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AS 2009 2805

Ordinanza del DFI per impedire l'introduzione di malattie infettive emergenti

Ordinanza del DFI per impedire l’introduzione di malattie infettive emergenti

Modifica del 18 giugno 2009

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 15 dicembre 20031 per impedire l’introduzione di malattie infettive emergenti è modificata come segue:

Art. 2a Elenchi dei passeggeri L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può, mediante decisione, esigere dalle compagnie aeree la consegna di elenchi dei passeggeri se ciò è necessario in una particolare situazione epidemiologica.

Art. 2b Informazioni destinate alle persone che entrano in Svizzera L’UFSP può, mediante decisione, obbligare le imprese che effettuano trasporti transfrontalieri di persone nonché i gestori di aeroporti e porti a informare i viaggia- tori sui pericoli delle malattie infettive emergenti, su come combatterle e sulle possi- bilità di prevenire il contagio, se ciò è necessario in una particolare situazione epi- demiologica.

Art. 2c Schede di contatto 1 L’UFSP può, mediante una decisione generale, obbligare le persone che entrano in Svizzera a compilare una scheda di contatto per l’identificazione successiva se ciò è necessario in una particolare situazione epidemiologica. La scheda di contatto con- tiene le seguenti informazioni: a. cognome, nome e data di nascita; b. indirizzo permanente e numero di telefono; c. indirizzo di contatto e numero di telefono durante il soggiorno in Svizzera; d. i dati relativi al viaggio (itinerario, luoghi di soggiorno, aeroporti di tran- sito); e. numero del volo e del posto a sedere.

2 La decisione generale è notificata mediante pubblicazione nel Foglio federale.

1 RS 818.125.12

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3 Le compagnie aeree che servono aeroporti in Svizzera devono distribuire le schede di contatto, raccogliere le schede compilate e consegnarle ai gestori degli aeroporti.

Art. 2d Questionari sullo stato di salute 1 L’UFSP può, mediante una decisione generale, obbligare le persone che entrano in Svizzera a compilare un questionario sullo stato di salute per l’identificazione suc- cessiva se ciò è necessario in una particolare situazione epidemiologica. Il questio- nario sullo stato di salute contiene le seguenti informazioni: a. cognome, nome e data di nascita; b. indirizzo permanente e numero di telefono; c. indirizzo di contatto e numero di telefono durante il soggiorno in Svizzera; d. i dati relativi al viaggio (itinerario, luoghi di soggiorno, aeroporti di tran- sito); e. numero del volo e del posto a sedere; f. stato di salute al momento dell’entrata in Svizzera, quali indicazioni su feb- bre, tosse, disturbi respiratori o altri sintomi tipici di una malattia infettiva emergente; g. possibile esposizione che potrebbe avere causato un contagio, segnatamente contatti con malati, sospetti malati, soggetti di contatto, sospetti soggetti di contatto, escretori o sospetti escretori.

2 La decisione generale è notificata mediante pubblicazione nel Foglio federale.

3 Le compagnie aeree che servono aeroporti in Svizzera devono distribuire i questio- nari sullo stato di salute, raccogliere i questionari compilati e consegnarli ai gestori degli aeroporti.

Art. 2e Esami medici 1 L’UFSP può, mediante una decisione generale, obbligare le persone che entrano in Svizzera a sottoporsi a un esame medico se ciò è necessario in una particolare situa- zione epidemiologica. L’esame medico può comprendere: a. misurazione della temperatura; b. diagnosi a vista; c. esami cutanei superficiali.

2 La decisione generale è notificata mediante pubblicazione nel Foglio federale.

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II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2009.

18 giugno 2009 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

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