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AS 2009 3439

Ordinanza sul Servizio di trasporto aereo della Confederazione

Ordinanza sul Servizio di trasporto aereo della Confederazione (O-STAC)

del 24 giugno 2009

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza:

a. disciplina le prestazioni del Servizio di trasporto aereo della Confederazione (STAC); b. definisce la cerchia delle persone autorizzate.

2 La presente ordinanza non è applicabile ai voli delle Forze aeree aventi scopi

militari.

Art. 2 Persone autorizzate e organi competenti per l’autorizzazione

1 Delle prestazioni dello STAC possono beneficiare le persone seguenti:

a. i membri del Consiglio federale; b. il cancelliere della Confederazione; c. i presidenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati; d. il presidente del Tribunale federale; e. gli ospiti di Stato invitati dal Consiglio federale nonché i mandatari, gli ospiti e le delegazioni svizzere e straniere da esso designati caso per caso.

2 Altrepersone possono beneficiare delle prestazioni dello STAC sulla base di

un’autorizzazione scritta. Sono competenti per l’autorizzazione: a. i Dipartimenti e la Cancelleria federale, per i collaboratori che sono loro subordinati o attribuiti nonché per i mandatari, gli ospiti o le delegazioni svizzere e straniere da essi designati caso per caso;

RS 172.010.331 1 RS 172.010

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b. la Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale, per i membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati nonché per i collaboratori dei Servizi del Parlamento; c. il Tribunale federale, per i propri membri. 3 L’organo competente rilascia l’autorizzazione sulla base dell’offerta di trasporto.

4 L’autorizzazione dà diritto a un volo verso un determinato luogo, se del caso con volo di ritorno o destinazioni terze.

5 Se una persona o un gruppo di persone di cui al capoverso 2 beneficia regolar-

mente delle prestazioni dello STAC, l’organo competente può rilasciare eccezional- mente un’autorizzazione generale. Esso può limitarla a livello temporale, geografico e materiale oppure vincolarla a condizioni e oneri.

6 Se per motivi di servizio o protocollari è necessario un accompagnamento, la

persona autorizzata può far beneficiare delle prestazioni dello STAC anche la per- sona che l’accompagna. L’accompagnamento di persone di cui al capoverso 2 è disciplinato nell’autorizzazione.

Art. 3 Condizioni per il diritto alle prestazioni 1 Le prestazioni dello STAC devono adempiere scopi di servizio nell’interesse della Confederazione.

2 Di una prestazione dello STAC si può beneficiare solo se è adempiuta una delle

condizioni seguenti: a. la prestazione è più economica rispetto ai voli di linea o ad altri mezzi di tra- sporto; b. la prestazione riduce considerevolmente gli inconvenienti o la durata del viaggio; c. la prestazione è necessaria per motivi di sicurezza, discrezione o rappresen- tanza. 3 Le persone autorizzate secondo l’articolo 2 capoverso 1 e gli organi competenti per l’autorizzazione secondo l’articolo 2 capoverso 2 sono responsabili del fatto che le condizioni per il diritto alle prestazioni siano adempiute. Sono eccettuate le persone autorizzate di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera e; in caso di prestazioni a loro favore, tale responsabilità è assunta dal Consiglio federale.

Art. 4 Accordi quadro e ordinazione 1 Le Forze aeree concludono con le unità amministrative di cui all’articolo 2 che ricorrono regolarmente alle prestazioni dello STAC accordi quadro sui principi per l’ottenimento delle prestazioni.

2 Gli accordi quadro sono regolarmente adeguati alle circostanze del momento.

3 Le singole prestazioni sono ottenute mediante ordinazione, sulla base di una corri- spondente offerta di trasporto.

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Art. 5 Organizzazione, pianificazione ed esecuzione

1 Lo STAC è una formazione delle Forze aeree.

2 Ricevuta una domanda di trasporto, le Forze aeree (centrale d’impiego del tra-

sporto aereo) preparano un’offerta di trasporto e la sottopongono alla persona o all’unità amministrativa richiedente. 3 Le Forze aeree sono responsabili della pianificazione e dell’esecuzione dei voli dello STAC. 4 Se lo STAC non è in grado di eseguire un volo con mezzi propri, le Forze aeree, se del caso in collaborazione con la Centrale viaggi della Confederazione, possono noleggiare mezzi di trasporto aereo privati oppure incaricare terzi di fornire la pre- stazione.

Art. 6 Costi 1 I costi delle prestazioni del servizio di volo sono computati alle unità amministra- tive richiedenti ai costi integrali risultanti dall’impiego civile dello STAC (art. 41 dell’ordinanza del 5 aprile 20062 sulle finanze della Confederazione). 2I costi supplementari sono computati separatamente alle unità amministrative richiedenti.

Art. 7 Resoconti Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport presenta annualmente al Consiglio federale, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, un rapporto sulle prestazioni fornite secondo la presente ordinanza.

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 19 dicembre 20013 sui servizi di trasporto aereo della Confederazione è abrogata.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

24 giugno 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RS 611.01 3 RU 2002 215

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