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AS 2009 2567

Ordinanza sugli yacht marittimi svizzeri

Ordinanza sugli yacht marittimi svizzeri

Modifica del 20 maggio 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 marzo 19711 sugli yacht marittimi svizzeri è modificata come segue:

Introduzione di un titolo abbreviato (Ordinanza sugli yacht)

Ingresso visto l’articolo 35 capoversi 2 e 3 della legge del 23 settembre 19532 sulla navigazione marittima,

Art. 5 cpv. 2–5 Abrogati

Art. 7 cpv. 2 2 Le prescrizioni del diritto sulle telecomunicazioni si applicano all'installazione e all’esercizio degli impianti di telecomunicazione.

Art. 8 cpv. 4 lett. b 4 L’assicurazione deve coprire i diritti all’indennizzo delle persone lese almeno fino a concorrenza delle somme seguenti: b. negli altri casi, cinque milioni di franchi per sinistro, per l’insieme dei danni alle persone e alle cose.

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Yacht marittimi svizzeri RU 2009

Titolo prima dell'art. 12a Attestazione svizzera di bandiera

Art. 12a

1 L’attestazione svizzera di bandiera certifica che un’imbarcazione non idonea a

tenere il mare ha il diritto e l’obbligo di navigare sotto bandiera svizzera. 2 L’Ufficio svizzero della navigazione marittima rilascia su domanda del proprie- tario di un’imbarcazione un'attestazione di bandiera, se: a. il proprietario adempie le prescrizioni della presente ordinanza per quanto concerne la nazionalità; b. l’imbarcazione non adempie le condizioni necessarie per l’immatricolazione nel registro svizzero degli yacht; e c. l’imbarcazione:

1. è immatricolata in un registro in Svizzera secondo le prescrizioni della

legge federale del 3 ottobre 19753 sulla navigazione interna e possiede una licenza valida di navigazione, o

2. si trova in permanenza all’estero e possiede un certificato di sicurezza

idoneo. 3 Le prescrizioni concernenti gli yacht sono applicabili per analogia alle imbarca- zioni con attestazione di bandiera.

Art. 13 cpv. 1 1 Su domanda del proprietario lo yacht è cancellato dal registro svizzero degli yacht. Il proprietario deve chiederne senz’indugio la cancellazione e restituire il certificato di bandiera non appena aliena lo yacht o è privato in modo permanente della facoltà di disporne, oppure in caso d’innavigabilità permanente.

Art. 18, rubrica Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 19 cpv. 2–4 2 L’esame è fatto presso un circolo nautico o una scuola di navigazione marittima riconosciuti in quanto ente esaminatore dall’Ufficio svizzero della navigazione marittima. 3 L’Ufficio svizzero della navigazione marittima disciplina le prove d’esame per i comandanti di yacht nonché il riconoscimento degli enti esaminatori.

3 RS 747.201

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4 Se l’esame è superato l’ente esaminatore rilascia il certificato di capacità. L’ente esaminatore non deve far distinzione, nell’esame, fra i candidati membri e non membri.

Art. 22 e 23 Abrogati

II L’ordinanza del 14 dicembre 20074 sugli emolumenti nella navigazione marittima è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2 2 Qualora non sia definita un’aliquota o sia occasionato un soprappiù eccezionale di lavoro all’autorità, l’emolumento ammonta a 75 franchi per ogni mezz’ora o fra- zione di mezz’ora.

Art. 8a Emolumenti per prestazioni di servizi di cui all’ordinanza del 15 marzo 19715 sugli yacht marittimi Fr.

1. Esame delle condizioni circa l’immatricolazione d’uno yacht 500

2. Immatricolazione d’uno yacht 300

3. Rilascio di un certificato di bandiera di una durata di validità 450

di tre anni o di un suo duplicato

4. Proroga di un certificato di bandiera, per ogni anno 150

5. Esame delle condizioni d’ammissione di un’imbarcazione 300

6. Rilascio di un’attestazione di bandiera di una durata di validità 300

di tre anni o di un suo duplicato

7. Proroga di un’attestazione di bandiera, per ogni anno 100

8. Modifica di un certificato di bandiera o di un’attestazione di 100

bandiera

9. Rilascio di un certificato di cancellazione o di un altro tipo di 100

attestazione

10. Riconoscimento di un ente esaminatore di cui all’articolo 19 3000

capoverso 2

4 RS 747.312.4 5 RS 747.321.7

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Yacht marittimi svizzeri RU 2009

III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2009.

20 maggio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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