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Ordinanza del DATEC sulle emissioni degli aeromobili

Ordinanza del DATEC sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA)

del 26 giugno 2009

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 58 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea, ordina:

Sezione 1: Valori limite d’emissione e certificati di rumore degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera

Art. 1 Campo d’applicazione e diritto applicabile 1 La presente sezione regola i valori limite delle emissioni di rumore e di sostanze nocive per gli aeromobili a motore iscritti, o destinati a essere iscritti, nella matricola svizzera. 2 Essa si applica tuttavia soltanto agli aeromobili che non sono sottoposti a una delle regolamentazioni seguenti: a. versione vincolante per la Svizzera del regolamento (CE) n. 1592/2002, in combinato disposto con le disposizioni esecutive del regolamento (CE) n. 1702/2003, conformemente alla cifra 3 dell’allegato all’accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (accordo aereo); b. allegato 16 della convenzione del 7 dicembre 19443 relativa all’aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago); sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera secondo l’articolo 38 della Convenzione4.

RS 748.215.3 ordinato presso l’UFAC, l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7) o sul sito www.icao.int. 4 Le deroghe notificate dalla Svizzera possono essere consultate presso l’UFAC.

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Art. 2 Eccezioni 1 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) può, in singoli casi, concedere deroghe alle disposizioni relative ai valori limite d’emissione indicate all’articolo 1 capoverso 2 per: a. gli aeromobili impiegati esclusivamente nella lotta antincendio; b. gli aeromobili specialmente concepiti per voli acrobatici e impiegati soltanto per questo scopo; c. gli aeromobili specialmente concepiti per voli agricoli e impiegati soltanto per questo scopo; d. gli aeromobili d’importanza storica. 2 L’UFAC autorizza l’esercizio di tali aeromobili a determinate condizioni, in parti- colare limitando l’impiego essenzialmente allo scopo particolare.

Art. 3 Velivoli della categoria Ecolight 1 Ai velivoli della categoria Ecolight si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2–10.6 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago5. 2 In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell’allegato 16, volume I, della conven- zione di Chicago, il livello sonoro dei velivoli della categoria Ecolight non può superare 65 dB(A). 3 La potenza dei relativi motori, misurata sul motore effettivamente installato sul velivolo interessato (potenza installata, potenza all’asse), non deve eccedere 90 kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA). 4 I velivoli della categoria Ecolight equipaggiati con motori a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza del 16 dicembre 19856 contro l’inquinamento atmosferico.

Art. 4 Velivoli per l’istruzione di base e velivoli rimorchiatori 1 Per i voli destinati all’istruzione di base e al rimorchio di alianti possono essere utilizzati soltanto velivoli che soddisfano una delle seguenti condizioni: a. il velivolo dispone di un certificato di rumore conforme alle prescrizioni del capitolo 6 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago7 e non supera un livello di rumore di 68 dB(A), misurato secondo il metodo previ- sto al capitolo 6;

5 RS 0.748.0 6 RS 814.318.142.1 7 RS 0.748.0

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b. il velivolo dispone di un certificato di rumore conforme alle prescrizioni del capitolo 10 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago e non supera un livello di rumore di 75 dB(A), misurato secondo il metodo previsto al capitolo 10.

2 In singoli casi debitamente motivati, l’UFAC può concedere deroghe a tempo

determinato, in particolare per: a. grandi manifestazioni di volo a vela, se sono necessari più velivoli rimor- chiatori rispetto a quanti ne possono essere procurati con un onere ragione- vole oppure se singoli velivoli presentano guasti di natura tecnica; b. l’istruzione di base su un determinato velivolo, se l’allievo rende verosimile che al termine della formazione utilizzerà prevalentemente questo tipo di velivolo.

Art. 5 Certificati di rumore L’UFAC rilascia i seguenti certificati di rumore per gli aeromobili non certificati secondo le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1702/2003 o dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago8: a. per gli aeromobili della categoria Ecolight: un certificato di rumore atte- stante il rispetto dei valori limite d’emissione stabiliti all’articolo 3; b. per gli aeromobili della categoria delle autocostruzioni:

1. nel caso di velivoli: un certificato di rumore conforme alle prescrizioni

del capitolo 6 o del capitolo 10 (a seconda della data d’inoltro della dichiarazione di costruzione), dell’allegato 16, volume I, della conven- zione di Chicago,

2. nel caso di elicotteri: un certificato di rumore conforme alle prescrizioni

del capitolo 11 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chi- cago.

Sezione 2: Restrizioni d’esercizio per gli aeromobili non iscritti nella matricola svizzera

Art. 6 Divieto di velivoli troppo rumorosi 1 I velivoli subsonici a reazione il cui certificato di rumore non rispetta le norme della seconda parte, capitolo 3 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago9, non sono autorizzati ad atterrare sugli aerodromi svizzeri.

8 RS 0.748.0 9 RS 0.748.0

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2 L’UFAC può concedere deroghe per motivi gravi, in particolare per:

a. i velivoli immatricolati in Paesi in via di sviluppo; b. i velivoli d’importanza storica; c. i voli effettuati a scopo di manutenzione. 3 L’esercente dell’aerodromo può prevedere nel regolamento d’esercizio oneri per i voli o i velivoli a cui l’UFAC ha concesso una deroga.

Art. 7 Restrizioni pronunciate dall’esercente dell’aerodromo Nel regolamento d’esercizio l’esercente dell’aerodromo può limitare l’esercizio di aeromobili stranieri che: a. non rispettano i valori limite d’emissione validi per gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera; e b. sono stazionati sull’aerodromo da più di sei mesi.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DATEC del 10 gennaio 199610 sulle emissioni di aeromobili è abrogata.

Art. 9 Disposizione transitoria I certificati di rumore e le autorizzazioni rilasciate per singoli velivoli in virtù dell’articolo 2 che, all’entrata in vigore della presente ordinanza, sono validi con- formemente al diritto anteriore ma che non soddisfano le disposizioni della presente ordinanza, rimangono validi al più tardi fino al 31 luglio 2010.

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2009.

26 giugno 2009 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

10 RU 1996 653 1648, 2000 1659, 2002 3569, 2005 2521

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