AS 2009 2605
Regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo
Traduzione1
Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo2
RS 0.101.2; RU 2006 3961
Art. 33 Pubbblicità dei documenti …
2. L’accesso del pubblico a un documento o a parte di esso può essere vietato
nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della sfera privata delle parti o di altre persone interessate oppure, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal presidente della Camera, quando, in circostanze speciali, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. …
Art. 47 Contenuto di un ricorso individuale … 3. Il ricorrente che desidera conservare l’anonimato deve precisarlo ed esporre i motivi che giustificano una deroga alla normale regola della pubblicità del procedi- mento davanti alla Corte. Il presidente della Camera può autorizzare l’anonimato o decidere di accordarlo d’ufficio. … 5. Ai fini dell’articolo 35 § 1 della Convenzione, di norma, il ricorso si considera introdotto alla data della prima comunicazione del ricorrente che espone – anche sommariamente – l’oggetto del ricorso, a condizione che un formulario di ricorso debitamente compilato sia stato sottoposto entro i termini fissati dalla Corte. La Corte, se lo ritiene giustificato, può tuttavia decidere di considerare una data diversa. …
1 Traduzione ufficiale del testo originale in lingua francese (RU 2009 2605).
2 Modifiche adottate dalla Corte il 29 mag. 2006, il 14 mag. 2007, l’11 dic. 2007, il 22 set. e il 1° dic. 2008.
2009-0425 2605
R della Corte europea dei diritti dell’uomo RU 2009
Art. 77 Firma, pronuncia e comunicazione della sentenza …
3. La sentenza è trasmessa al Comitato dei Ministri. Il cancelliere ne comunica
copia alle parti, al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, ai terzi intervenienti e a ogni altra persona direttamente interessata. L’originale, debitamente firmato e sigillato, viene depositato negli archivi della Corte.
Art. 104 Entrata in vigore del regolamento3 Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.
3 Gli emendamenti adottati l’8 dic. 2000 sono entrati in vigore immediatamente.
Gli emendamenti adottati il 17 giu. 2002 e l’8 lug. 2002 sono entrati in vigore il 1° ott. 2002. Gli emendamenti adottati il 7 lug. 2003 sono entrati in vigore il 1° nov. 2003. Gli emendamenti adottati il 13 dic. 2004 sono entrati in vigore il 1° mar. 2005. Gli emendamenti adottati il 4 lug. 2005 sono entrati in vigore il 3 ott. 2005. Gli emendamenti adottati il 7 nov. 2005 sono entrati in vigore il 1° dic. 2005. Gli emendamenti adottati il 29 mag. 2006 sono entrati in vigore il 1° lug. 2006. Gli emendamenti adottati il 14 mag. 2007 sono entrati in vigore il 1° lug. 2007. Gli emendamenti adottati l’11 dic. 2007, il 22 set. e il 1° dic. 2008 sono entrati in vigore il 1° gen. 2009.
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