AS 2009 297
Decisione n. 1/2006 del Consiglio recante modifica dell'Appendice dell'Allegato Q (Trasporto aereo) della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)
Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 1/2006 del Consiglio recante modifica dell’Appendice dell’Allegato Q (Trasporto aereo) della Convenzione
Adottata il 3 febbraio 2006 Entrata in vigore per la Svizzera il 3 febbraio 2006
Traduzione1
Il Consiglio, considerata la volontà dei Paesi membri di aggiornare regolarmente la Convenzione per tener conto degli sviluppi relativi all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo2 e agli Accordi bilaterali del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, considerato l’articolo 53(3) della Convenzione, che conferisce al Consiglio l’autorità di modificare l’Appendice dell’Allegato Q (Trasporto aereo) della Convenzione4, considerata la raccomandazione espressa dal Comitato del Trasporto aereo nel suo rapporto al Consiglio di modificare l’Appendice dell’Allegato Q (Trasporto aereo) della Convenzione, decide:
1. L’Appendice dell’Allegato Q della Convenzione è modificata come segue:
a) Il punto 4 (Altri) diventa il punto 5.
b) Dopo il riferimento alla direttiva n. 94/56/CE del Consiglio è inserito il seguente testo: «4. Protezione della navigazione aerea n. 2330/2002 Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile,
modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. (Art. 1–8, 10–13) Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue:
1 Dal testo originale inglese.
2 FF 1992 VI 1
3 RS 0.142.112.681; 0.172.052.68; 0.740.72; 0.748.127.192.68; 0.916.026.81 e
0.946.526.81 4 RS 0.632.31
2008-1991 297
Associazione europea di libero scambio. Dec. n. 1/2006 del Consiglio RU 2009
a) Le misure fissate in questo regolamento non sono applicabili ai servizi aerei domestici negli aeroporti situati sul territorio del Liechtenstein. b) Le misure fissate in questo regolamento non sono applicabili alle infra- strutture dell’aviazione civile situate sul territorio del Liechtenstein. n. 622/2003 Regolamento (CE) della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talu- ne misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione, modificato dal regolamento (CE) n. 68/2004 della Commis- sione del 15 gennaio 2004. n. 1217/2003 Regolamento della Commissione, del 4 luglio 2003, recante specifiche comuni per i programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell’aviazione civile. n. 1486/2003 Regolamento della Commissione, del 22 agosto 2003, che istituisce proce- dure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile. (Art. 1–13, 15–18) n. 1138/2004 Regolamento della Commissione, del 21 giugno 2004, che stabilisce una definizione comune delle parti critiche delle aree sterili degli aeroporti.»
2. La decisione entra in vigore con effetto immediato.
3. Il Segretario generale dell’Associazione europea di libero scambio è incaricato di depositare il testo della presente decisione presso il Depositario.