AS 2009 3525
Ordinanza sull'assicurazione malattie
Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Modifica del 24 giugno 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 33 lett. b, h e i Sentita la commissione competente, il dipartimento designa: b. le prestazioni di cui agli articoli 25 capoverso 2 e 25a capoversi 1 e 2 della legge, non dispensate dai medici o dai chiropratici; h. la procedura di valutazione dei bisogni di cure; i. il contributo alle cure previsto dall’articolo 25a capoversi 1 e 4 della legge, differenziato in funzione del bisogno di cure.
Art. 36a cpv. 3 lett. a
3 Un progetto pilota deve adempiere le esigenze seguenti:
a. la sua durata è di quattro anni a partire dall’approvazione da parte del Dipar- timento; la durata del progetto può essere prorogata una volta di quattro anni al massimo; le domande per nuovi progetti pilota possono essere depositate entro il 31 dicembre 2012;
Art. 47 cpv. 1 lett. b
1 I fisioterapisti devono attestare:
b. un’attività pratica di due anni effettuata presso un fisioterapista o un’orga- nizzazione di fisioterapia autorizzati conformemente alla presente ordinanza o in un servizio ospedaliero specializzato in fisioterapia oppure in un gabi- netto medico specializzato sotto la direzione di un fisioterapista che adempie le condizioni d’autorizzazione stabilite nella presente ordinanza.
1 RS 832.102
2008-1919 3525
Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2009
Art. 52a Organizzazioni di fisioterapia Le organizzazioni di fisioterapia sono autorizzate se: a. sono riconosciute giusta la legislazione del Cantone in cui esercitano; b. hanno definito il loro campo d’attività quanto al territorio, all’orario, al tipo di cure e di pazienti; c. le loro prestazioni sono fornite da persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 47; d. dispongono delle attrezzature corrispondenti al loro campo di attività; e. partecipano alle misure di controllo di qualità di cui all’articolo 77, intese a garantire, nell’ambito del loro campo di attività, l’effettuazione di cure di buona qualità e adeguate.
Art. 59a e 90b Abrogati
II
Disposizione transitoria relativa alla modifica del 24 giugno 2009 Per i progetti pilota di cui all’articolo 36a approvati prima dell’entrata in vigore della modifica del 24 giugno 2009 la durata di quattro anni è ridotta del tempo già trascorso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2009.
2 L’articolo 33 lettere b, h e i, così come l’abrogazione dell’articolo 59a, entrano in vigore il 1° luglio 2010.
24 giugno 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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