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AS 2009 3169

Ordinanza sui diritti politici

Ordinanza sui diritti politici

Modifica del 17 giugno 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 maggio 19781 sui diritti politici è modificata come segue:

Art. 27c cpv. 2 2 Il Consiglio federale provvede affinché nessuna prova concerna più del 10 per cento degli aventi diritto di voto a livello federale. Nei referendum obbligatori in cui è richiesta anche la maggioranza dei Cantoni, bada inoltre affinché sia ammesso a votare per via elettronica non più del 20 per cento degli aventi diritto di voto di ciascun Cantone interessato; per il calcolo di questa quota non si tiene conto degli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto.

II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2009.

17 giugno 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 161.11

2009-1393 3169

Ordinanza sui diritti politici RU 2009

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