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AS 2009 3131

AS 2009 3131

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS)

Modifica del 24 giugno 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 marzo 20031 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è modificata come segue:

Art. 5 lett. cbis La Segreteria generale esercita le funzioni di cui all’articolo 42 LOGA e assume a livello dipartimentale le funzioni principali seguenti: cbis. assiste il capodipartimento nell’elaborazione e nella concretizzazione della politica di sicurezza e di difesa;

Titolo prima dell’art. 7 nonché art. 7 Abrogati

Art. 11 lett. a e b All’Aggruppamento Difesa sono subordinati con le funzioni seguenti: a. lo Stato maggiore dell’esercito:

1. assiste il capo dell’esercito nella direzione dell’Aggruppamento Difesa,

2. elabora la pianificazione strategica e militare generale, la dottrina mili-

tare e le basi per lo sviluppo dell’Aggruppamento Difesa e dell’esercito; b. abrogata

1 RS 172.214.1

2009-0840 3131

Ordinanza sull’organizzazione del DDPS RU 2009

II L’allegato dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificato come segue:

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport

N. 1 Stralciare Direzione della politica di sicurezza Direktion für Sicherheitspolitik Direction de la politique de sécurité Direcziun da la politica da segirezza Inserire sotto Aggruppamento Difesa, al primo posto Stato maggiore dell’esercito Armeestab Etat-major de l’armée Stab da l’armada Stralciare sotto Aggruppamento Difesa Stato maggiore di pianificazione dell’esercito Planungsstab der Armee Etat-major de planification de l’armée Stab da planisaziun da l’armada

III L’ordinanza dell’Assemblea federale del 4 ottobre 20023 sull’organizzazione dell’esercito è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 lett. a

1 Nella sua struttura di base l’esercito si articola in:

a. Stato maggiore dell’esercito, Stato maggiore di condotta dell’esercito e frazioni dello stato maggiore dell’esercito;

2 RS 172.010.1 3 RS 513.1

Ordinanza sull’organizzazione del DDPS RU 2009

IV La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2009.

24 giugno 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Ordinanza sull’organizzazione del DDPS RU 2009

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