AS 2009 2795
Ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare
Ordinanza dell’Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all’amministrazione parlamentare (Ordinanza sull’amministrazione parlamentare, Oparl)
Modifica del 20 marzo 2009
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell’Ufficio del Consiglio nazionale del 18 settembre 20081; visto il parere del Consiglio federale del 26 settembre 20082, decreta:
I L’ordinanza del 3 ottobre 20033 sull’amministrazione parlamentare è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 4 frase introduttiva 4 I verbali concernenti i seguenti oggetti in deliberazione sono distribuiti su richiesta ai membri delle due Camere:
Abrogata
Art. 6b Accesso delle segreterie dei gruppi parlamentari a Extranet 1 Le segreterie dei gruppi parlamentari hanno accesso elettronicamente (Extranet) ai verbali delle commissioni: a. concernenti oggetti in deliberazione di cui all’articolo 6 capoverso 4; b. concernenti gli affari interni delle commissioni di cui all’articolo 10 numeri 3–12 del Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 20034 e all’articolo 7 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 20035. c. concernenti affari interni dell’Ufficio del Consiglio nazionale. 2 I verbali delle commissioni sono distribuiti ai segretari dei gruppi parlamentari nella misura in cui non siano disponibili in Extranet.