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AS 2009 3507

Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE)

Modifica del 24 giugno 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 2 febbraio 20001 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 1a Sezione 1a: Procedura del piano settoriale

Art. 1a 1 Le linee ad alta tensione con una tensione nominale di 220 kV e superiore (50 Hz) possono essere approvate soltanto se in precedenza sono state definite dato acquisito in una procedura del piano settoriale. 2 Le nuove linee possono essere approvate senza previa procedura del piano setto- riale se: a. la loro lunghezza non supera i due chilometri; b. le zone protette in virtù del diritto federale e cantonale sono rispettate; e c. i requisiti definiti nell’ordinanza del 23 dicembre 19992 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) possono essere soddisfatti senza dover ricorrere ad un permesso speciale. 3 La sostituzione, la modifica e l’ampliamento delle linee esistenti possono essere approvati senza previa procedura del piano settoriale se: a. sono state esaurite le possibilità di raggruppamento delle linee esistenti con altre linee; b. i pali esistenti vengono spostati di non oltre 50 metri lateralmente all’asse della linea e innalzati di non oltre 10 metri; c. i conflitti di utilizzazione all’interno del corridoio della linea esistente pos- sono essere risolti;

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d. i conflitti concernenti zone protette in virtù del diritto federale e cantonale possono essere appianati mediante provvedimenti di sostituzione; e e. i requisiti definiti nell’ORNI possono essere soddisfatti senza dover ricorrere ad un permesso speciale. 4 Previa consultazione con i servizi specializzati della Confederazione e dei Cantoni interessati competenti in materia, l’Ufficio federale dell’energia (Ufficio federale) decide se è necessario svolgere una procedura del piano settoriale.

Art. 2 cpv. 1 lett. g 1 I documenti da presentare all’Ispettorato per l’approvazione devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare il piano, in particolare indicazioni su: g. l’esito degli accertamenti volti a stabilire la necessità di svolgere o no una procedura del piano settoriale ed eventualmente l’esito di quest’ultima.

Art. 5 cpv. 3 3 L’Ispettorato può decidere di non condurre le trattative concernenti le opposizioni, nel caso in cui un’intesa tra le parti si prospetti irraggiungibile.

Art. 6 Procedura seguita dall’Ufficio federale in caso di mancata intesa fra le parti 1 Se entro sei mesi dal ricevimento delle opposizioni e dei pareri dei Cantoni e delle autorità federali interessate non è stato possibile trovare un’intesa con tutti gli oppo- nenti e le autorità, l’Ispettorato invia i documenti, accompagnati da un rapporto sullo stato della procedura, all’Ufficio federale per decisione. 2 In casi eccezionali, l’Ufficio federale può prolungare congruamente il termine.

3 L’Ufficio federale sottopone il rapporto dell’Ispettorato agli opponenti e agli uffici federali con i quali non è stato possibile trovare un’intesa affinché si pronuncino in merito.

4 L’Ufficio federale può assumere ulteriori prove, ordinare ispezioni e condurre

trattative concernenti le opposizioni.

Art. 6a Procedura seguita dall’Ufficio federale in caso di rinuncia a trattative concernenti le opposizioni 1 Se decide di non condurre trattative concernenti le opposizioni, l’Ispettorato invia all’Ufficio federale i documenti accompagnati da un rapporto sullo stato della pro- cedura.

2 L’Ufficio federale conduce quindi una trattativa concernente le opposizioni.

3 L’Ufficio federale può assumere ulteriori prove e ordinare ispezioni.

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II

Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 28 giugno 20003 sulla pianificazione del territorio

Art. 19 cpv. 1

1 Il servizio federale competente sottopone il progetto di concezione o di piano

settoriale ai Cantoni interessati. In relazione ad aspetti territoriali concreti, il servizio federale comunica inoltre ai Cantoni come devono essere pubblicate nei fogli uffi- ciali l’informazione e le possibilità di partecipazione della popolazione.

Art. 21 cpv. 4 4 Il Dipartimento competente può adottare gli adattamenti dei piani settoriali in vigore se tali adattamenti non sono né fonte di nuovi conflitti né hanno ripercussioni rilevanti sul territorio e l’ambiente.

2. Ordinanza del 30 marzo 19944 sulle linee elettriche

Art. 11a Protezione dalle radiazioni non ionizzanti per le linee esistenti Prima di rilasciare un permesso di costruzione o approvare modifiche all’utilizza- zione di fondi, l’autorità comunale o cantonale competente deve consultare il gestore di una linea ad alta tensione nel caso in cui: a. l’utilizzazione autorizzata di superfici in zone edificabili esistenti venga estesa o modificata in modo tale da rendere possibili nuovi luoghi a utilizza- zione sensibile (art. 3 cpv. 3 lett. a e b dell’O del 23 dic. 19995 sulla prote- zione dalle radiazioni non ionizzanti, ORNI) nel perimetro di una linea ad al- ta tensione esistente nel quale è raggiunto o superato il valore limite dell’impianto (allegato 1 n. 14 ORNI) nello stato di esercizio determinante (allegato 1 n. 13 ORNI); b. vengano costruiti o modificati edifici in modo tale da creare nuovi luoghi a utilizzazione sensibile (art. 3 cpv. 3 lett. a e b ORNI) nel perimetro di una linea ad alta tensione esistente nel quale è raggiunto o superato il valore limite dell’impianto (allegato 1 n. 14 ORNI) nello stato di esercizio determi- nante (allegato 1 n. 13 ORNI).

3 RS 700.1 4 RS 734.31 5 RS 814.710

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3. Ordinanza del 2 febbraio 20006 sulla procedura d’approvazione

dei piani di impianti ferroviari

Art. 1 cpv. 1

1 La presente ordinanza disciplina la procedura d’approvazione dei piani per le

costruzioni e gli impianti, compresi quelli a corrente forte e a corrente debole, che servono esclusivamente o prevalentemente all’esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari). Alle linee ad alta tensione con una tensione nominale di 132 kV e supe- riore (16,7 Hz) si applica inoltre l’articolo 1a dell’ordinanza del 2 febbraio 20007 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici.

III La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2009.

24 giugno 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6 RS 742.142.1 7 RS 734.25; RU 2009 3507

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