamente pagata al più presto tre mesi prima della sua scadenza.

7. Il nuovo testo della regola 57 j) CBE è il seguente:

j) la domanda soddisfa le condizioni previste dalla regola 30.

8. Concerne soltanto il testo inglese.

9. Il nuovo testo della regola 71 (3), (5), (7) e (10) CBE è il seguente:

(3) Prima di prendere la decisione di concedere il brevetto europeo, la divisione di esame notifica al richiedente il testo in cui essa intende concedere il brevetto euro- peo e lo invita, entro un termine di quattro mesi, a pagare le tasse di concessione e di pubblicazione e a presentare una traduzione delle rivendicazioni nelle due lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti diverse da quelle della procedura. Se il richiedente paga tali tasse e presenta la traduzione entro il termine fissato, si ritiene che egli sia d’accordo con il testo previsto per la concessione.

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(5) Se non approva una modifica o una rettifica richiesta conformemente al para- grafo 4, prima di prendere una decisione, la divisione di esame dà la possibilità al richiedente di presentare le sue osservazioni entro un termine da stabilire unitamente alle modifiche ritenute necessarie dalla divisione di esame e, nella misura in cui le rivendicazioni vengano modificate, a una traduzione delle rivendicazioni modificate. Se il richiedente presenta tali modifiche, si ritiene che egli sia d’accordo con il testo modificato per la concessione del brevetto. Se la domanda di brevetto europeo è respinta o ritirata o è considerata ritirata, vengono rimborsate le tasse di concessione e di pubblicazione, così come le tasse di rivendicazione di cui al paragrafo 6. (7) Se la tassa di concessione, la tassa di pubblicazione o le tasse di rivendicazione non sono state pagate in tempo utile o se la traduzione non è stata presentata in tempo utile, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata. (10) La notificazione di cui al paragrafo 3 deve contenere un riferimento al sito Internet dell’Ufficio europeo dei brevetti che informa sulle esigenze in materia di traduzione degli Stati contraenti in virtù delle disposizioni dell’articolo 65 para- grafo 1.

10. Il nuovo testo della regola 71 (8) CBE è il seguente:

(8) Se la tassa di designazione scade dopo la notificazione di cui al paragrafo 3, la menzione della concessione del brevetto europeo viene pubblicata soltanto quando la tassa di designazione è pagata. Il richiedente viene informato di tale situazione.

11. Concerne soltanto il testo inglese.

12. Il nuovo testo della regola 82 (2) CBE è il seguente:

(2) In caso di disaccordo sul testo notificato dalla divisione di opposizione, l’esame dell’opposizione può essere proseguito. Nel caso contrario, la divisione di opposi- zione, trascorso il termine di cui al paragrafo 1, invita il titolare del brevetto europeo a pagare entro il termine di tre mesi la tassa dovuta e a presentare una traduzione delle rivendicazioni modificate nelle due lingue dell’Ufficio europeo dei brevetti diverse da quella della procedura. Tale invito deve contenere un riferimento al sito Internet dell’Ufficio europeo dei brevetti che informa sulle esigenze in materia di traduzione degli Stati contraenti in virtù delle disposizioni dell’articolo 65 para- grafo 1.

13. Il nuovo testo della regola 92 (1) CBE è il seguente:

(1) La richiesta di limitazione o di revoca di un brevetto europeo deve essere pre- sentata per scritto in una delle lingue dell’Ufficio europeo dei brevetti. La richiesta può essere presentata anche in una lingua di uno Stato contraente, sempreché una traduzione in una delle lingue dell’Ufficio europeo dei brevetti venga presentata entro i termini di cui alla regola 6 paragrafo 2. Le disposizioni della parte terza del regolamento d’esecuzione si applicano ai documenti presentati nel corso della pro- cedura di limitazione o di revoca.

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14. Il nuovo testo della regola 95 (3) CBE è il seguente:

(3) Se la richiesta di limitazione deve essere accolta in virtù del paragrafo 2, la divisione di esame informa il richiedente e lo invita a pagare entro un termine di tre mesi la tassa prevista e a presentare una traduzione delle rivendicazioni modificate nelle lingue dell’Ufficio europeo dei brevetti diverse da quella della procedura; sono applicabili le disposizioni della regola 82 paragrafo 3 primo periodo. Se questi atti sono adempiuti entro i termini fissati, la divisione di esame limita il brevetto. L’invito deve contenere un riferimento al sito Internet dell’Ufficio europeo dei brevetti che informa sulle esigenze in materia di traduzione degli Stati contraenti in virtù delle disposizioni dell’articolo 65 paragrafo 1.

15. Il nuovo titolo della regola 153 CBE è il seguente:

Regola 153 – Diritto di non deporre

16. Concerne soltanto il testo francese.

17. Concerne soltanto il testo inglese.

18. Il nuovo testo della regola 159 (1) d) CBE è il seguente:

d) paga la tassa di designazione se è già trascorso il termine di cui alla regola 39 paragrafo 1;

19. Il nuovo testo della regola 160 CBE è il seguente:

(1) Se la traduzione della domanda internazionale non è stata presentata o la richie- sta d’esame non è stata formulata in tempo utile, o se la tassa di deposito o di ricerca o di designazione non è stata pagata in tempo utile, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata. (2) Se l’Ufficio europeo dei brevetti constata che la domanda di brevetto è conside- rata ritirata secondo il paragrafo 1, lo notifica al richiedente. La regola 112 para- grafo 2 è applicabile di conseguenza.

20. Il nuovo testo della regola 163 (2) CBE è il seguente:

(2) Qualora sia rivendicata la priorità di una domanda anteriore e il numero di deposito o la copia della domanda anteriore previsti nella regola 52 paragrafo 1 e nella regola 53 non siano ancora stati presentati allo scadere del termine applicabile fissato nella regola 159 paragrafo 1, l’Ufficio europeo dei brevetti invita il richieden- te a presentare il numero di deposito o la copia entro un termine di due mesi. Sono applicabili le disposizioni della regola 53 paragrafo 2.

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Art. 2 (1) Le disposizioni del regolamento di esecuzione modificate all’articolo 1, numeri da 5 a 8, da 10 a 17 e 20 della presente decisione entrano in vigore il 1° aprile 2009. (2) Le disposizioni del regolamento di esecuzione modificate all’articolo 1, numeri da 1 a 4, 9, 18 e 19 della presente decisione entrano in vigore il 1° aprile 2009 e valgono per le domande di brevetto europeo presentate a decorrere da tale data, nonché per le domande internazionali che entrano nella fase regionale a decorrere da tale data.

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