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AS 2009 3411

Accordo relativo all'attuazione della Parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (con allegato)

Traduzione1

Accordo relativo all’attuazione della Parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982

Concluso a New York il 28 luglio 1994 Approvato dall’Assemblea federale il 19 dicembre 20082 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 1° maggio 2009 Entrato in vigore per la Svizzera il 31 maggio 2009

Gli Stati contraenti del presente Accordo, riconoscendo l’importante contributo della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 19823 (d’ora in poi «la Convenzione») al manteni- mento della pace, alla giustizia e al progresso di tutti i popoli del mondo; confermando che i fondi marini e oceanici e il loro sottosuolo oltre i limiti della giurisdizione statale (d’ora in poi «l’Area»), come anche le risorse dell’Area sono patrimonio comune dell’umanità; consapevoli dell’importanza della Convenzione per quanto riguarda la protezione e la preservazione dell’ambiente marino e del crescente interesse per l’ambiente mon- diale; considerato il rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite sui risultati delle consultazioni informali tra gli Stati che hanno avuto luogo dal 1990 al 1994 in merito a questioni insolute relative alla Parte XI e a disposizioni collegate della Convenzione (qui appresso «Parte XI»); tenendo conto dei cambiamenti politici ed economici compresi gli approcci rivolti al mercato che influiscono sull’attuazione della Parte XI; desiderando agevolare la partecipazione universale alla Convenzione; ritenendo che un accordo in merito all’attuazione della Parte XI sarebbe il modo migliore di raggiungere questo obiettivo; hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Attuazione della Parte XI

1. Gli Stati contraenti del presente Accordo si impegnano ad attuare la Parte XI

conformemente al presente Accordo.

2. L’allegato è parte integrante del presente Accordo.

RS 0.747.305.151

1 Dall’originale francese e inglese (RO 2009 3411).

2 RU 2009 3207 3 RS 0.747.305.15; RU 2009 3209

2004-0580 3411

Attuazione della Parte XI della Convenzionedelle Nazioni Unite RU 2009 sul diritto del mare. Acc.

Art. 2 Rapporti tra il presente Accordo e la Parte XI 1. Le disposizioni del presente Accordo e della Parte XI sono interpretate e appli- cate insieme come se si trattasse di un unico strumento. Nel caso di discordanza tra il presente Accordo e la Parte XI prevalgono le disposizioni del presente Accordo. 2. Gli articoli da 309 a 319 della Convenzione si applicano al presente Accordo così come si applicano alla Convenzione.

Art. 3 Firma Il presente Accordo è aperto alla firma presso la sede delle Nazioni Unite da parte degli Stati e dei soggetti di cui all’articolo 305 numero 1 lettere a), c), d), e) ed f) della Convenzione per 12 mesi a partire dalla data della sua adozione.

Art. 4 Consenso ad essere obbligati 1. In seguito all’adozione del presente Accordo, qualsiasi strumento di ratifica o conferma formale o adesione alla Convenzione rappresenterà nello stesso tempo il consenso ad essere obbligati dal presente Accordo. 2. Nessuno Stato od altro soggetto può consentire ad essere obbligato dal presente Accordo se non ha già consentito o non consente contemporaneamente ad essere obbligato dalla Convenzione. 3. Gli Stati o i soggetti di cui all’articolo 3 possono consentire ad essere obbligati dal presente Accordo mediante: a) firma non soggetta a ratifica, a conferma formale o alla procedura disposta nell’articolo 5; b) firma soggetta a ratifica o conferma formale, seguita dalla ratifica o con- ferma formale; c) firma soggetta alla procedura di cui all’articolo 5; o d) adesione. 4. La conferma formale da parte dei soggetti di cui all’articolo 305 numero 1 lettera f) della Convenzione avverrà conformemente all’allegato IX della Convenzione. 5. Gli strumenti di ratifica, conferma formale o adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 5 Procedura semplificata 1. Gli Stati o i soggetti che abbiano depositato uno strumento di ratifica, conferma formale o adesione relativo alla Convenzione prima della data di adozione del pre- sente Accordo e che abbiano firmato il presente Accordo conformemente all’arti- colo 4 numero 3 lettera c), si riterrà che abbiano consentito ad essere obbligati dal presente Accordo 12 mesi dopo la data della sua adozione, a meno che tali Stati o soggetti non notifichino per scritto al depositario prima di quella data che non stanno utilizzando la procedura semplificata disposta nel presente articolo.

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2. Nel caso che venisse fatta tale notifica, il consenso ad essere obbligati dal pre- sente Accordo è determinato conformemente all’articolo 4 numero 3 lettera b).

Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la data in cui 40 Stati hanno consentito ad obbligarsi, conformemente agli articoli 4 e 5, sempre che tra questi Stati siano compresi almeno sette degli Stati di cui al numero 1 lettera a) della riso- luzione II della terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare (d’ora in poi «risoluzione II»), dei quali almeno cinque devono essere Stati industrializzati. Se tali condizioni per l’entrata in vigore vengono soddisfatte prima del 16 novembre 1994, il presente Accordo entrerà in vigore il 16 novembre 1994. 2. Per ogni Stato o soggetto che consente ad essere obbligato dal presente Accordo dopo che sono state soddisfatte le condizioni disposte dal numero 1, il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui tale Stato o soggetto avranno manifestato il loro consenso ad essere obbligati.

Art. 7 Applicazione provvisoria

1. Se il 16 novembre 1994 il presente Accordo non è entrato in vigore, esso sarà

applicato in via provvisoria in attesa della sua entrata in vigore dagli: a) Stati che hanno consentito alla sua adozione nell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tranne gli Stati che prima del 16 novembre 1994 notificano per scritto al depositario che non applicheranno in tal modo il presente Accordo o che consentiranno a tale applicazione solo in seguito a successiva firma o notifica per scritto; b) Stati e soggetti che firmano il presente Accordo, tranne gli Stati o i soggetti che notificano per scritto al depositario al momento della firma che non applicheranno in tal modo il presente Accordo; c) Stati e soggetti che consentono alla sua applicazione provvisoria tramite notifica per scritto al depositario; e d) Stati che aderiscono al presente Accordo.

2. Tutti tali Stati e soggetti applicano il presente Accordo in via provvisoria

conformemente alle loro leggi e regolamenti nazionali o interni, a partire dal 16 novembre 1994 o dalla data della firma, della notifica del consenso o della ade- sione, se successiva. 3. L’applicazione provvisoria terminerà alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo. In ogni caso, l’applicazione provvisoria terminerà il 16 novembre 1998 se a quella data non sarà stata soddisfatta la condizione di cui all’articolo 6 numero 1, che richiede il consenso ad essere obbligati dal presente Accordo di almeno sette degli Stati di cui al numero 1 lettera a) della risoluzione II (dei quali almeno cinque devono essere Stati industrializzati).

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Art. 8 Stati contraenti 1. Ai fini del presente Accordo, «Stati contraenti» significa Stati che hanno consen- tito ad essere obbligati dal presente Accordo e per i quali esso è in vigore. 2. Il presente Accordo si applica, mutatis mutandis, ai soggetti di cui all’arti- colo 305 numero 1 lettere c), d), e) ed f) della Convenzione, che diventano parti del presente Accordo conformemente alle condizioni che li riguardano e nei limiti in cui «Stati contraenti» si riferisce a tali soggetti.

Art. 9 Depositari Il Segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario del presente Accordo.

Art. 10 Testi autentici L’originale del presente Accordo, i cui testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a New York, il ventotto luglio millenovecentonovantaquattro.

(Seguono le firme)

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Allegato

Sezione 1: Costi per gli Stati contraenti e assetto istituzionale 1. L’Autorità internazionale dei fondi marini (d’ora in poi «l’Autorità») è l’orga- nizzazione mediante la quale gli Stati contraenti della Convenzione, conformemente al regime dell’Area disposto nella Parte XI e nel presente Accordo, organizzano e controllano le attività nell’Area, in special modo allo scopo di amministrare le risorse dell’Area. I poteri e le funzioni dell’Autorità sono quelli espressamente a essa conferiti dalla Convenzione. L’Autorità ha quei poteri sussidiari compatibili con la Convenzione che sono impliciti o necessari per l’esercizio dei poteri e delle funzioni che riguardano le attività nell’Area. 2. Allo scopo di minimizzare i costi per gli Stati contraenti, tutti gli organi ed enti sussidiari che vengono istituiti in base alla Convenzione e al presente Accordo devono avere un buon rapporto costi/benefici. Questo principio si applica anche alla frequenza, durata e programmazione delle riunioni. 3. L’istituzione ed il funzionamento degli organi e degli organi sussidiari dell’Auto- rità si basano su di un approccio evolutivo, tenendo conto delle necessità funzionali degli organi e degli organi sussidiari interessati, affinché essi possano effettivamente adempiere ai propri obblighi ai vari stadi dello sviluppo delle attività nell’Area. 4. Le prime funzioni dell’Autorità in seguito all’entrata in vigore della Convenzione sono svolte dall’Assemblea, dal Consiglio, dal Segretariato, dalla Commissione giuridica e tecnica e dal Comitato finanziario. Le funzioni della Commissione di pianificazione economica sono svolte dalla Commissione giuridica e tecnica fino a quando il Consiglio non decida altrimenti o fino all’approvazione del primo piano di lavoro di sfruttamento.

5. Tra l’entrata in vigore della Convenzione e l’approvazione del primo piano di

lavoro di sfruttamento, l’Autorità si concentra su: a) l’esame delle domande di approvazione di piani di lavoro di esplorazione conformemente alla Parte XI e al presente Accordo; b) l’attuazione delle decisioni della Commissione Preparatoria per l’Autorità dei fondi internazionali e il Tribunale internazionale per il diritto del mare (d’ora in poi «Commissione Preparatoria») relative agli investitori pionieri registrati e ai loro Stati patrocinanti, compresi i loro diritti ed obblighi, conformemente all’articolo 308 numero 5 della Convenzione e alla risolu- zione II, numero 13; c) il controllo sul rispetto dei piani di lavoro di esplorazione approvati sotto forma di contratti; d) il controllo e il riesame delle tendenze e degli sviluppi relativi alle attività minerarie dei fondi marini, compresa un’analisi periodica delle condizioni del mercato mondiale dei metalli e dei loro prezzi nonché delle tendenze e delle prospettive in materia;

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e) lo studio dell’impatto potenziale della produzione mineraria dell’Area sulle economie dei produttori terrestri in via di sviluppo di quei minerali che pro- babilmente saranno più seriamente interessati, allo scopo di minimizzare le loro difficoltà e di assisterli nel loro riassetto economico, tenendo conto del lavoro svolto a questo riguardo dalla Commissione Preparatoria; f) l’adozione di norme, regolamenti e procedure necessari per la continuazione delle attività nell’Area. Nonostante le disposizioni dell’allegato III, artico- lo 17 numero 2 lettere b) e c) della Convenzione, tali norme, regolamenti e procedure tengono conto dei termini del presente Accordo, del prolungato ritardo nelle attività commerciali minerarie dei fondi marini e del probabile ritmo delle attività nell’Area; g) l’adozione di norme, regolamenti e procedure che includano standard appli- cabili per la protezione e preservazione dell’ambiente marino; h) la promozione e l’incoraggiamento della conduzione di ricerca scientifica marina riguardo alle attività nell’Area e la raccolta e distribuzione dei risul- tati, quando disponibili, di tale ricerca e analisi, con particolare riguardo alla ricerca collegata all’impatto ambientale delle attività nell’Area; i) l’acquisizione di conoscenze scientifiche e il controllo del progresso della tecnologia marina riguardo alle attività nell’Area, in particolare della tecno- logia relativa alla protezione e preservazione dell’ambiente marino; j) la valutazione dei dati disponibili relativi alla prospezione e all’esplorazione; e k) la tempestiva elaborazione di norme, regolamenti e procedure per lo sfrutta- mento, comprese quelle che riguardano la protezione e preservazione dell’ambiente marino.

6. a) Le domande di approvazione di un piano di lavoro di esplorazione vengono

valutate dal Consiglio in seguito al ricevimento di una raccomandazione della Commissione giuridica e tecnica relativa alla domanda. La valutazione della domanda di approvazione dei piani di lavoro di esplorazione avviene conformemente alle disposizioni della Convenzione, incluso il suo alle- gato III, e al presente Accordo e nel rispetto di quanto segue: i) Un piano di lavoro di esplorazione presentato a nome di uno Stato o di un altro soggetto, o parte di tale soggetto, come considerato nella riso- luzione II, numero 1 lettera a) punto ii) o iii), diverso da un investitore pioniere registrato, che abbia già intrapreso attività sostanziali nell’Arca prima dell’entrata in vigore della Convenzione, o dei loro aventi causa, viene ritenuto conforme ai requisiti finanziari e tecnici necessari per l’approvazione se lo Stato o gli Stati patrocinanti attestano che il richie- dente ha speso una somma non inferiore a 30 milioni di dollari statuni- tensi in attività di ricerca ed esplorazione e ha speso non meno del 10

2 % di quella cifra per individuare, ispezionare e valutare l’area cui si

riferisce il piano di lavoro. Se il piano di lavoro soddisfa altrimenti le condizioni poste dalla Convenzione e dalle norme, dai regolamenti e dalle procedure adottati in sua applicazione, esso viene approvato dal

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Consiglio sotto forma di contratto. Le disposizioni della sezione 3 numero 11 del presente allegato vengono interpretate ed applicate di conseguenza. ii) Nonostante le disposizioni della risoluzione II, numero 8 lettera a), gli investitori pionieri registrati possono chiedere l’approvazione di un pia- no di lavoro di esplorazione entro 36 mesi dall’entrata in vigore della Convenzione. Il piano di lavoro di esplorazione comprende i documen- ti, i rapporti e gli altri dati presentati alla Commissione Preparatoria prima e dopo la registrazione, ed è accompagnato da un certificato di conformità che consiste in un rapporto sui fatti, che descrive lo stato di adempimento degli obblighi esistenti in regime di investitori pionieri, rilasciato dalla Commissione Preparatoria conformemente alla risolu- zione II, numero 11 lettera a). Tale piano di lavoro viene valutato per l’approvazione. Il piano di lavoro approvato assume la forma di un con- tratto concluso tra l’Autorità e l’investitore pioniere registrato, confor- memente alla Parte XI e al presente Accordo. L’imposta di 250 000 dollari statunitensi, pagata conformemente alla risoluzione II, numero 7 lettera a), viene considerata essere l’imposta relativa alla fase di esplo- razione di cui alla sezione 8 numero 3 del presente allegato. La sezio- ne 3 numero 11 del presente allegato è interpretata e applicata di conse- guenza. iii) Conformemente al principio di non discriminazione, il contratto con uno Stato, o soggetto, o parte di tale soggetto di cui alla lettera a) pun- to i) comprende clausole simili e non meno favorevoli di quelle concor- date con uno qualsiasi degli investitori pionieri registrati di cui alla let- tera a) punto ii). Se a uno degli Stati, soggetti o parti di tali soggetti di cui alla lettera a) punto i) sono concesse condizioni più favorevoli, il Consiglio concede condizioni simili e non meno favorevoli in relazione ai diritti e obblighi assunti dagli investitori pionieri registrati di cui alla lettera a) punto ii), sempre che tali condizioni non tocchino o pregiudi- chino gli interessi dell’Autorità. iv) Lo Stato patrocinante di una domanda di piano di lavoro secondo le disposizioni della lettera a) punto i) o ii) può essere uno Stato contraen- te, o uno Stato che applica il presente Accordo in via provvisoria con- formemente all’articolo 7, o uno Stato provvisoriamente membro

dell’Autorità, conformemente al numero 12. v) La risoluzione II, numero 8 lettera c) è interpretata e applicata confor- memente alla lettera a) punto iv). b) L’approvazione di un piano di lavoro di esplorazione avviene conformemen- te all’articolo 153 numero 3 della Convenzione.

7. Le domande di approvazione dei piani di lavoro sono accompagnate da una

valutazione dei potenziali impatti ambientali delle attività proposte e dalla descri- zione di un programma di studi oceanografici e ambientali di base, conformemente alle norme, regolamenti e procedure adottati dall’Autorità.

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8. Le domande di approvazione dei piani di lavoro di esplorazione, sottoposte al

numero 6 lettera a) punti i) e ii) sono valutate secondo le procedure disposte nella sezione 3 numero 11 del presente allegato. 9. I piani di lavoro di esplorazione sono approvati per un periodo di 15 anni. Alla scadenza di un piano di lavoro di esplorazione, il contraente presenta domanda per un piano di lavoro di sfruttamento, a meno che non l’abbia già presentata o non abbia ottenuto una proroga del piano di lavoro di esplorazione. I contraenti possono presentare domanda per tali proroghe per periodi non più lunghi di cinque anni ciascuno. Tali proroghe sono approvate se il contraente ha tentato in buona fede di attenersi alle disposizioni del piano di lavoro, ma per ragioni che sfuggono al suo controllo non ha potuto completare il lavoro preparatorio necessario per passare alla fase di sfruttamento oppure se le prevalenti circostanze economiche non giustificano il passaggio alla fase di sfruttamento. 10. La designazione di un’area riservata all’Autorità, conformemente all’allegato III, articolo 8 della Convenzione, avviene in concomitanza con l’approvazione di una domanda di piano di lavoro di esplorazione o con l’approvazione di una doman- da per un piano di lavoro di esplorazione e sfruttamento. 11. Nonostante le disposizioni del numero 9, un piano di lavoro di esplorazione già approvato, sotto il patrocinio di almeno uno Stato che applica in via provvisoria il presente Accordo, non è più valido se tale Stato cessa di applicare il presente Accordo in via provvisoria e non è diventato né un membro in via provvisoria con- formemente al numero 12 né uno Stato contraente. 12. All’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati e i soggetti di cui all’arti- colo 3 del presente Accordo che lo hanno applicato in via provvisoria conforme- mente all’articolo 7 e per i quali esso non è in vigore possono continuare a essere membri dell’Autorità in via provvisoria in attesa della sua entrata in vigore nei confronti di tali Stati e soggetti, conformemente a quanto segue: a) Se il presente Accordo entra in vigore prima del 16 novembre 1996, tali Stati e soggetti possono continuare a essere membri dell’Autorità in via provviso- ria mediante la notifica, da parte di tale Stato o soggetto, al depositario dell’Accordo della propria intenzione di partecipare come membro su base provvisoria. Tale partecipazione termina il 16 novembre 1996 o prima, se

nei confronti di tale membro entrano in vigore il presente Accordo e la Con- venzione. Il Consiglio, su richiesta dello Stato o del soggetto interessato, può estendere tale partecipazione oltre il 16 novembre 1996 per un ulteriore periodo o ulteriori periodi che non superino in tutto i due anni, sempre che il Consiglio sia convinto che lo Stato o il soggetto interessato abbia tentato in buona fede di diventare parte dell’Accordo e della Convenzione. b) Se il presente Accordo entra in vigore dopo il 15 novembre 1996, tali Stati e soggetti possono richiedere al Consiglio di consentire una partecipazione continua all’Autorità in via provvisoria per un periodo o periodi che non si protraggano oltre il 16 novembre 1998. Il Consiglio consente tale partecipa- zione provvisoria a partire dalla data della richiesta se è convinto che lo

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Stato o soggetto abbia fatto tentativi in buona fede di diventare parte dell’Accordo e della Convenzione. c) Gli Stati ed i soggetti che sono membri dell’Autorità in via provvisoria conformemente alla lettera a) o b) applicano le norme della Parte XI e il pre- sente Accordo conformemente alle loro leggi, regolamenti e stanziamenti di bilancio nazionali o interni e hanno gli stessi diritti ed obblighi degli altri membri, inclusi: i) l’obbligo di contribuire al bilancio amministrativo dell’Autorità, con- formemente alla scala dei contributi stabiliti; ii) il diritto di patrocinare una domanda di approvazione di un piano di lavoro di esplorazione. Nel caso di soggetti i cui componenti sono per- sone fisiche o giuridiche che hanno la nazionalità di più di uno Stato, il piano di lavoro di esplorazione non viene approvato a meno che tutti gli Stati, le cui persone fisiche o giuridiche comprendono questi soggetti, non siano Stati contraenti o membri provvisori. d) Nonostante le disposizioni del numero 9, un piano di lavoro approvato sotto forma di contratto di esplorazione, che era stato patrocinato conformemente alla lettera c) punto ii) da uno Stato che era membro provvisorio, non è più valido se tale partecipazione non sussiste più e lo Stato o il soggetto non è divenuto uno Stato contraente. e) Se tale membro non ha dato il suo contributo stabilito o ha altrimenti man- cato ai suoi obblighi secondo il presente numero, la sua partecipazione prov- visoria viene meno. 13. Il riferimento, nell’allegato III, articolo 10 della Convenzione, alla condotta che non è stata soddisfacente viene interpretato nel senso che il contraente non ha agito conformemente alle disposizioni del piano di lavoro approvato, nonostante uno o più avvisi scritti dell’Autorità al contraente che gli ingiungevano di applicare il piano. 14. L’Autorità ha il suo bilancio. Le spese amministrative dell’Autorità sono coper- te dal bilancio delle Nazioni Unite, in seguito ad una decisione dell’Assemblea gene- rale, fino alla fine dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Accordo. Da allora in poi le spese amministrative dell’Autorità sono coperte dai contributi stabiliti a carico dei suoi membri, inclusi tutti i membri provvisori, con- formemente agli articoli 171 lettera a) e 173 della Convenzione e al presente Accor-

do, fino al momento in cui l’Autorità non abbia da altre fonti fondi sufficienti a coprire tali spese. L’Autorità non esercita il potere di prendere in prestito fondi per finanziare il suo bilancio amministrativo, potere previsto dall’articolo 174 numero 1 della Convenzione. 15. L’Autorità elabora e adotta, conformemente all’articolo 162 numero 2 lettera o) punto ii) della Convenzione, norme, regolamenti e procedure basati sui principi contenuti nelle sezioni 2, 5, 6, 7 e 8 del presente allegato e tutte le altre norme, regolamenti e procedure necessari a facilitare l’approvazione dei piani di lavoro di esplorazione o sfruttamento, conformemente a quanto segue:

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a) Il Consiglio può intraprendere tale elaborazione ogni volta che ritiene che alcune o tutte tali norme, regolamenti o procedure siano necessari per la conduzione di attività nell’Area, o quando stabilisce che lo sfruttamento commerciale è imminente, o su richiesta di uno Stato i cui aventi la naziona- lità intendono presentare domanda per l’approvazione di un piano di lavoro di sfruttamento. b) Se è fatta richiesta da uno Stato di cui alla lettera a), il Consiglio, confor- memente all’articolo 162 numero 2 lettera o) della Convenzione, completa l’adozione di tali norme, regolamenti e procedure entro due anni dalla ri- chiesta. c) Se il Consiglio non ha completato l’elaborazione delle norme, regolamenti e procedure relativi allo sfruttamento entro il tempo prescritto ed è in corso una domanda per l’approvazione di un piano di lavoro di sfruttamento, esso prende lo stesso in considerazione e approva in via provvisoria tale piano di lavoro basato sulle disposizioni della Convenzione e tutte le norme, regola- menti e procedure che il Consiglio può avere adottato in via provvisoria o sulla base delle norme contenute nella Convenzione e dei termini e principi contenuti nel presente allegato e del principio di non discriminazione tra contraenti. 16. I progetti di norme, regolamenti e procedure e tutte le raccomandazioni che si riferiscono alle disposizioni della Parte XI, contenuti nei rapporti e nelle raccoman- dazioni della Commissione Preparatoria, sono presi in considerazione dall’Autorità nell’adozione di norme, regolamenti e procedure conformemente alla Parte XI e al presente Accordo.

17. Le disposizioni rilevanti della Parte XI, sezione 4 della Convenzione sono

interpretate e applicate conformemente al presente Accordo.

Sezione 2: l’Impresa

1. Il Segretariato dell’Autorità svolge le funzioni dell’Impresa finché essa non

comincia a operare indipendentemente dal Segretariato. Il Segretario generale dell’Autorità nomina tra il personale dell’Autorità un Direttore generale provvisorio per sovrintendere allo svolgimento di queste funzioni da parte del Segretariato. Si tratta di funzioni di: a) controllo e riesame delle tendenze e degli sviluppi relativi alle attività mine- rarie dei fondi marini, inclusa un’analisi periodica delle condizioni del mer- cato mondiale dei metalli e i prezzi, le tendenze e le prospettive riguardo ai metalli; b) valutazione dei risultati della ricerca scientifica marina riguardo alle attività svolte nell’Area, prestando particolare attenzione alla ricerca relativa all’impatto ambientale delle attività nell’Area; c) valutazione dei dati disponibili relativi alla prospezione ed esplorazione compresi i criteri di tali attività;

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d) valutazione degli sviluppi della tecnologia riguardo alle attività nell’Area, in particolare della tecnologia relativa alla protezione e preservazione dell’am- biente marino; e) valutazione di informazioni e dati relativi alle aree riservate all’Autorità; f) valutazione degli approcci in materia di azioni in compartecipazione; g) raccolta di informazioni sulla disponibilità di manodopera qualificata; h) studio di opzioni di politica gestionale per l’amministrazione dell’Impresa ai diversi stadi delle sue operazioni. 2. L’Impresa conduce le sue iniziali operazioni minerarie nei fondali per mezzo di azioni in compartecipazione. Al momento dell’approvazione di un piano di lavoro di sfruttamento presentato da un soggetto diverso dall’Impresa, o quando il Consiglio riceve una domanda per un’azione in compartecipazione con l’Impresa, il Consiglio si occupa della questione del funzionamento dell’Impresa indipendentemente dal Segretariato dell’Autorità. Se le azioni in compartecipazione con l’Impresa sono informate a sani principi commerciali, il Consiglio emana una direttiva, ai sensi dell’articolo 170 numero 2, della Convenzione, disponendo tale funzionamento indipendente. 3. Gli obblighi degli Stati contraenti di finanziare un sito minerario dell’Impresa previsti nell’allegato IV, articolo 11 numero 3, della Convenzione non si applicano e gli Stati contraenti non hanno alcun obbligo di finanziare alcuna delle operazioni in alcuno dei siti minerari dell’Impresa o nel quadro delle sue azioni in compartecipa- zione. 4. Gli obblighi applicabili ai contraenti si applicano all’Impresa. Nonostante le disposizioni dell’articolo 153 numero 3 e l’allegato III, articolo 3 numero 5, della Convenzione, un piano di lavoro dell’Impresa al momento della sua approvazione assume la forma di un contratto concluso tra l’Autorità e l’Impresa. 5. Un contraente che abbia attribuito all’Autorità un’area specifica quale area riser- vata, ha il diritto di priorità per concludere con l’Impresa un accordo di azione in compartecipazione per l’esplorazione e lo sfruttamento di quell’area. Se l’Impresa non presenta una domanda per un piano di lavoro relativo alle attività in tale area riservata entro 15 anni dall’inizio del suo funzionamento in modo indipendente dal Segretariato dell’Autorità, o entro 15 anni dalla data in cui quell’area è stata riserva-

ta all’Autorità, valendo tra i due termini l’ultimo, il contraente che ha attribuito l’area ha il diritto di presentare domanda per un piano di lavoro in quell’area, sempre che offra in buona fede di includere l’Impresa come socia nel quadro di un’azione in compartecipazione. 6. L’articolo 170 numero 4, l’allegato IV e le altre disposizioni della Convenzione che riguardano l’Impresa sono interpretate e applicate conformemente alla presente sezione.

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Sezione 3: Fase decisionale 1. Le politiche generali dell’Autorità sono decise dall’Assemblea di concerto con il Consiglio. 2. Come regola generale, le decisioni negli organi dell’Autorità dovrebbero essere adottate per consenso. 3. Se si è in ogni modo tentato di raggiungere una decisione per consenso, le deci- sioni messe ai voti nell’Assemblea su questioni di procedura sono adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti e le decisioni su questioni sostanziali sono adottate a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti, come dispo- sto dall’articolo 159 numero 8 della Convenzione. 4. Le decisioni dell’Assemblea su tutte le questioni per le quali è competente anche il Consiglio o su tutte le questioni amministrative, di bilancio o finanziarie, si basano sulle raccomandazioni del Consiglio. Se l’Assemblea non accetta la raccomanda- zione del Consiglio in merito a una qualsiasi questione, essa rimanda la questione al Consiglio per un’ulteriore esame. Il Consiglio riesamina la questione alla luce dei pareri espressi dall’Assemblea. 5. Se si è in ogni modo tentato di raggiungere una decisione per consenso, le deci- sioni messe ai voti nel Consiglio su questioni di procedura sono adottate dalla mag- gioranza dei membri presenti e votanti e le decisioni su questioni sostanziali, tranne quando la Convenzione dispone che il Consiglio debba decidere per consenso, sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, sempre che a tali decisioni non si opponga la maggioranza in una qualsiasi delle camere di cui al numero 9. Nell’adottare le decisioni il Consiglio tenta di promuovere gli interessi di tutti i membri dell’Autorità. 6. Il Consiglio può rimandare l’adozione di una decisione allo scopo di agevolare ulteriori negoziati se sembra che non si sia tentato in ogni modo di raggiungere il consenso sulla questione.

7. Le decisioni che presentano implicazioni finanziarie o di bilancio adottate

dall’Assemblea o dal Consiglio si basano sulle raccomandazioni del Comitato finan- ziario. 8. Le disposizioni dell’articolo 161 numero 8 lettere b) e c) della Convenzione non sono applicabili. 9. a) Ciascun gruppo di Stati eletto in base al numero 15 lettere da a) a c), è considerato come una camera ai fini delle votazioni nel Consiglio. Gli Stati in via di sviluppo eletti in base al numero 15 lettera d) ed e) sono considerati come un’unica camera ai fini delle votazioni nel Consiglio. b) Prima dell’elezione dei membri del Consiglio, l’Assemblea istituisce degli elenchi di Stati che corrispondono ai criteri di appartenenza ai gruppi di Stati di cui al numero 15 lettere da a) a d). Se uno Stato risponde ai criteri di appartenenza in più di uno dei gruppi, può essere proposto per l’elezione al Consiglio soltanto da uno dei gruppi e rappresenta soltanto quel gruppo nelle votazioni del Consiglio.

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10. Ciascuno dei gruppi di Stati di cui al numero 15 lettere da a) a d) è rappresentato nel Consiglio dai membri nominati da quel gruppo. Ciascun gruppo nomina soltanto tanti candidati quanti sono i seggi che devono essere occupati da quel gruppo. Se il numero di candidati potenziali in ciascuno dei gruppi di cui al numero 15 lettere da a) ad e) supera il numero di seggi disponibile in ciascuno dei rispettivi gruppi, come regola generale si applica il principio di rotazione. Gli Stati membri di ciascu- no di tali gruppi decidono in che modo tale principio trova applicazione in quei gruppi.

11. a) Il Consiglio approva ciascuna raccomandazione della Commissione giuri-

dica e tecnica favorevole all’approvazione di un piano di lavoro salvo che non decida di disapprovare tale piano di lavoro a maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, inclusa la maggioranza dei membri pre- senti e votanti in ciascuna delle camere del Consiglio. Se il Consiglio non adotta una decisione su di una raccomandazione favorevole all’approvazione di un piano di lavoro nel termine prescritto, la raccomandazione si ritiene approvata dal Consiglio alla scadenza di tale termine. Il termine prescritto è normalmente di 60 giorni, a meno che il Consiglio non fissi un termine più lungo. Se la Commissione raccomanda la disapprovazione di un piano di lavoro o non adotta alcuna raccomandazione, il Consiglio può comunque approvare il piano di lavoro conformemente alle disposizioni del suo rego- lamento interno che disciplinano l’adozione di decisioni su questioni sostan- ziali. b) Le disposizioni dell’articolo 162 numero 2 lettera j) della Convenzione non sono applicabili.

12. Se sorge una controversia relativamente alla disapprovazione di un piano di

lavoro, tale controversia è sottoposta alle procedure di risoluzione delle controversie previste nella Convenzione. 13. Le decisioni adottate con votazione dalla Commissione giuridica e tecnica sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti. 14. La Parte XI sezione 4, sottosezioni B e C della Convenzione sono interpretate e applicate conformemente alla presente sezione.

15. Il Consiglio è composto da 36 membri dell’Autorità eletti dall’Assemblea

nell’ordine seguente: a) quattro membri tra gli Stati contraenti, ciascuno dei quali, durante gli ultimi cinque anni per i quali siano disponibili statistiche, o abbia consumato più del 2 %, in termini di valore del consumo totale mondiale, o abbia avuto importazioni nette superiori al 2 % in termini di valore delle importazioni totali mondiali dei prodotti di base derivati dalle categorie di minerali che saranno estratti dall’Area, sempre che i quattro membri comprendano uno Stato della regione dell’Europa orientale che abbia la più consistente eco- nomia in quella regione in termini di prodotto interno lordo e lo Stato che abbia la più consistente economia in termini di prodotto interno lordo alla data di entrata in vigore della Convenzione, se tali Stati desiderano essere rappresentati in tale gruppo;

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b) quattro membri tra gli otto Stati contraenti che hanno effettuato i maggiori investimenti nella preparazione e conduzione di attività nell’Area, sia diret- tamente sia mediante gli aventi la loro nazionalità; c) quattro membri tra gli Stati contraenti che, sulla base della produzione nelle aree di loro giurisdizione, sono tra i maggiori esportatori netti delle categorie di minerali che verranno estratti dall’Area, inclusi almeno due Stati in via di sviluppo le cui esportazioni di tali minerali rivestano un’importanza fonda- mentale per le loro economie; d) sei membri tra gli Stati contraenti in via di sviluppo che rappresentino inte- ressi particolari. Gli interessi particolari da rappresentare comprendono quelli degli Stati con popolazione numerosa, degli Stati che non hanno accesso al mare o sono geograficamente svantaggiati, degli Stati-isola, degli Stati che sono tra i maggiori importatori delle categorie di minerali che saranno estratti dall’Area, degli Stati che sono produttori potenziali di tali minerali e degli Stati meno sviluppati; e) 18 membri eletti seguendo il principio di assicurare un’equa distribuzione geografica dei seggi nel Consiglio globalmente considerato, sempre che cia- scuna regione geografica abbia almeno un membro eletto in base alla presen- te lettera. A questo scopo, le regioni geografiche sono l’Africa, l’America la- tina ed i Caraibi, l’Asia, l’Europa orientale, l’Europa occidentale ed altri Stati. 16. Le disposizioni dell’articolo 161 numero 1, della Convenzione non si applicano.

Sezione 4: Conferenza di revisione Le disposizioni relative alla Conferenza di revisione di cui all’articolo 155 numeri 1, 3 e 4 della Convenzione non sono applicabili. Nonostante le disposizioni dell’arti- colo 314 numero 2, della Convenzione, l’Assemblea, su raccomandazione del Con- siglio, può intraprendere in qualsiasi momento una revisione delle questioni di cui all’articolo 155 numero 1, della Convenzione. Gli emendamenti relativi al presente Accordo e alla Parte XI sono sottoposti alle procedure contenute negli articoli 314, 315, e 316 della Convenzione, a condizione che siano mantenuti i principi, il regime e gli altri termini di cui all’articolo 155 numero 2, della Convenzione e non vengano pregiudicati i diritti cui si riferisce il numero 5 di tale articolo.

Sezione 5: Trasferimento della tecnologia 1. In aggiunta alle disposizioni dell’articolo 144 della Convenzione, il trasferimento della tecnologia, ai fini della Parte XI, è disciplinato dai seguenti principi: a) L’Impresa e gli Stati in via di sviluppo che desiderano ottenere la tecnologia mineraria dei fondi marini tentano di ottenerla a termini e condizioni com- merciali giusti e ragionevoli sul libero mercato, o mediante accordi di azioni in compartecipazione.

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b) Se l’Impresa o gli Stati in via di sviluppo non sono in grado di ottenere la tecnologia mineraria dei fondi marini, l’Autorità può invitare tutti o alcuni dei contraenti ed il loro rispettivo Stato o Stati patrocinanti a cooperare con lei nell’agevolare l’acquisizione della tecnologia mineraria dei fondi marini da parte dell’Impresa o della sua impresa in compartecipazione, o di uno o più Stati in via di sviluppo che cercano di acquisire tale tecnologia a termini e condizioni commerciali giusti e ragionevoli, compatibili con l’efficace pro- tezione dei diritti di proprietà intellettuale. Gli Stati contraenti si impegnano a cooperare pienamente ed efficacemente con l’Autorità a questo scopo e ad assicurare che anche i contraenti da loro patrocinati cooperino pienamente con l’Autorità. c) Come regola generale, gli Stati contraenti promuovono la cooperazione internazionale tecnica e scientifica relativamente alle attività nell’Area sia tra le parti interessate, sia mediante programmi di formazione, assistenza tecnica e cooperazione scientifica nella scienza e tecnologia marina e la pro- tezione e preservazione dell’ambiente marino. 2. Le disposizioni dell’allegato III, articolo 5 della Convenzione non si applicano.

Sezione 6: Politica della produzione

1. La politica della produzione dell’Autorità si basa sui seguenti principi:

a) Lo sfruttamento delle risorse dell’Area avviene conformemente a sani prin- cipi commerciali. b) Le disposizioni dell’Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio, i suoi codici pertinenti e gli accordi successivi o sostitutivi, si applicano per quanto riguarda le attività nell’Area. c) In particolare, non vi sono sovvenzioni delle attività nell’Area salvo quanto può essere autorizzato dagli accordi di cui sopra alla lettera b). Ai fini di tali principi, le sovvenzioni sono definite dagli accordi di cui alla lettera b). d) Non sussistono discriminazioni tra i minerali estratti dall’Area e quelli pro- venienti da altre fonti. Non vi è un accesso preferenziale ai mercati per tali minerali o per l’importazione dei prodotti di base derivati da tali minerali. In particolare: i) con l’utilizzazione di barriere tariffarie o non tariffarie; e ii) concesso dagli Stati contraenti a tali minerali o ai prodotti di base otte- nuti a partire da tali minerali dalle loro imprese pubbliche o da persone fisiche e giuridiche che abbiano la loro nazionalità o che siano control- late dagli Stati stessi o da soggetti aventi la loro nazionalità. e) Il piano di lavoro per lo sfruttamento approvato dall’Autorità con riferimen- to a ciascuna zona mineraria, indica un programma preventivo di produzione che comprende la quantità massima stimata di minerali che verrebbe pro- dotta annualmente in base al piano di lavoro.

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f) Le seguenti disposizioni si applicano alla risoluzione delle controversie rela- tive alle disposizioni degli accordi di cui alla lettera b): i) quando gli Stati contraenti interessati sono parti di tali accordi, essi ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie previste da tali accordi; ii) quando uno o più degli Stati contraenti interessati non partecipano a tali accordi, essi ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie disposte nella Convenzione. g) Qualora si stabilisca in base agli accordi di cui alla lettera b) che uno Stato contraente ha effettuato una sovvenzione che è vietata o che ha prodotto un effetto negativo nei confronti di un altro Stato contraente e non siano stati intrapresi i passi necessari dallo Stato contraente o dagli Stati contraenti inte- ressati, uno Stato contraente può chiedere al Consiglio di adottare le misure necessarie. 2. I principi contenuti nel numero 1 non pregiudicano i diritti e gli obblighi di cui agli accordi indicati nel numero 1 lettera b), così come i relativi accordi di libero commercio e di unione doganale nelle relazioni tra gli Stati contraenti che sono parti di tali accordi. 3. L’accettazione da parte di un contraente di sussidi diversi da quelli che possono essere autorizzati dagli accordi di cui al numero 1 lettera b), comporta una violazio- ne delle clausole fondamentali del contratto che costituisce un piano di lavoro per lo svolgimento delle attività nell’Area. 4. Ogni Stato contraente che abbia ragione di ritenere che vi sia stata una violazione delle condizioni di cui ai numeri 1, lettre da b) a d) o 3, può ricorrere alle procedure di risoluzione delle controversie conformemente al numero 1 lettera f) o g). 5. Uno Stato contraente può in qualsiasi momento portare all’attenzione del Consi- glio attività che dal suo punto di vista sono incompatibili con i requisiti di cui al numero 1, lettere da b) a d). 6. L’Autorità sviluppa norme, regolamenti e procedure per assicurare l’attuazione delle disposizioni della presente sezione. Ciò comprende anche le norme, i regola- menti e le procedure pertinenti che disciplinano l’approvazione dei piani di lavoro. 7. Le disposizioni dell’articolo 151, numeri da 1 a 7 e 9, dell’articolo 162 numero 2 lettera q), dell’articolo 165 numero 2 lettera n), e dell’allegato III, articolo 6 nume-

ro 5, ed articolo 7, della Convenzione non sono applicabili.

Sezione 7: Assistenza economica 1. La politica dell’Autorità di assistere i Paesi in via di sviluppo che subiscano dei pesanti effetti negativi sulla loro economia o sulle loro entrate dovute all’esporta- zione, derivanti dalla riduzione del prezzo di un minerale che figura tra quelli estratti dall’area, o del volume delle esportazioni di quel minerale, nell’ambito in cui tali riduzioni siano causate da attività condotte nell’Area, si basa sui seguenti principi:

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a) L’Autorità costituisce un fondo di assistenza economica con la parte delle sue risorse che supera l’importo necessario a coprire le sue spese ammini- strative. L’importo accantonato per questo scopo è periodicamente determi- nato dal Consiglio, su raccomandazione del Comitato finanziario. Solo le somme ricevute in pagamento dai contraenti, inclusa l’Impresa, ed i contri- buti volontari sono utilizzati per la costituzione del fondo di assistenza eco- nomica. b) Gli Stati in via di sviluppo produttori terrestri le cui economie si ritiene siano state seriamente danneggiate dalla produzione dei minerali estratti dai fondi marini sono assistiti con il fondo di assistenza economica dell’Autorità. c) L’Autorità fornisce assistenza con il fondo agli Stati in via di sviluppo pro- duttori terrestri danneggiati, se del caso in cooperazione con le esistenti isti- tuzioni mondiali o regionali di sviluppo che sono dotate delle infrastrutture e dell’esperienza per portare avanti tali programmi di assistenza. d) L’ampiezza e la durata del periodo di assistenza sono fissate con riferimento ai casi specifici. Così agendo opportuna considerazione è data alla natura ed alla gravità dei problemi incontrati dai Paesi in via di sviluppo produttori ter- restri danneggiati.

2. L’articolo 151 numero 10, della Convenzione è attuato attraverso le misure di

assistenza economica di cui al numero 1. L’articolo 160 numero 2 lettera 1), l’articolo 162 numero 2 lettera n), l’articolo 164 numero 2 lettera d), l’articolo 171 lettera f) e l’articolo 173 numero 2 lettera c) della Convenzione sono interpretati di conseguenza.

Sezione 8: Clausole finanziarie del contratto 1. I seguenti principi forniscono la base per la formulazione di norme, regolamenti e procedure per le clausole finanziarie del contratto: a) Il sistema dei pagamenti all’Autorità deve essere equo sia per il contraente che per l’Autorità e deve fornire strumenti adeguati per garantirne l’osser- vanza da parte del contraente. b) Gli importi dei pagamenti dovuti nel quadro di tale sistema devono essere comparabili a quelli in vigore per quanto riguarda la produzione terrestre degli stessi minerali o di minerali simili in modo da evitare di attribuire ai produttori di minerali estratti dai fondi marini un vantaggio o uno svantaggio artificiale nella concorrenza. c) Il sistema non dovrebbe essere complesso e non dovrebbe imporre gravosi costi amministrativi a carico dell’Autorità o del contraente. Dovrebbe essere prevista l’adozione di un sistema di tasse indirette o di un sistema che com- bina la tassazione indiretta con la divisione dei profitti. Se vengono scelti dei sistemi alternativi, il contraente ha il diritto di scegliere il sistema applicabile al suo contratto. Ogni successivo cambiamento nella scelta tra sistemi alter- nativi, tuttavia, è concordato tra l’Autorità ed il contraente.

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d) Si paga un’imposta annuale fissa a partire dalla data di inizio della produ- zione commerciale. Tale imposta può essere dedotta dagli altri pagamenti dovuti in base al sistema adottato conformemente alla lettera c). L’importo di tale imposta è determinato dal Consiglio. e) Il sistema dei pagamenti può essere periodicamente rivisto alla luce delle mutate circostanze. Qualsiasi cambiamento viene effettuato in modo non discriminatorio. Tali cambiamenti possono essere applicati ai contratti già esistenti solo al momento della scelta del contraente. Ogni successivo cam- biamento nella scelta tra sistemi alternativi è concordato tra l’Autorità ed il contraente. f) Le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme e dai regolamenti che si basano su tali principi sono sottoposte alle procedure di risoluzione delle controversie disposte nella Convenzione. 2. Le disposizioni dell’allegato III, articolo 13, numeri da 3 a 10 della Convenzione non sono applicabili. 3. Con riferimento all’attuazione dell’allegato III, articolo 13 numero 2 della Con- venzione, l’imposta dovuta per l’esame delle domande per l’approvazione di un piano di lavoro limitato ad una sola fase, o la fase dell’esplorazione o quella dello sfruttamento, ammonta a 250 000 dollari statunitensi.

Sezione 9: Comitato finanziario

1. E’istituito un Comitato finanziario. Il Comitato è composto da 15 membri con

opportune qualifiche in materia finanziaria. Gli Stati contraenti nominano candidati del più alto livello di competenza ed integrità.

2. Il Comitato finanziario non può comprendere più di un membro avente la nazio-

nalità dello stesso Stato contraente. 3. I membri del Comitato finanziario sono eletti dall’Assemblea e particolare rile- vanza è data alla necessità di una equa distribuzione geografica ed alla rappresen- tanza di interessi particolari. Ogni gruppo di Stati di cui alla sezione 3 numero 15 lettere a), b), c) e d) del presente allegato è rappresentato nel Comitato finanziario da almeno un membro. Fino a quando l’Autorità non avrà risorse sufficienti, diverse dai contributi stabiliti, per coprire le sue spese amministrative, la partecipazione al Comitato includerà i rappresentanti dei cinque maggiori contribuenti al bilancio amministrativo dell’Autorità. Successivamente, l’elezione di uno dei membri di ogni gruppo avverrà sulla base della nomina da parte dei membri del rispettivo gruppo, senza alcun pregiudizio alla possibilità che altri membri siano eletti dallo stesso gruppo. 4. I membri del Comitato finanziario durano in carica per un periodo di cinque anni. Essi sono rieleggibili per un ulteriore analogo periodo.

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5. In caso di morte, incapacità o dimissioni di un membro del Comitato finanziario prima della scadenza del mandato, l’Assemblea elegge per il restante periodo un membro della stessa regione geografica o dello stesso gruppo di Stati.

6. I membri del Comitato finanziario non devono avere alcun interesse economico

in alcuna attività connessa con quei settori rispetto ai quali il Comitato è competente ad emettere raccomandazioni. Essi non devono far conoscere, anche dopo la cessa- zione dalle loro funzioni, alcuna informazione confidenziale di cui siano venuti a conoscenza in ragione dei loro incarichi per l’Autorità.

7. Le decisioni dell’Assemblea e del Consiglio nelle seguenti questioni tengono

conto delle raccomandazioni del Comitato finanziario: a) progetti di norme, regolamenti e procedure finanziarie degli organi del- l’Autorità e gestione finanziaria ed amministrazione finanziaria interna dell’Autorità; b) valutazione dei contributi dei membri in favore del bilancio amministrativo dell’Autorità conformemente all’articolo 160 numero 2 lettera e), della Con- venzione; c) tutti le rilevanti questioni finanziarie, compresa la proposta di bilancio annuale, preparati dal Segretario generale dell’Autorità conformemente all’articolo 172 della Convenzione e gli aspetti finanziari dell’attuazione dei programmi di lavoro del Segretariato; d) il bilancio amministrativo; e) gli obblighi finanziari degli Stati contraenti che derivano dall’attuazione del presente Accordo e della Parte XI, così come le implicazioni amministrative e di bilancio delle proposte e delle raccomandazioni che comportano delle spese sui fondi dell’Autorità; f) le norme, i regolamenti e le procedure sull’equa distribuzione dei benefici finanziari o di altri benefici economici derivati dalle attività nell’Area e le decisioni da adottare in merito. 8. Le decisioni del Comitato finanziario su questioni di procedura sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti. Le decisioni su questioni sostanziali sono adottate per consenso. 9. Si ritiene che il requisito di cui all’articolo 162 numero 2 lettera y) della Conven- zione, che contempla l’istituzione di un organo sussidiario che si occupi delle que- stioni finanziarie, sia soddisfatto dall’istituzione del Comitato finanziario confor- memente a questa sezione.

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Campo d’applicazione il 25 maggio 2009 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Albania 23 giugno 2003 23 luglio 2003 Algeria 11 giugno 1996 28 luglio 1996 Arabia Saudita 24 aprile 1996 28 luglio 1996 Argentina 1° dicembre 1995 28 luglio 1996 Armenia 9 dicembre 2002 A 8 gennaio 2003 Australia 5 ottobre 1994 28 luglio 1996 Austria 14 luglio 1995 28 luglio 1996 Bahama 28 luglio 1995 28 luglio 1996 Bangladesh 27 luglio 2001 A 26 agosto 2001 Barbados 28 luglio 1995 28 luglio 1996 Belgio* 13 novembre 1998 13 dicembre 1998 Belize 21 ottobre 1994 28 luglio 1996 Benin 16 ottobre 1997 15 novembre 1997 Bielorussia 30 agosto 2006 A 29 settembre 2006 Bolivia 28 aprile 1995 28 luglio 1996 Botswana 31 gennaio 2005 A 2 marzo 2005 Brasile 25 ottobre 2007 24 novembre 2007 Brunei 5 novembre 1996 5 dicembre 1996 Bulgaria 15 maggio 1996 A 28 luglio 1996 Burkina Faso 25 gennaio 2005 24 febbraio 2005 Camerun 28 agosto 2002 27 settembre 2002 Canada 7 novembre 2003 7 dicembre 2003 Capo Verde 23 aprile 2008 23 maggio 2008 Ceca, Repubblica 21 giugno 1996 28 luglio 1996 Cile 25 agosto 1997 A 24 settembre 1997 Cina 7 giugno 1996 28 luglio 1996 Cipro 27 luglio 1995 28 luglio 1996 Comunità europea (CE/UE/CEE) 1° aprile 1998 1° maggio 1998 Congo (Brazzaville) 9 luglio 2008 8 agosto 2008 Corea del Sud 29 gennaio 1996 28 luglio 1996 Costa d’Avorio 28 luglio 1995 28 luglio 1996 Costa Rica 20 settembre 2001 A 20 ottobre 2001 Croazia 5 aprile 1995 28 luglio 1996 Cuba 17 ottobre 2002 A 16 novembre 2002 Danimarca 16 novembre 2004 16 dicembre 2004 Estonia 26 agosto 2005 A 25 settembre 2005 Figi 28 luglio 1995 28 luglio 1996 Filippine 23 luglio 1997 22 agosto 1997 Finlandia 21 giugno 1996 28 luglio 1996 Francia 11 aprile 1996 28 luglio 1996 Gabon 11 marzo 1998 10 aprile 1998

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Georgia 21 marzo 1996 28 luglio 1996 Germania 14 ottobre 1994 28 luglio 1996 Giamaica 28 luglio 1995 28 luglio 1996 Giappone 20 giugno 1996 28 luglio 1996 Giordania 27 novembre 1995 28 luglio 1996 Grecia 21 luglio 1995 28 luglio 1996 Grenada 28 luglio 1995 28 luglio 1996 Guatemala 11 febbraio 1997 13 marzo 1997 Guinea 28 luglio 1995 28 luglio 1996 Guinea equatoriale 21 luglio 1997 20 agosto 1997 Guyana 25 settembre 2008 A 25 ottobre 2008 Haiti 31 luglio 1996 A 30 agosto 1996 Honduras 28 luglio 2003 A 27 agosto 2003 India 29 giugno 1995 28 luglio 1996 Indonesia 2 giugno 2000 2 luglio 2000 Irlanda 21 giugno 1996 28 luglio 1996 Islanda 28 luglio 1995 28 luglio 1996 Isole Cook 15 febbraio 1995 A 28 luglio 1996 Italia 13 gennaio 1995 28 luglio 1996 Kenya 29 luglio 1994 28 luglio 1996 Kiribati 24 febbraio 2003 26 marzo 2003 Kuwait 2 agosto 2002 A 1° settembre 2002 Laos 5 giugno 1998 5 luglio 1998 Lesotho 31 maggio 2007 30 giugno 2007 Lettonia 23 dicembre 2004 A 22 gennaio 2005 Libano 5 gennaio 1995 28 luglio 1996 Liberia 25 settembre 2008 25 ottobre 2008 Lituania 12 novembre 2003 A 12 dicembre 2003 Lussemburgo 5 ottobre 2000 4 novembre 2000 Macedonia 19 agosto 1994 28 luglio 1996 Madagascar 22 agosto 2001 21 settembre 2001 Maldive 7 settembre 2000 7 ottobre 2000 Malesia 14 ottobre 1996 13 novembre 1996 Malta 26 giugno 1996 26 luglio 1996 Marocco 31 maggio 2007 30 giugno 2007 Mauritania 17 luglio 1996 16 agosto 1996 Maurizio 4 novembre 1994 28 luglio 1996 Messico 10 aprile 2003 A 10 maggio 2003 Micronesia 6 settembre 1995 28 luglio 1996 Moldova 6 febbraio 2007 8 marzo 2007 Monaco 20 marzo 1996 28 luglio 1996 Mongolia 13 agosto 1996 12 settembre 1996 Montenegro 23 ottobre 2006 S 3 giugno 2006

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Mozambico 13 marzo 1997 A 12 aprile 1997 Myanmar 21 maggio 1996 A 28 luglio 1996 Namibia 28 luglio 1995 28 luglio 1996 Nauru 23 gennaio 1996 28 luglio 1996 Nepal 2 novembre 1998 2 dicembre 1998 Nicaragua 3 maggio 2000 2 giugno 2000 Nigeria 28 luglio 1995 28 luglio 1996 Niue 11 ottobre 2006 10 novembre 2006 Norvegia 24 giugno 1996 A 28 luglio 1996 Oman 26 febbraio 1997 A 28 marzo 1997 Paesi Bassia 28 giugno 1996 28 luglio 1996 Antille olandesi 13 febbraio 2009 13 febbraio 2009 Pakistan 26 febbraio 1997 28 marzo 1997 Papua Nuova Guinea 14 gennaio 1997 13 febbraio 1997 Paraguay 10 luglio 1995 28 luglio 1996 Polonia 13 novembre 1998 13 dicembre 1998 Portogallo 3 novembre 1997 3 dicembre 1997 Qatar 9 dicembre 2002 8 gennaio 2003 Regno Unito 25 luglio 1997 24 agosto 1997 Anguilla 25 luglio 1997 24 agosto 1997 Bermuda 25 luglio 1997 24 agosto 1997 Caimane, Isole 25 luglio 1997 24 agosto 1997 Gibilterra 25 luglio 1997 24 agosto 1997 Guernesey 25 luglio 1997 24 agosto 1997 Isola di Man 25 luglio 1997 24 agosto 1997 Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud) 25 luglio 1997 24 agosto 1997 Jersey 25 luglio 1997 24 agosto 1997 Montserrat 25 luglio 1997 24 agosto 1997 Pitcairn, Isole (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn) 25 luglio 1997 24 agosto 1997 Sant’Elena e dipendenze (Ascen- sion e Tristan da Cunha) 25 luglio 1997 24 agosto 1997 Territorio Britannico dell’Oceano Indiano 25 luglio 1997 24 agosto 1997 TerritorioAntartico Britannico 25 luglio 1997 24 agosto 1997 Turks e Caicos, Isole 25 luglio 1997 24 agosto 1997 Vergini Britanniche, Isole 25 luglio 1997 24 agosto 1997 Romania 17 dicembre 1996 A 16 gennaio 1997 Russia* 12 marzo 1997 A 11 aprile 1997 Salomone, Isole 23 giugno 1997 23 luglio 1997 Samoa 14 agosto 1995 28 luglio 1996

Attuazione della Parte XI della Convenzionedelle Nazioni Unite RU 2009 sul diritto del mare. Acc.

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Seicelle 15 dicembre 1994 28 luglio 1996 Senegal 25 luglio 1995 28 luglio 1996 Serbia 28 luglio 1995 28 luglio 1996 Sierra Leone 12 dicembre 1994 28 luglio 1996 Singapore 17 novembre 1994 28 luglio 1996 Slovacchia 8 maggio 1996 28 luglio 1996 Slovenia 16 giugno 1995 28 luglio 1996 Spagna 15 gennaio 1997 14 febbraio 1997 Sri Lanka 28 luglio 1995 28 luglio 1996 Sudafrica 23 dicembre 1997 22 gennaio 1998 Suriname 9 luglio 1998 8 agosto 1998 Svezia 25 giugno 1996 28 luglio 1996 Svizzera 1° maggio 2009 31 maggio 2009 Tanzania 25 giugno 1998 25 luglio 1998 Togo 28 luglio 1995 28 luglio 1996 Tonga 2 agosto 1995 28 luglio 1996 Trinidad e Tobago 28 luglio 1995 28 luglio 1996 Tunisie 24 maggio 2002 23 giugno 2002 Tuvalu 9 dicembre 2002 8 gennaio 2003 Ucraine* 26 luglio 1999 25 agosto 1999 Uganda 28 luglio 1995 28 luglio 1996 Ungheria 5 febbraio 2002 A 7 marzo 2002 Uruguay 7 agosto 2007 6 settembre 2007 Vanuatu 10 agosto 1999 9 settembre 1999 Vietnam 27 aprile 2006 A 26 maggio 2006 Zambia 28 luglio 1995 28 luglio 1996 Zimbabwe 28 luglio 1995 28 luglio 1996 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve, obiezioni e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in francese e in inglese possono essere consultati sul sito Internet delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Per il Regno Unito in Europa.

Attuazione della Parte XI della Convenzionedelle Nazioni Unite RU 2009 sul diritto del mare. Acc.

Accordo relativo all'attuazione della Parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (con allegato) | Lexipedia | Lexipedia