AS 2009 299
Decisione n. 5/2007 del Consiglio recante modifica dell'Appendice dell'Allegato Q (Trasporto aereo) della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)
Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 5/2007 del Consiglio recante modifica dell’Appendice dell’Allegato Q (Trasporto aereo) della Convenzione
Adottata il 13 dicembre 2007 Entrata in vigore per la Svizzera il 13 dicembre 2007
Traduzione1 Il Consiglio, considerata la volontà dei Paesi membri di aggiornare regolarmente la Convenzione per tener conto degli sviluppi relativi all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo2 e agli Accordi bilaterali del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, considerato l’articolo 53(3) della Convenzione, che conferisce al Consiglio l’autorità di modificare l’Appendice dell’Allegato Q (Trasporto aereo) della Convenzione4, considerato la raccomandazione espressa dal Comitato del Trasporto aereo nel suo rapporto al Consiglio di modificare l’Appendice dell’Allegato Q (Trasporto aereo) della Convenzione, decide:
1. L’Appendice dell’Allegato Q della Convenzione è modificata come segue:
a) Il seguente testo è stralciato al punto 1: «n. 295/91 Regolamento (CEE) del Consiglio del 4 febbraio 1991 che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei tra- sporti aerei di linea. (Art. 1–9) n. 80/51 Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1979 per la limitazione delle emis- sioni sonore degli aeromobili subsonici, così come modificata dalla direttiva 83/206/CEE. (Art. 1–9)»
1 Dal testo originale inglese.
2 FF 1992 VI 1
3 RS 0.142.112.681; 0.172.052.68; 0.740.72; 0.748.127.192.68; 0.916.026.81 e
0.946.526.81 4 RS 0.632.31
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b) Dopo il riferimento alla direttiva n. 94/56/CE del Consiglio, è inserito il seguente testo: «n. 793/2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità. (Art. 1 e 2)» c) Al punto 1, dopo il riferimento al regolamento n. 2027/97 del Consiglio è inserito il seguente testo: «n. 889/2002 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti. (Art. 1 e 2)»
d) Il seguente testo è stralciato al punto 2: «n. 93/65 Direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all’utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l’acquisto di apparec- chiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo. (Art. 1–5, 7–10) Ai fini della Convenzione il testo della direttiva si intende modificato come segue: L’allegato deve essere adeguato al fine di includere le organizzazioni degli Stati membri dell’AELS di cui all’articolo 5. n. 97/15 Direttiva della Commissione, del 25 marzo 1997, che adotta le norme Euro- control e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio relativa alla definizione e all’utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l’acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo. (Art. 1–4, 6)» e) Al punto 3, dopo il riferimento alla direttiva n. 94/56/CE del Consiglio è inserito il seguente testo: «n. 1592/2002 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea. Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue: a) Nell’articolo 9 paragrafi 1 e 2 lettera a), dopo il termine ‹Comunità› è inserita l’espressione ‹o uno Stato membro dell’AELS›. b) L’articolo 9 paragrafo 2 lettere b) e c) non si applica.
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c) Per quanto riguarda la Svizzera, l’allegato II del regolamento è esteso agli aeromobili seguenti in qualità di prodotti di cui all’articolo 2 para- grafo 3 punto a) lettere ii) del regolamento (CE) n. 1702/2003: – A/c – [HB-IGM] – tipo Gulfstream G-V-SP – A/c – [HB-IIS, HB-IIY, HB-IMJ, HB-IVL, HB-IVZ, HB-JES] – tipo Gulfstream G-V – A/c – [HB-IBX, HB-IKR, HB-IMY, HB-ITF, HB-IWY] – tipo Gulfstream G-IV – A/c – [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF, HB-ZDO] – tipo MD 900. n. 1643/2003 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea; n. 1701/2003 Regolamento della Commissione del 24 settembre 2003 che adegua l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che isti- tuisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea. n. 104/2004 Regolamento della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull’organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea. n. 488/2005 Regolamento della Commissione, del 21 marzo 2005 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea. n. 1702/2003 Regolamento della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione. Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue: Per quanto riguarda la Svizzera, la data ‹28 settembre 2003› alla quale si fa riferimento nell’articolo 2 paragrafi 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 e 14 è sostituita dalla data ‹1° dicembre 2006›. n. 381/2005 Regolamento della Commissione, del 7 marzo 2005, che modifica il regola- mento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certifi- cazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti,
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parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e di progettazione. n. 2042/2003 Regolamento della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni. n. 2003/42 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003 rela- tiva alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile. (Art. 1–12)»
f) Al punto 4, dopo il riferimento al regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione è inserito il seguente testo: «n. 781/2005 Regolamento della Commissione, del 24 maggio 2005 che modifica il rego- lamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione. (Art. 1–2) n. 857/2005 Regolamento della Commissione, del 6 giugno 2005 che modifica il regola- mento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione. (Art. 1–2)»
g) Al punto 5, dopo il riferimento alla direttiva n. 93/13/CEE del Consiglio è inserito il seguente testo: «n. 261/2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91. (Art. 1–18)»
h) Il punto 5 (Altri) diventa il punto 6.
i) Dopo il riferimento al regolamento (CE) n. 1138/2004 della Commissione è inserito il seguente testo: «5. Gestione del traffico aereo n. 549/2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (‹regolamento quadro›) Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue:
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Questo regolamento non si applica al Liechtenstein. n. 550/2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (‹rego- lamento sulla fornitura di servizi›) Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue: a) Negli articoli 3 paragrafo 2, 7 paragrafi 1 e 6, 8 paragrafo 1 e 10 para- grafo 1, l’espressione ‹e gli Stati membri dell’AELS› è inserita dopo il termine ‹Comunità›. b) Per quanto concerne l’Islanda, l’ultimo periodo dell’articolo 14 si intende modificato come segue: ‹Questo sistema è compatibile con l’articolo 15 della Convenzione internazionale per l’aviazione civile di Chicago5 del 1944 relativa all’aviazione civile internazionale e con il sistema di tasse di Eurocon- trol relativo alle tasse di rotta o agli accordi di finanziamento congiunto amministrati dall’ICAO per la regione nord-atlantica.› c) Per quanto riguarda l’Islanda, l’espressione seguente è aggiunta alla fine del primo periodo dell’articolo 15 paragrafo 2 lettera b: ‹o la regione nord-atlantica.› d) Questo regolamento non si applica al Liechtenstein. n. 551/2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (‹regolamento sullo spazio aereo›). Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue: Questo regolamento non si applica al Liechtenstein. n. 552/2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (‹regolamento sull’interoperabilità›). Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue: a) Negli articoli 5 paragrafi 2 e 7, paragrafo 4, come pure al secondo e all’ultimo trattino della sezione 3 dell’allegato III, l’espressione ‹e gli Stati membri dell’AELS› è inserita dopo il termine ‹Comunità›. b) Questo regolamento non si applica al Liechtenstein.
5 RS 0.748.0
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n. 2096/2005 Regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea. n. 2150/2005 Regolamento n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo.»
2. La decisione entra in vigore con effetto immediato.
3. Il Segretario generale dell’Associazione europea di libero scambio è incaricato di depositare il testo della presente decisione presso il Depositario.