AS 2009 3141
AS 2009 3141
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 18 giugno 2009
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 5b capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole, ordina:
I L’allegato 1 numero 14 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2009.
18 giugno 2009 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
1 RS 916.01
2009-1383 3141
Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2009
Allegato 1
Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli, delle eventuali quote doganali a destinazione vincolata e delle eccezioni all’obbligo di ottenere un permesso
…
N. 14, voce di tariffa 1001, 1002, 1007 e 1008
Voce di tariffa Aliquota di dazio Testo complementare per 100 kg lordi [1] (Fr.)
1001. … 9032 19.30 1002. 0032 19.30 1007. 0021 19.30 1008. 1021 19.30 2021 19.30 9022 19.30 9051 19.30 …
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale