AS 2009 3179
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Modifica del 1° luglio 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 ottobre 20061 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 1718 (2006) e 1874 (2009)3 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
1 Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione della Repubblica popolare democratica di Corea di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, non- ché i relativi accessori e pezzi di ricambio. 4 Sono vietati la fornitura e l’ottenimento di servizi di ogni genere, compresi il finanziamento, la mediazione, la formazione e la consulenza tecniche, connessi con la fornitura, la vendita, il transito, l’acquisizione, la produzione, la manutenzione o l’utilizzazione dei beni di cui ai capoversi 1 e 2. 4bis Sono vietate la fornitura e l’accettazione di mezzi finanziari di ogni genere con- nessi con la fornitura, la vendita, il transito, l’acquisizione, la produzione, la manu- tenzione o l’utilizzazione dei beni di cui ai capoversi 1 e 2. 4ter D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e previa notifica al competente comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può autorizzare deroghe ai capoversi 1, 4 e 4bis per armi di piccolo calibro e armi leggere nonché per il relativo materiale.