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AS 2009 2799

Legge federale sul contratto d'assicurazione

Legge federale sul contratto d’assicurazione (Legge sul contratto d’assicurazione, LCA)

Modifica del 19 dicembre 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 23 giugno 20082; visto il parere del Consiglio federale del 3 settembre 20083, decreta:

I La legge del 2 aprile 19084 sul contratto d’assicurazione è modificata come segue:

Art. 54 Cambiamento di 1 Se l’oggetto del contratto d’assicurazione cambia proprietario, i proprietario diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d’assicurazione passano al nuovo proprietario.

2 Il nuovo proprietario può rifiutare per scritto il trasferimento del

contratto entro 30 giorni dal trapasso di proprietà.

3 L’impresa di assicurazione può disdire il contratto entro 14 giorni

dal momento in cui è venuta a conoscenza dell’identità del nuovo proprietario. Il contratto si estingue al più presto 30 giorni dopo la disdetta.

4 Gli articoli 28–32 si applicano per analogia se il cambiamento di

proprietario provoca un aggravamento del rischio.