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AS 2009 351

Ordinanza del DFF concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale

Ordinanza del DFF concernente l’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale

del 20 gennaio 2009

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011 concernente l’ordinanza

sul personale federale

Art. 5 cpv. 2 2I responsabili del personale valutano i risultati generali in vista controlling e allesticono una statistica. Essa indica la ripartizione del personale tra i quattro livelli di valutazione previsti nell’articolo 17 capoverso 1 OPers ed è suddivisa in base a lingua, età e sesso dell’impiegato.

Art. 14, 16, 21 e 22 Abrogati

Art. 26 cpv. 1 lett. a n. 2 e 3

1 Si ritengono guadagno determinante:

a. per l’impiegato divenuto invalido a causa di un infortunio professionale:

2. le indennità di funzione e i premi di prestazione versati in virtù degli

articoli 46 e 49 OPers nell’anno precedente all’infortunio nonché le indennità percepite ai sensi dell’articolo 45 capoverso 1 lettera a e dell’articolo 70 capoverso 2 OPers;

3. gli aumenti di stipendio corrispondenti al livello di valutazione 3 che

l’impiegato poteva aspettarsi nei successivi tre anni, ma non superiori all’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto;

1 RS 172.220.111.31

2009-0043 351

Ottimizzazione del sistema salariale del personale federale RU 2009

2. Ordinanza del DFF del 22 maggio 20022 sul personale di pulizia

Art. 2 cpv. 3

3 Le prestazioni e il comportamento sono valutati come segue:

a. livello di valutazione 3: raggiunge pienamente gli obiettivi; b. livello di valutazione 2: raggiunge in ampia misura gli obiettivi; c. livello di valutazione 1: non raggiunge gli obiettivi.

Art. 3 cpv. 2 2 Lo stipendio massimo corrisponde all’importo massimo della classe di stipendio 1, secondo l’articolo 36 dell’ordinanza del 3 luglio 20013 sul personale federale.

Art. 4 cpv. 1 1 Lo stipendio del personale di pulizia impiegato in modo regolare viene adeguato ogni anno in funzione dei risultati della valutazione del personale fino allo stipendio massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2 come segue: a. livello di valutazione 3: aumento di 750 franchi; b. livello di valutazione 2: aumento di 300 franchi; c. livello di valutazione 1: nessun aumento.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2009.

20 gennaio 2009 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

2 RS 172.220.111.71 3 RS 172.220.111.3

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