AS 2009 3461
Ordinanza sui contatti militari internazionali
Ordinanza sui contatti militari internazionali (OCMI)
del 24 giugno 2009
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 50 capoverso 1 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge federale del 3 febbraio 19952 sull’esercito e sull’amministrazione militare, ordina:
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina le competenze e la procedura in materia di con- tatti militari internazionali. 2 È applicabile all’Amministrazione federale, ai militari nonché alle società militari e alle associazioni militari mantello, nella misura in cui, in questioni che riguardano l’esercito svizzero, entrano in contatto con: a. autorità, organizzazioni e privati stranieri in Svizzera e all’estero; b. rappresentanze svizzere all’estero.
Art. 2 Contatti militari internazionali Ai sensi della presente ordinanza, per contatti militari internazionali s’intendono: a. la richiesta, la consegna o la trasmissione d’informazioni di carattere mili- tare, segnatamente documentazioni, indicazioni o notizie; b. le visite di persone, autorità e organizzazioni straniere a militari svizzeri e a uffici, organizzazioni, esercitazioni, manifestazioni, stati maggiori, truppe, scuole, corsi o impianti militari, nonché l’invito a simili visite, così come le visite analoghe di militari svizzeri all’estero; c. la partecipazione di organizzazioni straniere a manifestazioni militari o sportive militari in Svizzera, nonché l’invito a simili manifestazioni, così come la partecipazione di organizzazioni svizzere a analoghe manifestazioni all’estero;
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d. la partecipazione di militari stranieri a manifestazioni in Svizzera, segnata- mente conferenze o dibattiti, su questioni militari nonché gli inviti a simili manifestazioni, così come la partecipazione di militari svizzeri ad analoghe manifestazioni all’estero.
Art. 3 Obbligo di autorizzazione 1 L’avvio formale di contatti militari internazionali è soggetto ad autorizzazione.
2 La domanda di autorizzazione deve essere previamente presentata all’ufficio
dell’Aggruppamento Difesa competente per il protocollo militare (Protocollo mili- tare). 3 In casi speciali, il Protocollo militare chiede il parere del Dipartimento federale degli affari esteri.
Art. 4 Eccezioni all’obbligo di autorizzazione I servizi seguenti possono, nel loro settore di compiti, allacciare formalmente con- tatti militari internazionali senza l’autorizzazione del Protocollo militare: a. i servizi d’informazione del Dipartimento federale della difesa, della prote- zione della popolazione e dello sport (DDPS); b. l’organo del DDPS competente per la politica di sicurezza; c. la Protezione delle informazioni e delle opere del DDPS; d. l’Ufficio dell’uditore in capo e la Giustizia militare; e. l’Aggruppamento armasuisse e le imprese d’armamento della Confedera- zione, sempre che non siano coinvolti militari svizzeri o uffici, organizza- zioni, esercitazioni, manifestazioni, stati maggiori, truppe, scuole, corsi o impianti militari; f. l’organo dell’Aggruppamento Difesa competente per le relazioni internazio- nali; g. il Centro di competenza SWISSINT, nel quadro degli impieghi autorizzati.
Art. 5 Protezione delle informazioni
1 La consegna di informazioni classificate a persone e organi stranieri nonché
l’accesso da parte di visitatori stranieri a informazioni militari classificate, a materia- le classificato o a impianti militari in Svizzera si fondano sulle corrispondenti pre- scrizioni in materia di protezione delle informazioni, segnatamente: a. le convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni applicabili nel caso concreto; b. l’ordinanza del 19 dicembre 20013 sui controlli di sicurezza relativi alle per- sone;
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c. l’ordinanza del 4 luglio 20074 sulla protezione delle informazioni della Con- federazione; d. l’ordinanza del 29 agosto 19905 sulla procedura di tutela del segreto in occa- sione di mandati con contenuto classificato dal punto di vista militare. 2 Il Protocollo militare rilascia le autorizzazioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 unicamente se la persona che intende allacciare contatti militari internazionali pre- senta le autorizzazioni o attestazioni necessarie sulla base delle prescrizioni di cui al capoverso 1. 3 La consegna di informazioni classificate non può in alcun caso essere garantita. Agli eventuali interessati può unicamente essere promesso l’esame della loro domanda.
4 Chi vuole consegnare su supporti d’informazione informazioni non classificate
deve inoltrarle al Protocollo militare, per trasmissione, in una busta neutra non chiusa; è fatto salvo l’articolo 4. 5 Chi organizza contatti militari internazionali deve istruire tutte le persone che avranno contatti con i visitatori stranieri in merito a quali informazioni militari possono fornire.
Art. 6 Relazioni di organizzazioni militari con il Protocollo militare Le organizzazioni militari trattano con il Protocollo militare per il tramite, se ne sono affiliate, della loro associazione mantello.
Art. 7 Esecuzione Il Protocollo militare è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni tecniche necessarie.
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2009.
24 giugno 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il Presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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