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AS 2009 287

AS 2009 287

Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi

RS 0.232.112.4; RU 1997 2350

Modifica dell’articolo 9sexies Adottato dall’Assemblea dell’Unione di Madrid il 12 novembre 2007 Entrato in vigore il 1° settembre 2008

Traduzione1

Art. 9sexies Relazioni fra gli Stati partecipi sia del presente Protocollo sia dell’Accordo di Madrid (Stoccolma) (1) a) Nelle relazioni fra gli Stati partecipi sia del presente Protocollo sia dell’Accordo di Madrid (Stoccolma) si applica unicamente il presente Proto- collo. b) Indipendentemente dalla lettera a, una dichiarazione fatta secondo l’artico- lo 5.2)b) o 5.2)c) o l’articolo 8.7) del presente Protocollo da uno Stato parte- cipe sia del presente Protocollo sia dell’Accordo di Madrid (Stoccolma) non ha effetto alcuno sulle relazioni con un altro Stato partecipe sia del presente Protocollo sia dell’Accordo di Madrid (Stoccolma). (2) Alla scadenza di un periodo di tre anni dal 1° settembre 2008, l’Assemblea esamina l’applicazione del capoverso 1)b) e può, in ogni momento successivo, abrogarlo o limitarne la portata a maggioranza dei tre quarti. Solo gli Stati che sono partecipi sia dell’Accordo di Madrid (Stoccolma) sia del presente Protocollo hanno il diritto di partecipare al voto dell’Assemblea.

1 Dal testo originale francese (RO 2009 287).

2008-1532 287

Registrazione internazionale dei marchi. Prot. relativo all’Acc. di Madrid RU 2009

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